Rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico: il Decreto 6 luglio 2012 in Gazzetta

Impianto eolico - foto di Alex AbianIn vigore da oggi, 11 luglio, il decreto che definice gli incentivi, e le relative modalità di accesso, a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (in attuazione dell’art. 24 del del d.lgs. 28/2011). Le norme, pubblicate sulla GURI n. 159 del 10 luglio 2012 - Supplemento Ordinario n. 143, si riferiscono ad impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2012

Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
recante incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da
impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. (12A07628) 
 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
ACQUISITO  il  concerto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali  per  quanto  attiene  l'incentivazione  della
produzione di energia elettrica da impianti  alimentati  a  biomasse,
bioliquidi e biogas; 
 
VISTA la Direttiva 2009/28/CE  del  23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio   annuale   e   pluriennale   dello   Stato
(finanziaria 2007); 
 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  del  2007
(finanziaria 2008); 
 
VISTO il  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  recante  interventi
urgenti per i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa; 
 
VISTO il decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  e  successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 
 
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili  nel  mercato  interno  dell'elettricita',   e   relativi
provvedimenti di attuazione; 
 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
 
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e in particolare: 
 
   - l'articolo 23, in base al quale i regimi di sostegno sono  volti
a delineare un quadro generale per la promozione della produzione  di
energia da fonti rinnovabili in  misura  adeguata  al  raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la  predisposizione
di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia,  l'efficienza,  la
semplificazione  e  la  stabilita'   nel   tempo   dei   sistemi   di
incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione  con  altri
strumenti di analoga finalita' e la riduzione degli oneri di sostegno
specifici in capo ai consumatori; 
   - l'articolo 24, il quale individua gli  aspetti  da  disciplinare
con i decreti richiamati al precedente alinea; 
   - il comma 5 dello stesso articolo 24, il quale  prevede  che  con
decreti del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e,
per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita'  per  l'attuazione
dei sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3 e  4
del medesimo articolo 24;il comma 9 dello  stesso  articolo  24,  che
prevede specifici incentivi per la  produzione  di  energia  mediante
impianti  tecnologicamente   avanzati   e   non   ancora   pienamente
commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino  a  5
MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia; 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 18 dicembre 2008 per l'incentivazione della  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 150, della legge n. 244 del 2007; 
 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 5  maggio  2011  recante  incentivazione  della  produzione  di
energia  elettrica  da  impianti  solari  fotovoltaici,  emanato   in
attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n.  28
del 2011; 
 
VISTO il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  24
ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione
dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui  all'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
 
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del  territorio,
delle infrastrutture e trasporti, delle attivita' produttive e  della
salute, 7 aprile 2006 recante criteri e norme tecniche  generali  per
la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento, di cui all'articolo 38  del  decreto  legislativo  11
maggio 1999, n. 152; 
 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al  decreto  legislativo  8
febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva  2004/8/CE  sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore  utile
sul mercato interno  dell'energia,  e  modificativa  della  direttiva
92/42/CE; 
 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  5  settembre
2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione
ad alto rendimento; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, come modificato  dall'articolo  15,  comma  1,  della  Legge  12
novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio  2012
con la quale e' stato dichiarato fino al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta  la  delega  al  Capo  del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio  2012
con la quale e' stato dichiarato fino al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
 
VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 83 de 22 giugno  2012,  con  il
quale  si  provvede  al  riordino  della  disciplina  in  materia  di
riconversione  e  riqualificazione  produttiva  di  aree   di   crisi
industriale complessa, e che pertanto viene sostanzialmente  superata
la richiesta sull'argomento emersa in sede di Conferenza unificata; 
 
VISTO il decreto-legge  6  giugno  2012  n.  74,  recante  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio  2012,
e in particolare l'articolo 8, comma 7; 
 
CONSIDERATO che la strategia  europea  delineata  nel  cd.  Pacchetto
clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario  energetico  europeo
piu' sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di
CO2, l'aumento  del  ricorso  a  energie  rinnovabili  e  la  maggior
efficienza energetica e che,  in  particolare,  l'obiettivo  italiano
sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e' pari al  17%
del consumo complessivo di energia al 2020; 
 
VISTO il Piano d'Azione Nazionale  sulle  energie  rinnovabili,  PAN,
adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo
del 17% e' scomposto nei tre settori principali calore, trasporti  ed
energia elettrica, per  il  quale  ultimo  settore  e'  stabilito  un
obiettivo al 2020 di 26%  del  consumo  da  coprire  tramite  energia
rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno; 
 
