Manovra, come cambia la legge Cinema nel 2025?
Il disegno di legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo restyling della legge Cinema (legge n. 220-2016), modificandola significativamente in più punti. Tra le novità più rilevanti, la rimodulazione delle aliquote relative al Fondo per il cinema e l’audiovisivo, ma anche una serie di misure relative ai tax credit. Ecco una panoramica delle regole sui crediti d'imposta e i contributi per il settore in vigore dal prossimo anno.
Tax credit cinema: via libera al bonus per le imprese di produzione
Dopo le ampie modifiche introdotte con la Manovra dello scorso anno, la legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sulla legge n. 220-2016.
Nota più comunemente come 'legge Cinema', la legge 220-2016 ha realizzato la prima importante riforma del settore e istituito un Fondo autonomo per il sostegno dell’industria cinematografica e audiovisiva da 700 milioni di euro l'anno, che finanzia gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta, i contributi automatici, le agevolazioni selettive e quelle per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
Parliamo, insomma, della principale misura prevista per il settore cinema e audiovisivo, su cui ha messo mano la Manovra 2025, aggiungendo e modificando diversi tasselli del "mosaico" rappresentato dalla legge del 2016. Concretamente, la disciplina del cinema e dell'audiovisivo viene rivista in più punti, intervenendo nello specifico sugli articoli 12, 13, 15, 21, 26, 29 e 32 della legge n. 220-2016. Ecco una sintesi delle novità in arrivo per il settore.
Agevolazioni Cinema: monitoraggio rafforzato per tutti gli incentivi
In primo luogo, il DDL Bilancio interviene su obiettivi generali e tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo (disciplinati dall'art. 12 della legge n. 220-2016).
Si tratta della cornice di riferimento per quattro tipologie distinte di interventi: incentivi e agevolazioni fiscali (disciplinati dagli articoli da 15 a 22), contributi automatici (articoli da 23 a 25), contributi selettivi (articolo 26), contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).
Nel dettaglio, le modifiche introdotte con la Manovra si focalizzano sui contenuti della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di sostegno al cinema, che il Ministero della Cultura è tenuto predisporre e a trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno.
In questo report, il MIC dovrà raccogliere informazioni in merito all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia della generalità degli incentivi previsti e non soltanto delle agevolazioni tributarie.
L’estensione dell’analisi anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali mira a rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo
Inoltre, la legge di Bilancio 2025 interviene sul già citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (disciplinato dall'art. 13 della legge n. 220-2016).
Nel dettaglio, il provvedimento introduce una prima modifica di coordinamento normativo: cambia la denominazione del “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali” e del “Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo”, con l’eliminazione del termine “straordinario”.
In secondo luogo, si innalza dal 15 al 30% la quota massima del Fondo che può essere destinata ai contributi selettivi (di cui all'articoli 26 della legge n. 220-2016) e a quelli destinati alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (di cui all'articolo 27, comma 1). Resta ferma, invece, la quota minima del 10% attualmente in vigore.
Infine, viene stabilito che le risorse stanziate per gli interventi di sostegno al settore (diversi dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento dello stesso Fondo per il cinema e l’audiovisivo.
Legge di bilancio 2025, il restyling della legge Cinema
Oltre ad intervenire sul Fondo cinema e audiovisivo, la legge di Bilancio 2025 modifica molti dei crediti d'imposta e dei contributi previsti dalla legge Cinema. Nello specifico, le novità introdotte riguardano le seguenti categorie.
Produzione (art. 15 della legge n. 220-2016)
La Manovra 2025 incide sul credito d’imposta per le imprese di produzione, sostituendo in parte l’art. 15 della legge n. 220-2016. La modifica in questione ha come focus la determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, in particolare:
- per le opere cinematografiche, si prevede che l’aliquota del credito d’imposta non sia più “ordinariamente prevista nella misura del 40%” ma che sia “prevista nella misura massima del 40%”; la soppressione della parola “ordinariamente” e l’introduzione della parola “massima” hanno l’effetto combinato di attribuire al decreto ministeriale attuativo una discrezionalità maggiore, rispetto al testo vigente, nella determinazione della misura esatta dell’aliquota;
- in relazione alle opere audiovisive, si specifica che l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista, in via prioritaria, per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale, non è quella del 40%, ma quella “massima del 40%”, chiarendo dunque che, anche in questo caso, resta in capo al decreto ministeriale attuativo la discrezionalità in ordine alla determinazione esatta dell’intensità dell’agevolazione.
Disposizioni comuni (art. 21 della legge n. 220-2016)
Vengono introdotte anche due importanti modifiche all’art. 21 della legge n. 220 del 2016, che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta.
Coerentemente con quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2024, la nuova manovra prevede che i decreti ministeriali attuativi sul tax credit possano stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d’imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi, precisando che “tali proventi saranno assegnati allo Stato, ai fini di una successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l’audiovisivo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera”.
Viene specificato che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo concedibile come compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale sarà “definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201” e non più quindi che “non possa eccedere” l’importo massimo fissato da tale articolo. Si sottolinea, inoltre, che quest’ultimo riferimento si applica solamente al credito d’imposta destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 della legge n. 220-2016).
Contributi selettivi (art. 26 della legge n. 220-2016)
Quanto ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, vengono introdotte due novità.
In primis, viene soppresso il contributo che il MIC concede alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti.
In secondo luogo, si inserisce tra gli ambiti materiali da disciplinare tramite il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in materia di contributi selettivi, (attualmente, il decreto ministeriale n. 343 del 31 luglio 2017, più volte modificato) anche la definizione dei criteri, dei meccanismi e delle modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi, anche in questo caso da assegnare allo Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l’audiovisivo si procede, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera.
Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (art. 29 della legge n. 220-2016)
Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, l’articolo 29 della legge n. 220-2016 disciplina il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
Per la sua istituzione, è stata riservata una sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo - con uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 - per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
Questa misura, inizialmente di carattere transitorio è stata rivista dalla nuova legge di Bilancio che ha stabilito di rifinanziare il Piano a decorrere dall’anno 2025, per una cifra fino a 3 milioni di euro annui.
Conseguentemente alla natura permanente che il Piano assumerà con la manovra finanziaria, viene eliminata la parola “straordinario” dalla definizione.
Inoltre, si prevede che la disciplina di dettaglio del Piano, concernente i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del dicastero, verrà definita non più, come previsto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, ma direttamente con decreto di quest’ultimo.
Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (art. 32 della legge n. 220-2016)
Infine, il DDL Bilancio introduce un’importante novità procedurale relativa al Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (art. 32 della legge Cinema).
In particolare, la disciplina che stabilisce “le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni”, viene demandata non più ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy.
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