Jobs Act: i decreti attuativi su contratto a tutele crescenti e Naspi

Jobs ActIl 7 marzo sono entrati in vigore i decreti legislativi n. 22 e n. 23 del 4 marzo 2015 che introducono, in attuazione del Jobs Act (legge n. 183-2014), la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Decreto legislativo n. 22-2015, Naspi al via da maggio

Il decreto legislativo n. 22-2015 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), un'indennità mensile di disoccupazione che sostituisce l'ASpI e la mini-ASpI e ha la funzione di fornire un sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.

I destinatari della Naspi sono i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli impiegati presso le Pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che:

  • siano in stato di disoccupazione;
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. La prestazione non può superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nell'anno precedente.

Il trattamento è corrisposto mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la Naspi è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

La domanda di Naspi deve essere presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata dopo tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per stimolare l'autoimpiego il decreto prevede anche che il lavoratore che ha diritto alla Naspi possa richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo che gli spetta a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di un'mpresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Per il 2015 il decreto legislativo prevede anche, in via sperimentale e in attesa del riordino delle forme contrattuali, un trattamento di disoccupazione (Dis-Coll) per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che perdono l'impiego. La durata della presentazione, che presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che decorre dal primo gennaio dell'anno precedente la disoccupazione, non può superare i 6 mesi.

Decreto legislativo n. 23-2015, nuove regole per i licenziamenti illegittimi

Il decreto legislativo n. 23-2015 disciplina, invece, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La principale novità consiste nell'introduzione di un nuovo di regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo. In particolare, il testo prevede un indenizzo monetario pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 mesi ed un massimo di 24 mensilità. Il ricorso all'indennizzo monetario si applica anche ai licenziamenti collettivi.

Per le piccole imprese, sono confermate le regole attuali: l'indennizzo è pari a una mensilità per ciascun anno di servizio, con un minimo di 2 mesi e un massimo di 6 mensilità.

Il reintegro nel posto di lavoro è invece previsto per i licenziamenti discriminatori, nulli, intimati in forma orale e per quelli disciplinari, ma solo laddove il fatto materiale contestato non sussista.

Links
Decreto legislativo n. 22-2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Decreto legislativo n. 23-2015 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

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