CONSIDERATO che lo stato  di  avanzamento  complessivo  ai  fini  del
raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 e' positivo, in  quanto
al 2010 oltre il 10% dei  consumi  energetici  complessivi  e'  stato
coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia e' in
anticipo  rispetto  agli  obiettivi  fissati,  poiche'  la  capacita'
installata a fine 2011 e' in grado di assicurare  una  produzione  di
circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di  100  TWh
previsto per il 2020; 
 
RITENUTO tuttavia che per il perseguimento degli obiettivi in materia
di fonti rinnovabili si debba dare maggiore impulso ai settori calore
e trasporti e  all'efficienza  energetica,  che  sono  modalita',  in
media, economicamente piu' efficienti; 
 
CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici  e  le  economie  di
scala hanno comportato una  diminuzione  del  costo  di  investimento
degli impianti, in particolare di quelli solari; 
 
RITENUTO che, pur  in  una  prospettiva  di  ulteriore  sviluppo  del
settore, sussistano margini di riduzione degli incentivi  rispetto  a
quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli  degli
incentivi negli altri paesi  europei  e  delle  tipiche  redditivita'
degli investimenti; 
 
CONSIDERATO quindi che occorra rilanciare lo sviluppo  delle  energie
rinnovabili con un approccio  alla  crescita  piu'  virtuoso,  basato
sull'efficienza  dei  costi  e  sulla  massimizzazione  del   ritorno
economico e ambientale per il Paese valutando in particolare che: 
 
   - in molti Paesi d'Europa, anche a causa della crisi  finanziaria,
e' in corso un ripensamento delle  politiche  nazionali  sulle  fonti
rinnovabili - in qualche caso in maniera drastica, come  avvenuto  in
Spagna e in Portogallo, ove sono stati sospesi a tempo  indeterminato
tutti gli  incentivi  per  i  nuovi  impianti.  In  questo  contesto,
l'Italia intende continuare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma
con un approccio piu' efficiente; 
   -  il  mix  di  energie  rinnovabili   (elettriche,   termiche   e
l'efficienza energetica) per il futuro dovra' favorire le  tecnologie
piu' vantaggiose in termini di: 
      1. minor costo unitario; 
      2. maggiori ricadute sulla filiera economica del Paese; 
      3. minor impatto ambientale e sulle reti elettriche. 
   - nell'ambito del settore elettrico, tenendo  conto  dei  maggiori
volumi gia' raggiunti (come pure del cambiamento dello  scenario  nel
nucleare), occorre ridefinire un nuovo obiettivo di sviluppo del  mix
di capacita' produttiva al 2020 di cui tener conto nella  definizione
della Strategia Energetica Nazionale (SEN); 
   - le esigenze di bilanciamento del mix di fonti, dei tempi e costi
di adeguamento della rete, porteranno ad una ridefinizione del  nuovo
target di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020  che  potra'
essere pari al 32-35% dei consumi elettrici totali; 
   - per garantire una maggiore prevedibilita' e sostenibilita' degli
oneri di  incentivazione,  e'  necessario  introdurre,  accanto  alla
riduzione degli incentivi, meccanismi specifici per tenere  i  volumi
di sviluppo sotto controllo, mediante: 
      • aste per gli impianti  di  potenza  superiore  a  5  MW,  con
l'eccezione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici,  per  i
quali si ritiene opportuno elevare la soglia rispettivamente a 10  MW
e a 20 MW, in considerazione  del  ridotto  numero  di  impianti  con
potenza superiore a 5  MW  annualmente  realizzati,  e  quindi  della
difficolta' di attivare aste realmente competitive; 
      • registri nazionali per gli impianti di  potenza  superiore  a
soglie minime  differenziate  per  fonte  e  tecnologia,  con  volumi
massimi predefiniti per ciascun anno e tecnologia, e con selezione in
base a criteri di priorita'; 
 
RITENUTO che, anche alla luce della crescente quantita' di energia da
fonti rinnovabili immessa in rete, sia opportuno adottare una tariffa
di  tipo  feed-in  premium,  che  stimoli  i  produttori   da   fonti
rinnovabili  a  valorizzare  l'energia   sul   mercato   dell'energia
elettrica; 
 
