Aiuti di Stato: regole Ue per contributi a cultura e audiovisivo

RestauroIl Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651-2014 (RGEC) chiarisce i casi in cui i contributi pubblici per la cultura e la conservazione del patrimonio e a favore delle opere audiovisive sono compatibili con le norme europee in materia di aiuti di Stato.

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

In base al RGEC, gli aiuti possono essere concessi:

  • a musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, anche lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
  • per la conservazione del patrimonio culturale mobile e immobile e dei siti archeologici, di monumenti, siti ed edifici storici, e per il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come tale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;
  • a tutela del patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folklore tradizionale;
  • per eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
  • per attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e della promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, anche mediante l'uso delle nuove tecnologie;
  • per la scrittura, l'editing, la produzione, la distribuzione, la digitalizzazione e la pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

Le agevolazioni sono ammesse:

  • nella forma di aiuti agli investimenti, ad esempio per lavori di costruzione, ammodernamento e restauro delle infrastrutture culturali o per migliorarne l'accessibilità al pubblico;
  • in forma di aiuti al funzionamento, per la copertura di spese che spaziano dal personale ai servizi di consulenza, dall'affitto di immobili ai costi delle attività di educazione culturale e artistica.

L'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea è prevista:

  • per gli aiuti agli investimenti laddove l'importo concesso non superi la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso;
  • nel caso degli aiuti al funzionamento, quando l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

In alternativa ai criteri indicati, per gli aiuti che non superano il valore di un milione di euro, l'importo massimo può essere fissato in misura pari all'80% dei costi ammissibili.

Relativamente ai contributi a sostegno della pubblicazione di musica e di opere letterarie, invece, l'importo massimo non deve superare né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto, né il 70% delle spese ammesse, che comprendono:

  • i diritti d'autore,
  • le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione),
  • i costi di impaginazione, di prestampa, di stampa e di pubblicazione elettronica.

Le norme Ue sugli aiuti per la cultura non si applicano a stampa e periodici, sia cartacei che elettronici.

Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive

Il regolamento n. 651-2014 esonera dall'obbligo di notifica preventiva, a determinate condizioni, anche i regimi di aiuto per la sceneggiatura e lo sviluppo di opere audiovisive (preproduzione) e per la produzione e distribuzione di tali prodotti culturali.

Per quanto riguarda la preproduzione di opere audiovisive, gli aiuti possono arrivare a coprire il 100% dei costi ammissibili. Laddove la sceneggiatura o il progetto portino alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto.

Per i contributi a sostegno della produzione e della distribuzione sono previste regole comuni. In linea generale l'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili, ma può salire:

  • al 60% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di un Paese Ue;
  • al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano Paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

Gli Stati membri possono anche subordinare la concessione dei contributi per il settore audiovisivo a determinati obblighi minimi di spesa a livello territoriale.

In questo caso è possibile:

  • imporre che fino al 160% dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto, oppure
  • calcolare l'importo dell'aiuto concesso per la produzione di un'opera audiovisiva in termini di percentuale delle sole spese relative ad attività di produzione effettuate nel Paese Ue che concede l'aiuto.

In generale, la spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non può superare l'80% del bilancio totale di produzione.

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Regolamento generale di esenzione per categoria

Photo credit: Gobierno de Aragón / Foter / CC BY-NC-ND