Rientro dei cervelli, come cambia il regime lavoratori impatriati dal 2024
Il Governo Meloni cambia le regole per i lavoratori che vogliono tornare in Italia dall’estero, i cosiddetti impatriati, introducendo un nuovo regime agevolato con requisiti più rigidi e incentivi più bassi rispetto alla normativa vigente. Ecco come funzionerà il 'rientro dei cervelli' a partire dal prossimo anno.
Cosa prevede il pacchetto 'taglia-tasse'
Dal 2024 spariranno le attuali agevolazioni a favore dei lavoratori impatriati e debutterà un nuovo regime speciale per i lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per un massimo di 5 anni.
A stabilire questa novità è il decreto legislativo Fiscalità internazionale, attuativo della riforma fiscale (legge delega n. 111-2023) e collegato alla nuova manovra finanziaria, approvato in via preliminare lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei Ministri.
Lavoratori impatriati: il regime agevolato per il rientro dei cervelli 2023
Il regime speciale per i lavoratori impatriati è stato introdotto dal decreto legislativo n. 147-2015, modificato in modo rilevante dal decreto Crescita (DL n. 34-2019) e successivamente esteso con la legge di Bilancio 2021.
Si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Questa misura è applicabile nel momento in cui sussistono due presupposti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
I benefici si applicano per altri 5 periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
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La normativa è stata appena aggiornata dal decreto legislativo Fiscalità internazionale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, che prevede l’abrogazione con effetto dal 1° gennaio 2024 delle agevolazioni vigenti in materia di lavoratori impatriati e l’introduzione di un nuovo regime di favore, con requisiti più stringenti rispetto al passato.
Ai soli lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Si esclude, quindi, dal godimento dell’agevolazione chi è titolare di reddito d’impresa.
Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50% (in luogo del precedente 70% e, al ricorrere di specifici presupporti, del 90%), entro un limite di reddito agevolabile pari a 600mila euro (limite prima inesistente), i lavoratori che:
- non risultano essere già stati residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza (in luogo dei precedenti 2 periodi di imposta) e si impegnano a risiedere fiscalmente nello Stato per almeno 5 anni (precedentemente 2 anni);
- sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dalla legislazione speciale in materia.
Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno 5 anni consecutivi al trasferimento, il lavoratore decade dai benefici e deve restituire le agevolazioni, pagando gli interessi ed eventuali sanzioni.
Resteranno invariate, invece, le disposizioni già previste per due categorie: ricercatori e professori universitari (DL n. 78-2010) e lavoratori dello sport (DL n. 147-2015).
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