RITENUTO, invece, che per i piccoli impianti possa esser mantenuto un
meccanismo con ritiro onnicomprensivo dell'energia immessa  in  rete,
al fine di semplificarne l'esercizio; 
 
RITENUTO, per cio' che concerne il meccanismo delle aste al  ribasso,
di dover individuare, sulla base dei dati degli impianti  entrati  in
esercizio con l'attuale  meccanismo  di  incentivazione,  disponibili
presso il Gestore Servizi Energetici, GSE S.p.A, (GSE), valori  della
potenza di soglia per l'accesso al  meccanismo  delle  aste  tali  da
garantire una buona  partecipazione  a  tali  meccanismi  di  gara  e
conseguenti risultati  in  termini  di  recupero  di  efficienza  sui
livelli  dell'incentivo,  tenendo  tuttavia  conto  delle  specifiche
caratteristiche ed esigenze delle diverse tecnologie; 
 
RITENUTO, in tale contesto, di dover assicurare adeguata capacita' di
realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei  rifiuti  solidi
urbani a valle della  raccolta  differenziata,  sia  per  ragioni  di
natura ambientale, connesse anche  alla  criticita'  del  settore  in
talune regioni, sia per coerenza con i criteri  di  cui  all'articolo
24, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 28 del 2011,  che
privilegia,  per  quanto  riguardo  l'utilizzo  per   la   produzione
elettrica, la biomassa rifiuto; 
 
RITENUTO,  sulla  base  delle  specifiche  previsioni   del   decreto
legislativo n. 28 del 2011, che gli interventi di rifacimento debbano
essere esclusi dal meccanismo delle aste; 
 
RITENUTO, per cio' che concerne la vita convenzionale utile, di dover
differenziare tale valore in relazione alla tipologia di  impianto  e
taglia di potenza al fine di approssimarlo a quello della vita  reale
degli impianti; 
 
RITENUTO, per cio' che concerne il passaggio da certificati  verdi  a
tariffa dopo il 2015, di  dover  individuare  lo  stesso  sistema  di
incentivo per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio  2013,
individuando come livello di incentivo fisso,  quello  stabilito  dal
decreto legislativo n. 28  del  2011,  pari  al  78%  del  prezzo  di
riferimento  dei  certificati  verdi,  in  modo   da   garantire   la
redditivita' degli investimenti effettuati, con specifica  attenzione
agli impianti alimentati da biomasse e per gli impianti previsti  dai
progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero; 
 
RITENUTO inoltre che, a fronte del complessivo processo di  riassetto
ed  efficientamento  del  settore,   sia   necessario   fornire   una
prospettiva di lungo termine al settore stesso,  prevedendo  che,  in
assenza di ulteriori provvedimenti attuativi dell'articolo 24,  comma
5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, gli incentivi  di  cui  al
presente decreto si continuino ad applicare  fino  al  raggiungimento
del  tetto  di  spesa  programmato  al  2020,  riservando,  in   caso
contrario, ulteriori interventi di aggiornamento; 
 
RITENUTO, in analogia a quanto previsto per la produzione di  energia
elettrica da fonte solare  fotovoltaica,  dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 5 maggio 2011, di dover  dare  evidenza  dei
costi di sostegno alla  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico,  in  modo  da  incrementare  la
trasparenza sugli oneri indotti sulle tariffe dell'energia elettrica; 
 
VISTA la deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la quale e' stato  istituito
il sistema di Gestione delle Anagrafiche  Uniche  Degli  Impianti  di
produzione  e  delle  relative   unita'   (GAUDI')   e   sono   stati
razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti operanti  nel
settore della produzione di energia elettrica; 
 
RITENUTO  opportuno  introdurre  misure  di   semplificazione   nelle
procedure di accesso agli  incentivi,  anche  alla  luce  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
come modificato dall'articolo 15, comma 1, della  legge  12  novembre
2011, n. 183, nonche' della citata deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10; 
 
RITENUTO, infine, di dover  introdurre  ai  sensi  dell'articolo  34,
comma 1, del decreto  legislativo  n.  28  del  2011  precisazioni  e
correttivi sulle le modalita' di rilascio, riconoscimento e  utilizzo
della garanzia di origine dell'elettricita' da fonti  rinnovabili  in
conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo  15  della   direttiva
2009/28/CE; 
 
VISTO il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  n.
182/2012/I/efr reso l' 8 maggio 2012 reso; 
 
