FER2: pubblicate le regole di Arera, anche per l'agrivoltaico

Foto di Sebastian Ganso da PixabayArera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha pubblicato la delibera che introduce importanti novità per l'agrivoltaico e gli impianti a fonti rinnovabili ad elevati costi di generazione (FER2). Si tratta delle regole che attuano il decreto ministeriale del 22 dicembre 2023 e quello del 19 giugno 2024, il cosiddetto FER2, che dopo oltre sei anni di attesa diventa operativo. Il quadro regolatorio è molto dettagliato ed è un tassello cruciale per accelerare la transizione energetica in Italia.

Un anno e mezzo fa l'invio del testo FER2 a Bruxelles: tutti i dettagli

Il decreto FER2 mira a sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili innovative, non pienamente mature, o con costi elevati di esercizio, includendo il geotermico avanzato, le biomasse, e il biogas. Una delle principali novità rispetto ad altri decreti incentivanti è l'introduzione di un meccanismo di incentivazione dedicato a progetti di piccola e media dimensione, che spesso faticano ad accedere ai finanziamenti tradizionali. Il decreto prevede inoltre una serie di semplificazioni burocratiche, riducendo i tempi di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti. Ciò dovrebbe favorire non solo l'aumento della capacità installata, ma anche l'innovazione tecnologica e la competitività delle imprese italiane nel settore. Il decreto ha un arco temporale di applicazione fino al 31 dicembre 2028.

In totale l’intervento prevede di incentivare 4,59 GW di impianti entro il 31 dicembre 2028, data di scadenza del decreto, da finanziarsi mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali, per un massimo di 35,3 mld di euro nell'arco di 20 anni di vita utile degli impianti. È la metà di quanto viene prelevato per finanziare i combustibili fossili, secondo la stima del Fondo Monetario Internazionale (nel 2022 i sussidi sono arrivati a 63 miliardi di dollari).  

In tale contesto, la Delibera Arera del 12 novembre 2024 è un ulteriore tassello di questo meccanismo, di cui questo articolo vuole rappresentare una sorta di guida al FER 2.

Ecco quali progetti finanzia il decreto FER2

Il Decreto FER 2 finanzia una gamma diversificata di tecnologie rinnovabili, con particolare attenzione a impianti che finora hanno ricevuto meno supporto rispetto al fotovoltaico.

A essere incentivati sono, ad esempio, impianti che utilizzano materiali di scarto e sottoprodotti agricoli, promuovendo così l'economia circolare. Inoltre, il decreto pone l'accento sulla partecipazione delle comunità locali, che possono beneficiare direttamente degli impianti installati sul loro territorio, aspetto questo che in prospettiva potrebbe contribuire a sminare alcune proteste. 

Ecco una panoramica delle principali tipologie di impianti incentivati: 

  • Biogas: Sono previsti incentivi per nuovi impianti con potenza fino a 300 kW, con un contingente totale di 150 MW per il periodo 2024-2028. 
  • Biomasse: Incentivi per impianti di nuova costruzione con una potenza massima di 1.000 kW, supportando così l'utilizzo di questa risorsa per la produzione energetica. 
  • Solare Termodinamico distinto in due categorie: 
  • Impianti di piccola taglia, fino a 300 kW, con un contingente di 5 MW. 
  • Impianti di media e grande taglia, superiori a 300 kW, con un contingente di 75 MW
  • Geotermico: Il decreto incentiva sia impianti tradizionali con innovazioni, sia impianti a emissioni nulle, senza limitazioni di potenza, con contingenti rispettivamente di 100 MW e 60 MW
  • Fotovoltaico Floating sia in mare che su acque interne: questa tecnologia emergente è supportata per impianti di tutte le dimensioni, con un contingente di 50 MW.
  • Eolico offshore, a base fissa, oltre le 12 miglia. A questa tipologia va la parte da leone con ben 3,80 GW di contingente dedicato.
  • Impianti Offshore Flottanti: tecnologia avanzata in grado di sfruttare le risorse eoliche in acque più profonde rispetto agli impianti offshore tradizionali. Sono previsti incentivi per un contingente di potenza complessiva di circa 500 MW destinati all’eolico offshore flottante.
  • Energia dalle maree: impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Chi può accedere agli incentivi del FER2

L’accesso agli incentivi per le rinnovabili è legato alla partecipazione a procedure pubbliche. Nell’istanza di partecipazione, i richiedenti dovranno offrire una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%. Obbligo che tuttavia non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW, che potranno quindi non applicare alcuno sconto. 

Inoltre, per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti. Ma ciò non riguarda gli impianti delle amministrazioni locali, previsti e finanziati dal PNRR.

Complessivamente, ecco le categorie principali di beneficiari che possono accedere agli incentivi FER2.

  • Proprietari di impianti di produzione di energia: il Decreto FER 2 è destinato a chi già possiede o intende costruire impianti solari termodinamici, geotermici, eolici offshore o a biomasse.
  • Aziende e piccole e media impresa (PMI): le PMI, in particolare, possono trarre grande beneficio da questo decreto, che abbassa i costi di investimento iniziale e di gestione degli impianti.
  • Enti locali e pubbliche amministrazioni: per gli enti pubblici sono previsti specifici fondi e tariffe vantaggiose.
  • Singoli cittadini: sarà possibile accedere agli incentivi anche da parte dei singoli cittadini che vorranno installare impianti nelle proprie abitazioni.

Le tariffe previste dal decreto FER2

Gli incentivi sono assegnati tramite tariffe erogate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), basate sull'energia elettrica prodotta e immessa in rete o autoconsumata. La procedura per l'accesso agli incentivi prevede partecipazioni a gare competitive indette dal GSE nel quinquennio 2024-2028, con contingenti di potenza stabiliti per ciascuna tipologia di impianto.

