Decreto Crescita – semplificazioni per risorse Fondo Sviluppo e Coesione

Fondo Sviluppo e CoesionePer accelerare la spesa dei circa 64 miliardi di fondi nazionali destinati alla coesione territoriale la legge di conversione del decreto Crescita sostituisce l'attuale molteplicità di Programmi finanziati dal FSC con un unico Piano Sviluppo e Coesione per ciascuna amministrazione.

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L'articolo 44 della legge n. 58-2019 prevede infatti che la pluralità degli attuali documenti programmatori di ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) sia riorganizzata dall'Agenzia per la coesione territoriale - d’intesa con le amministrazioni interessate - nel quadro di un unico Piano Operativo.

Al fine di coordinare gli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alla Coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 e di valorizzarne la simmetria con i Programmi operativi cofinanziati dai fondi europei, i Piani Sviluppo e Coesione saranno articolati per aree tematiche, in analogia con gli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato.

In base alla legge, i Piani dovranno essere approvati dal CIPE, su proposta del ministro per il Sud, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita.

Entro il 31 marzo 2020 il ministro per il Sud dovrà presentare al CIPE una relazione sull’attuazione delle nuove norme, mentre entro il 31 marzo di ogni anno dovrà presentare una relazione annuale sull’andamento dei Piani operativi approvati.

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I contenuti dei Piani Sviluppo e Coesione

In sede di prima approvazione, i Piani sviluppo e coesione potranno contenere:

  • a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, quindi al 1° maggio 2019;
  • b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

Le risorse eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, saranno riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, al fine di contribuire:

  • al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate;
  • al finanziamento di Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo;
  • al finanziamento della progettazione tecnica degli interventi infrastrutturali.

In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge di Bilancio 2019 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del decreto, invece, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali dovranno essere corredate della valutazione tecnica positiva del Dipartimento per le politiche di coesione.

Il CIPE, su proposta del ministro per il Sud, d’intesa con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie e con la Conferenza Stato-Regioni, adotterà un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro unitario. Nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.

Il ruolo delle Amministrazioni

L’amministrazione titolare del Piano Operativo oggetto della riclassificazione resterà responsabile della selezione degli interventi in sostituzione degli interventi già finanziati, inclusa la vigilanza sull'attuazione, l’approvazione di varianti, la presentazione degli stati di avanzamento, nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

Le Amministrazioni dovranno monitorare gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendere disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

I Comitati di sorveglianza

Le funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, saranno trasferite ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani Operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale.

I Comitati di sorveglianza avranno il compito di:

  • approvare la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e le relazioni di attuazione annuali e finali;
  • valutare eventuali proposte di modifiche al Piano operativo;
  • esaminare ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche di efficacia dell’attuazione e i risultati delle valutazioni.

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Legge n. 58-2019 conversione del decreto Crescita n. 34-2019