RITENUTO che, tra le proposte dell'Autorita', possano essere accolte,
nel rispetto dell'impianto generale del presente decreto e dei limiti
di spesi complessivi da esso stabiliti, i seguenti punti: 
 
   - una maggior semplificazione nelle procedure per  l'iscrizione  a
registri e aste; 
   -  la  necessita'  che  il  GSE  acquisisca  direttamente  i  dati
sull'impianto dal sistema GAUDI' senza richiederli al produttore; 
   - una  maggior  attenzione  ai  sistemi  di  tracciabilita'  degli
incentivi; 
   - la necessita' di fornire precisazioni sulla definizione di costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi; 
   - la necessita' di porre in essere  rimedi  per  evitare  che  gli
impianti entrino in esercizio prima delle procedure d'asta e  offrano
poi riduzioni  percentuali  maggiori,  che  pero'  portino  a  valori
assoluti dell'incentivo comunque piu' elevati; 
   - la necessita' che le cauzioni escusse dal GSE siano versate alla
Cassa Conguaglio del Settore elettrico a valere sul Conto  per  nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate; 
   - la necessita' di  introdurre  modificazioni  alle  modalita'  di
ritiro  dei  certificati  verdi  relativi  alle  produzioni  riferite
all'anno 2011; 
   - la necessita'  di  introdurre  modificazioni  al  meccanismo  di
copertura  degli  oneri  sostenuti  dal  GSE  per  garantire  maggior
efficacia ed efficienza all'operato della medesima Societa'; 
 
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  formulato  nella
seduta del 6 Giugno 2012; 
 
RITENUTO che, tra le richieste avanzate dalle Regioni  e  dagli  Enti
locali, possano essere accolte, nel rispetto  dell'impianto  generale
del decreto e dei limiti di spesi complessivi da  esso  stabiliti,  i
seguenti punti: 
 
   -  una  piu'  attenta  valutazione  della  fase  transitoria,  che
consenta una gestione  piu'  graduale  di  questa  fase,  per  quanto
riguarda  gli  investimenti  gia'   realizzati,   affinche'   possano
confermarsi le aspettative in base alle quali gli  investimenti  sono
stati messi in atto; 
   - una maggiore flessibilita' nella definizione delle soglie  oltre
le quali scatta il meccanismo dell'iscrizione al registro; 
   - una semplificazione delle procedure che attengono al  meccanismo
dei registri, per ridurre al massimo gli oneri e gli  adempimenti  da
parte degli investitori; 
   - una maggior attenzione per gli impianti in cui il proponente  e'
un ente pubblico e per gli  impianti  previsti  nelle  iniziative  di
reindustrializzazione e nelle aree in situazione di crisi industriale
disciplinate da appositi accordi di programma; 
   - un incremento dei contingenti previsti per alcune  tipologie  di
fonti rinnovabili, che consenta, nell'ambito dell'incremento limitato
del  budget  che  e'  stato  assentito,  di  gestire  meglio   alcuni
interventi; 
   - , l'impegno ad approvare, per gli impianti a biomasse e  biogas,
attraverso un  decreto  interministeriale,  nuovi  valori  limite  di
emissione; 
   - un contingente del solare termodinamico elevato di un milione di
metri quadri,  al  fine  di  consentire  lo  sviluppo  della  filiera
tecnologica; 
   - un incremento degli  incentivi  sul  geotermico,  attraverso  la
previsione di premi che stimolino le iniziative alla riduzione  delle
emissioni; 
 
 
                               decreta 
 
 
                               Art. 1 
                             (Finalita') 
 
1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere la produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la  definizione  di
incentivi e modalita' di accesso semplici e stabili,  che  promuovano
l'efficacia,  l'efficienza  e  la  sostenibilita'  degli   oneri   di
incentivazione in  misura  adeguata  al  perseguimento  dei  relativi
obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le  energie  rinnovabili
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo  n.  28  del
2011. 
 
