Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - L. 238-2010
Descrizione
Agevolazioni fiscali sui redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo, al fine di favorire il ritorno in Italia di giovani talenti emigrati all’estero.
Con Provvedimento n. 97156 del 29 luglio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni di attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in ordine alla richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e agli adempimenti conseguenti del datore di lavoro.
- essere cittadini dell’Unione europea,
- essere nati dopo il 1° gennaio 1969,
- aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia,
- avere una laurea e aver esercitato senza interruzione, negli ultimi 24 mesi o più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dalla madrepatria e dall’Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d’origine ovvero aver studiato ininterrottamente per almeno 24 mesi, conseguendo una laurea o un titolo post-lauream, fuori dalla madrepatria e dall’Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d’origine,
- essere assunti o intraprendere un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia e, nei successivi tre mesi, trasferire il domicilio e la residenza nel Belpaese.
Decreto del 3 giugno 2011 del Ministero dell'Economia "Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238"
In altri termini, i redditi percepiti concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo, rispettivamente, il 20%, per le lavoratrici e il 30%, per i lavoratori.
I benefici fiscali spettano dal 28 gennaio 2011, data di entrata in vigore della medesima legge, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
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Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 97156 del 29 luglio 2011
Modalità di effettuazione della richiesta dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia
I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, appartenenti alle categorie individuate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, che intendano fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione.
Inoltre, per il periodo di imposta 2011, fermo restando il rispetto del termine di tre mesi per il trasferimento in Italia della residenza e del domicilio, i lavoratori già assunti alla data di pubblicazione del sudddetto Provvedimento presentano la richiesta di cui sopra entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la legge in questione sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa.
Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 28 gennaio 2011, ne definisce le funzioni e i ruoli e individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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Decreto del 30 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri "Definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 238"
Fatto salvo il ricorso alla documentazione Europass, di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, l'autorita' consolare su richiesta dell'interessato emette la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post lauream conseguito all'estero.
L'autorita' consolare vidima altresi' la documentazione attestante l'attivita' di lavoro o di impresa svolta all'estero.
I diritti per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti nelle misure stabilite dalla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Sono, inoltre, dovuti gli importi previsti dalla medesima Tabella per ulteriori attivita' richieste.
Pubblicati in GURI n. 133 del 10 giugno 2011:
- il decreto del 30 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri "Definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 238";
- il decreto del 3 giugno 2011 del Ministero dell'Economia "Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238".