Nel caso siano situati in aree identificate come idonee, a parità di offerta economica, tali impianti potranno usufruire di una maggiore possibilità di ricevere gli incentivi con una sorta di prelazione.

Il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade. Vale la pena sottolineare che l’incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge. Esso, inoltre, può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell’impianto per tener conto dell’effetto scala.

Le tariffe saranno del tipo “a due vie”, per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il decreto FER2 e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza.

Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle indicate di sotto.

Allo stato attuale, il decreto prevede che “per gli anni successivi le tariffe poste a base d’asta sono quelle” sopra indicate, “ridotte del 3% all’anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026”. Tuttavia molti analisti non escludono la possibilità che tali rimodulazioni possano avvenire in maniera diversa. Molto dipenderà, infatti, da una serie di fattori quali ad esempio la partecipazione alle aste, oppure i reali prelievi effettuati sulle bollette.

Per alcune tipologie di energia rinnovabile il decreto si sofferma sulla ratio che ha portato a includerle nel meccanismo incentivante. Ad esempio, per quanto riguarda l'eolico off shore floating (cioè galleggiante) è stato anzitutto considerato che nella manifestazione di interesse lanciata nel 2021 è pervenuta la richiesta per una potenza superiore a quella contemplata nel PNIEC come obiettivo al 2030. Inoltre sull'eolico off shore è stato considerato anche l'ulteriore sviluppo previsto nel settore, considerando le richieste sopraggiunte a Terna, così come il fatto che esso abbia un impatto ambientale e paesaggistico inferiore rispetto all'eolico “tradizionale”. In base al pacchetto Fit for 55%, infatti, l’Italia dovrà incrementare l’eolico rispetto a quanto previsto dal Pniec, e la tecnologia offshore risulta la più rispettosa dell’ambiente diventando, pertanto, la strada maggiormente percorribile.

La tutela ambientale: requisito per accedere al FER2

In coda al decreto figurano alcuni articoli che specificano le caratteristiche degli impianti tali da rispettare e tutelare l'ambiente e gli aspetti paesaggistici.

Ad esempio gli impianti geotermici devono riniettare completamente il fluido (geotermia ad emissioni nulle) oppure avere soluzioni per abbattere totalmente le emissioni di mercurio, idrogeno solforato e ammoniaca. Insomma, mai più una situazione come quella contestata sui monti dell'Amiata, dove da decenni comitati di cittadini contestano la geotermia installata molti anni fa - considerata “di prima generazione” - a causa delle esalazioni provenienti dagli impianti.

Per gli impianti a biogas, invece, i prodotti e i sottoprodotti utilizzati devono derivare per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l’impianto di produzione elettrica. Nel decreto è anche presente un elenco delle tipologie di sottoprodotti consentiti, che in ogni caso devono essere a chilometro zero. Inoltre le vasche del digestato devono possedere coperture a tenuta di gas e sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano.

Per quanto riguarda gli impianti a biomassa, occorrerà invece garantire un limite di emissione per le polveri di 50 mg/Nm3 e i sottoprodotti e i prodotti impiegati dovranno assicurare un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70%, rispetto al combustibile fossile di riferimento. 

Uno degli aspetti che era più atteso riguarda la possibilità di cumulo con altri incentivi. Ad elencarli è l’articolo 12 del decreto del 19 giugno 2024 (cioè il decreto FER 2) dove infatti si legge che gli incentivi FER 2 “sono cumulabili con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie: 

  • esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;  
  • fondi di garanzia e fondi di rotazione; 
  • agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature”.

Nel primo caso (quello del contributo in conto capitale), la tariffa FER 2 spettante è però rimodulata secondo una serie di calcoli indicati all’interno dello stesso decreto. 

Il decreto promette di eseguire una gara l'anno per quanto riguarda gli impianti a biogas e biomassa e almeno tre per tutte le altre tipologie. Adesso non resta che attendere le regole operative del GSE

Le regole stabilite da Arera per FER2 e agrivoltaico

Il nuovo quadro regolatorio si basa su una cessione totale dell'energia prodotta al GSE che sarà quindi l'ente gestore con il compito di vendere tale quota sul mercato.

In tale contesto, la delibera ARERA 468/2024/R/efr del 12 novembre 2024 - che è rivolta agli impianti che scelgono di accedere alla tariffa omnicomprensiva - ha introdotto alcune rilevanti novità sia per l'agrivoltaico sia, appunto, per il FER 2.

D'ora in avanti sarà infatti obbligatorio cedere al Gestore dei servizi energetici l'intera quantità di energia prodotta e immessa in rete, indipendentemente dal fatto che solo una parte sia incentivata. Il GSE applicherà fino al 31 dicembre 2024 le attuali regole di mercato e, dal 1° gennaio 2025, quelle previste dal Testo Integrato dispacciamento elettrico (Tide). Per gli impianti che accedono a questo regime, il GSE fornirà le tariffe incentivanti definite dal Dm 22 dicembre 2023, n. 436 (per quanto concerne l'Agrivoltaico) e dal Dm 19 giugno 2024 (per quel attiene il FER2). Alla base di questo rapporto tra aziende e GSE ci sarà un contratto di dispacciamento che durerà quanto la stessa produttività dell'impianto.

Per quanto riguarda l'energia non incentivata, invece, essa sarà remunerata alle condizioni di mercato stabilite, con l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento e di altre condizioni economiche previste per il settore.

Consulta il decreto FER 2 - Decreto ministeriale del 19.06.2024

Consulta la delibera ARERA 468/2024/R/efr del 12.11.2024