                  TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                               Art. 2 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso
il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere  a)
ed e), le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle  seguenti
definizioni: 
   a) impianto alimentato da fonti rinnovabili:  e'  l'insieme  delle
opere  e   delle   apparecchiature,   funzionalmente   interconnesse,
destinate  alla  conversione  dell'energia  rinnovabile  in   energia
elettrica. Esso comprende in particolare: 
      i) le opere, compresi eventuali  edifici  e  i  macchinari  che
consentono l'utilizzo  diretto  oppure  il  trattamento  della  fonte
rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia
elettrica; 
      ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica,  i  servizi
ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei  punti
di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia
elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. 
      Nell'allegato  2  sono  indicate,  per  ciascuna  tipologia  di
impianto,  le  principali  parti  che  lo  compongono.  Un   impianto
alimentato da fonti rinnovabili e' considerato  un  "nuovo  impianto"
quando e' realizzato in un  sito  sul  quale,  prima  dell'avvio  dei
lavori di costruzione, non era presente, da almeno  cinque  anni,  un
altro  impianto,  anche  dismesso,  alimentato  dalla  stessa   fonte
rinnovabile; 
   b)  integrale  ricostruzione:  e'  l'intervento  che  prevede   la
realizzazione di un impianto alimentato da fonti  rinnovabili  in  un
sito sul quale, prima dell'avvio dei  lavori,  preesisteva  un  altro
impianto di produzione di energia elettrica, del  quale  puo'  essere
riutilizzato  un  numero   limitato   di   infrastrutture   e   opere
preesistenti, come specificato,  in  relazione  a  ciascuna  fonte  e
tipologia di impianto, nell'allegato 2; 
   c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili:  e'
l'intervento  finalizzato  al  mantenimento   in   piena   efficienza
produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni
e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su
alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto.  Il
rifacimento e' considerato totale o parziale a  seconda  del  rilievo
dell'intervento complessivamente  effettuato,  come  specificato,  in
relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; 
   d) potenziamento di un impianto alimentato da  fonti  rinnovabili:
e' l'intervento che prevede la realizzazione di  opere  sull'impianto
volte ad  ottenere  un  aumento  della  potenza  dell'impianto,  come
specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia  di  impianto,
nell'allegato 2; 
   e) riattivazione di un impianto alimentato da  fonti  rinnovabili:
e' la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni; 
   f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli  impianti  definiti
dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo  n.  28
del 201 1. Ai fini del presente decreto tali impianti  sono  distinti
sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h); 
   g)   "impianti   ibridi   alimentati   da   rifiuti   parzialmente
biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile
dei rifiuti": sono  impianti  alimentati  da  rifiuti  dei  quali  la
frazione biodegradabile e' superiore al 10% in peso, ivi inclusi  gli
impianti  alimentati  da  rifiuti  urbani  a  valle  della   raccolta
differenziata; 
   h)  altri  impianti  ibridi:  sono  impianti  alimentati   da   un
combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da  una
fonte rinnovabile, quale  ad  esempio  biomassa;  rientrano  in  tale
fattispecie anche gli impianti  alimentati  da  un  combustibile  non
rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili; 
   i) produzione lorda di un impianto, espressa in MWh: e'  la  somma
delle quantita' di energia  elettrica  prodotte  da  tutti  i  gruppi
generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina; 
   l) produzione netta  di  un  impianto,  espressa  in  MWh:  e'  la
produzione  lorda  diminuita  dell'energia  elettrica  assorbita  dai
servizi  ausiliari  di  centrale,  delle  perdite  nei  trasformatori
principali e delle  perdite  di  linea  fino  al  punto  di  consegna
dell'energia alla rete elettrica; 
   m) data di entrata in esercizio di un impianto: e' la data in cui,
al  termine  dell'intervento,  si  effettua  il  primo  funzionamento
dell'impianto in parallelo  con  il  sistema  elettrico,  cosi'  come
risultante dal sistema GAUDI'; 
   n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: e'  la
data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere  dalla  quale  ha
inizio il periodo di incentivazione; 
   o) periodo di avviamento e collaudo di un impianto: e' il periodo,
comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data  di
entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale; 
   p) potenza di un impianto: e' la  somma,  espressa  in  MW,  delle
potenze  elettriche  nominali  degli  alternatori  (ovvero,  ove  non
presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto  stesso,  ove
la potenza nominale di un alternatore e' determinata moltiplicando la
potenza apparente nominale,  espressa  in  MVA,  per  il  fattore  di
potenza  nominale  riportati  sui  dati  di  targa   dell'alternatore
medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza e' pari  alla
potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua; 
   q) potenza di soglia o valore di soglia: e' il valore  di  potenza
al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa  incentivante  e'
determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso; 
   r) bioliquidi sostenibili: sono i  combustibili  liquidi  ottenuti
dalla biomassa che rispettano i requisiti di  sostenibilita'  di  cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011; 
   s) gas di discarica: e' il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; 
   t) gas derivante dai processi di depurazione: e' il  gas  prodotto
dal  processo  biochimico  di  fermentazione  anaerobica  di   fanghi
prodotti in impianti deputati  esclusivamente  al  trattamento  delle
acque reflue civili e industriali; 
   u)  biogas:  e'  il  gas  prodotto  dal  processo  biochimico   di
fermentazione anaerobica di biomassa; 
   v) bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas
da filiera: i  bioliquidi  sostenibili,  la  biomassa  e  il  biogas,
prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di  cui
agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005,  ovvero
da filiera corta, vale a dire prodotti  entro  un  raggio  di  70  km
dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza  del
predetto raggio e' misurata come la  distanza  in  linea  d'aria  che
intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia  elettrica  e  i
confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo
di produzione dei medesimi; 
   z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono
prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate
per l'alimentazione umana e animale; in sede di  prima  applicazione,
rientrano in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B; 
   aa) tariffa incentivante: e' il ricavo complessivo derivante dalla
valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo; 
   ab) incentivo: e' l'integrazione economica al ricavo connesso alla
valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad  assicurare  una  equa
remunerazione dei costi di investimento ed  esercizio  e  corrisposta
dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in
rete. 
   ac) "costo indicativo cumulato annuo  degli  incentivi"  o  "costo
indicativo cumulato degli incentivi": e' la sommatoria  dei  prodotti
degli incentivi riconosciuti, in attuazione del  presente  decreto  e
dei precedenti provvedimenti di incentivazione,  a  ciascun  impianto
alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per
la  produzione   annua   netta   effettiva   incentivabile,   laddove
disponibile,  o   la   producibilita'   annua   netta   incentivabile
dell'impianto calcolata dal  GSE  per  gli  impianti  non  ancora  in
esercizio, ovvero entrati  in  esercizio  in  corso  d'anno.  Per  il
calcolo del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi si assume
che: 
      i) il costo indicativo  cumulato  degli  incentivi  include  il
costo  degli  impianti  ammessi  a  registro  in  posizione  utile  o
vincitori delle procedure di asta al ribasso. A tali  impianti,  fino
all'entrata in  esercizio,  e'  attribuito  un  incentivo  pari  alla
differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata
in esercizio dichiarata dal  produttore  e  il  prezzo  medio  zonale
nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione; 
      ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio
che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe
incentivanti costanti,  ivi  inclusi  gli  impianti  che  accedono  a
tariffe fisse onnicomprensive, e' calcolato  per  differenza  con  il
valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso; 
      iii) per gli impianti che beneficiano dei certificati verdi  si
assume un numero annuo di certificati verdi da emettere calcolato  in
riferimento  alla   produzione   annua   netta   effettiva,   laddove
disponibile,  o  alla  producibilita'   annua   netta   dell'impianto
calcolata dal GSE, moltiplicato per il prezzo di  ritiro  dell'ultimo
anno disponibile. 
 
