Tax credit Cinema – chiarimenti su sale e attrazione investimenti

Tax credit cinema - Foto di Alfred Derks da Pixabay La DG Cinema del Ministero dei Beni culturali pubblica nuovi chiarimenti sul credito di imposta per le sale cinematografiche e sul tax credit per la produzione esecutiva in Italia di opere straniere.

Tax credit Cinema – i codici tributo per l'utilizzo in compensazione

I crediti di imposta per la ristrutturazione o l'attivazione di sale di proiezione cinematografica e per l’esecuzione di opere straniere sul territorio nazionale sono stati previsti dalla legge n. 220 del 2016, che ha istituito il nuovo Fondo Cinema e Audiovisivo.

Legge Cinema e audiovisivo – nuovo Fondo per tax credit e contributi

Tax credit sale cinematografiche

Il primo gruppo di chiarimenti riguarda il credito d'imposta concesso in misura non inferiore al 20% e non superiore al 49% delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive.

In caso di trasferimento della gestione di una sala in relazione alla quale è stato richiesto o assegnato il beneficio da un soggetto ad un altro, spiega il documento della DG Cinema, così come nel caso di fusioni tra più soggetti gestori di sale, è necessario inviare una comunicazione tempestiva al Ministero secondo le modalità descritte nel documento “Procedure”, reperibile alla pagina: http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/.

Il secondo chiarimento riguarda le modalità di compilazione della modulistica in caso di lavori che riguardino sia interventi strutturali (realizzazione di nuove sale, ripristino di sale inattive, ristrutturazione di sale esistenti) che interventi di adeguamento strutturale e tecnologico. Il Ministero spiega che è possibile creare una sola domanda di credito di imposta selezionando nella piattaforma DGCOL l’opzione TCS – realizzazione, ripristino e aumento schermi.

In caso di sostenimento di costi per lavori edili, inoltre, questi devono essere adeguatamente rappresentati nel Piano dei Costi. Infine, il documento chiarisce che tutte le autodichiarazioni rese dal soggetto richiedente devono essere firmate digitalmente, mentre le certificazioni rese da soggetti terzi possono essere firmate non digitalmente, con l’unica eccezione della certificazione sull’effettività delle spese sostenute, che deve essere presentata con firma digitale.

> Chiarimenti tax credit sale cinematografiche

Tax credit attrazione investimenti

Il secondo gruppo di chiarimenti riguarda il credito di imposta compreso tra il 20% e il 30% del costo di produzione sostenuto per la realizzazione in Italia di opere non made in Italy.

Il Ministero spiega che sono ammissibili:

  • a) le spese sostenute da imprese di produzione esecutive e di post-produzione italiane per la realizzazione, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive o parti di esse non aventi il requisito della nazionalità italiana;
  • b) le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione italiane che non siano in possesso di quote di diritti sull’opera audiovisiva.

Per quanto riguarda il punto a), la Direzione Cinema specifica che è preclusa l’ammissibilità di un’opera al tax credit se l’opera, a prescindere dall'effettiva richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana, possiede, anche solo potenzialmente, i requisiti previsti alle tabelle allegate al Dpcm dell'11 luglio 2017 “riconoscimento della nazionalità italiana delle opere”.

Con riferimento ai soli requisiti derivanti dalla nazionalità dei componenti del cast tecnico ed artistico non si applica in questo caso l’equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dello Spazio economico europeo; in altri termini, ai soli fini della fattispecie in esame, non rileva la nazionalità diversa da quella italiana dei soggetti alla sezione a) della Tabella A e della Tabella B e alla sezione a) e b) della Tabella C allegate al Dpcm e pertanto, ad esempio, la nazionalità europea (diversa da quella italiana) del cast tecnico-artistico, non concorre alla determinazione del punteggio minimo potenziale.

Quanto al punto b), la DG chiarisce che, per poter essere considerata quale impresa di produzione esecutiva, quanto meno in relazione alla specifica opera per cui chiede il beneficio, l'impresa non deve avere mai posseduto qualsiasi tipologia di diritti, inclusi i diritti dominicali, i diritti di elaborazione creativa e i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell’opera medesima, per l’intero ciclo di vita e di sfruttamento dell’opera. Tale divieto è da intendersi in relazione al possesso della proprietà di tali diritti e non semplicemente al possesso della licenza di utilizzo.

Fondo Cinema – le risorse 2018 per tax credit e contributi

Foto di Alfred Derks da Pixabay