                               Art. 3 
                 (Oggetto e ambito di applicazione) 
 
1. Il presente decreto  stabilisce  le  modalita'  di  incentivazione
della produzione di energia  elettrica  da  impianti,  alimentati  da
fonti rinnovabili  diverse  da  quella  solare  fotovoltaica,  nuovi,
integralmente  ricostruiti,  riattivati,  oggetto  di  intervento  di
potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e
che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. 
2. Il costo indicativo cumulato di tutte le  tipologie  di  incentivo
degli  impianti  a  fonte  rinnovabile,  con  esclusione  di   quelli
fotovoltaici, non puo' superare i 5,8 miliardi di euro annui.  A  tal
fine il GSE aggiorna  e  pubblica  mensilmente  il  costo  indicativo
cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili. 
3. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  24,
comma 5, del decreto legislativo n. 28 del  2011  sono  aggiornati  i
contingenti di cui agli articoli 9, 12 e 17 sulla base dei criteri di
cui alla lettera f) del medesimo comma 5. 
4. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  24,
comma 5, del decreto legislativo  n.  28  del  2011,  possono  essere
aggiornate le tariffe incentivanti di cui al presente decreto.  Fermo
restando il comma 2, in assenza dei predetti provvedimenti continuano
ad applicarsi le tariffe incentivanti di cui al presente decreto  con
le decurtazioni programmate previste dall'articolo 7, comma 1. 
 
                               Art. 4 
              (Accesso ai meccanismi di incentivazione) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di
incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa  iscrizione  in
appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti  specifici
di potenza, i seguenti impianti: 
   a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti,  riattivati,  se
la relativa potenza e' non superiore alla potenza di soglia; 
   b)  gli  impianti  ibridi,  la  cui  potenza  complessiva  e'  non
superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; 
   c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento  totale  o
parziale, nei limiti di contingenti  e  con  le  modalita'  stabiliti
all'articolo 17; 
   d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima dell'intervento sia non superiore  al  valore  di
soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di
incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione
a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti: 
   a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza
e'  superiore  alla  pertinente  potenza  di  soglia,  come  definita
dall'articolo 5; 
   b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento  qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia
vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 
3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono
direttamente ai meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al  presente
decreto: 
   a) gli impianti  eolici  e  alimentati  dalla  fonte  oceanica  di
potenza fino a 60 kW; 
   b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale  di  concessione
fino a 50 kW, la cui soglia e'  elevata  a  250  kW  se  trattasi  di
impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche: 
      i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza  incremento
di portata derivata; 
      ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 
      iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale  al  netto  della
quota destinata alla scala di risalita, senza  sottensione  di  alveo
naturale; 
   c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8  comma
4, lettere a) e  b),  di  potenza  fino  a  200  kW  e  gli  impianti
alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; 
   d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima  dell'intervento  sia  non  superiore  ai  valori
massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); 
   e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; 
   f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 22 dell' 11 febbraio 2010 e successive modificazioni; 
   g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva,
a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi  di  potenza
di cui alle lettera a), b) e c); 
   h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza  pubblica  da
Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del  livello
massimo indicato alle lettere da a) a c). 
 
                               Art. 5 
                  (Valori della potenza di soglia) 
 
1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le
tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per: 
   a) le fonti idroelettriche per le quali il  valore  di  soglia  e'
fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione; 
   b) le fonti geotermoelettriche, per le quali il valore  di  soglia
e' fissato a 20 MW. 
2. Ai fini della determinazione della  potenza  dell'impianto  e  dei
valori di potenza di cui al comma 1: 
   a) la potenza di un  impianto  e'  costituita  dalla  somma  delle
potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di  un
unico punto di connessione alla rete elettrica; per i  soli  impianti
idroelettrici si considera unico  impianto  l'impianto  realizzato  a
seguito  di  specifica  concessione   di   derivazione   d'acqua,   a
prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso  punto
di connessione; 
   b)  piu'   impianti   alimentati   dalla   stessa   fonte,   nella
disponibilita' del medesimo produttore  o  riconducibili,  a  livello
societario, a  un  unico  produttore  e  localizzati  nella  medesima
particella catastale o su particelle catastali contigue si  intendono
come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli
impianti. 
 
                               Art. 6 
(Vita media utile convenzionale e periodo di  diritto  ai  meccanismi
                            incentivanti) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18,  comma  4,  ai  fini
dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto  e
della relativa  durata,  la  vita  media  utile  convenzionale  degli
impianti nuovi, integralmente  ricostruiti,  riattivati,  oggetto  di
intervento  di  rifacimento  o  di  potenziamento  assume  i   valori
riportati in Allegato 1. 
2. Il periodo di diritto ai  meccanismi  incentivanti  decorre  dalla
data di entrata in esercizio commerciale  dell'impianto  ed  e'  pari
alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto  previsto  al
comma 3. 
3. Il periodo per il quale si ha diritto  di  accesso  ai  meccanismi
incentivanti e' considerato al netto di eventuali  fermate,  disposte
dalle  competenti  autorita',  secondo  la  normativa  vigente,   per
problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal  gestore
di  rete,  per  eventi  calamitosi  riconosciuti   dalle   competenti
autorita', nonche', per gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione
integrata ambientale, dei  tempi  di  fermo  causati  da  ritardo  di
rilascio della predetta autorizzazione da parte  dell'Amministrazione
competente. A tal fine, al produttore e' concessa  un'estensione  del
periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo  di  fermate
di cui al presente comma. 
 
                               Art. 7 
(Modalita' di  determinazione  delle  tariffe  incentivanti  e  degli
                             incentivi) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, per i nuovi  impianti
che entrano in esercizio nell'anno  2013,  il  valore  delle  tariffe
incentivanti  e'  individuato,  per  ciascuna  fonte,  tipologia   di
impianto e  classe  di  potenza,  dall'Allegato  1.  Per  i  medesimi
impianti che entrano in esercizio negli anni  successivi,  il  valore
delle  tariffe  incentivanti  base   indicate   nella   Tabella   1.1
dell'Allegato 1 e' decurtato  del  2%  all'anno,  con  arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale, fatto salvo quanto previsto al
comma 4 dell'articolo 3. La predetta decurtazione non si applica alle
tipologie  per   le   quali,   nell'anno   precedente,   la   potenza
complessivamente assegnata tramite le procedure di aste  e  registro,
resa nota dal GSE sul proprio sito internet,  sia  inferiore  all'80%
rispetto alle quantita' rese disponibili per l'anno. 
2.   Per   gli   impianti   oggetto   di   integrale   ricostruzione,
riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti  ibridi,
il livello di incentivazione spettante e' determinato  applicando  le
condizioni e le modalita' indicate in  Allegato  2  ai  valori  delle
tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall'Allegato 1. 
3. Per gli impianti di cui ai commi 1  e  2  sottoposti  a  procedura
competitiva d'asta al ribasso, si applica quanto previsto  al  titolo
III del presente decreto. 
4. Ferme restando le  determinazioni  dell'Autorita'  in  materia  di
dispacciamento, per gli impianti di potenza  fino  a  1  MW,  il  GSE
provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa  in
rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete,  una  tariffa
incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione  alla  fonte,
alla tipologia dell'intervento e alla  potenza  dell'impianto,  sulla
base dell'Allegato  1  e  delle  altre  pertinenti  disposizioni  del
presente decreto. 
5. Per gli impianti di potenza  nominale  superiore  a  1  MW,  anche
soggetti alle aste al ribasso, il  GSE  eroga,  in  riferimento  alla
produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo determinato
con le modalita' di cui al presente decreto. L'energia  prodotta  dai
medesimi impianti resta nella disponibilita' del produttore. 
6. Gli impianti di cui al comma 4 possono esercitare,  per  una  sola
volta nel periodo  di  vita  utile,  il  diritto  di  optare  per  il
meccanismo di incentivazione definito al comma 5. 
7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4  e  5
e' alternativo all'accesso alle modalita' di ritiro  dell'energia  di
cui all'articolo 13, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  387  del
2003. 
8. In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento  e'  quella
vigente alla  data  di  entrata  in  esercizio  dell'impianto,  fermo
restando che il GSE provvede alle conseguenti erogazioni a  decorrere
dalla data di entrata in esercizio commerciale. Agli impianti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che  risultino  entrati  in
esercizio in data antecedente alla data di chiusura  del  periodo  di
presentazione delle  domande  di  partecipazione  alle  procedure  di
registri o asta in cui risultino ammessi in  posizione  utile,  viene
attribuita la tariffa vigente alla  data  di  chiusura  del  predetto
periodo. 
 
                               Art. 8 
(Disposizioni specifiche per gli  impianti  alimentati  da  biomassa,
                  biogas, e bioliquidi sostenibili) 
 
1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi  sostenibili,  l'accesso
ai meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinato  al   rispetto   e   alla   verifica   dei   criteri   di
sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di  cui  all'articolo
38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
2.  Restano  ferme  la  funzione  di  controllo  dell'amministrazione
pubblica competente sull'effettiva tipologia di rifiuti,  biomasse  o
biogas di alimentazione dell'impianto e la funzione  di  segnalazione
al  GSE  ai  sensi  dell'articolo  42,  commi  2  e  4,  del  decreto
legislativo n.28 del 2011. 
3. Ai soli  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso ai meccanismi incentivanti  di  cui  al  presente  decreto,
qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto,  il
produttore di energia elettrica e' tenuto a fornire al  GSE,  qualora
richiesto  dal  GSE,  le  informazioni  derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 188-bis del decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e
successive modificazioni, e ogni ulteriore  elemento  necessario  per
verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 
4. Per gli impianti alimentati a biomasse e  a  biogas,  al  fine  di
determinare  la  tariffa  incentivante   di   riferimento,   il   GSE
identifica, sulla base di quanto riportato  nell'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore
con le modalita' di cui in allegato 3, da quali  delle  tipologie  di
seguito elencate e' alimentato l'impianto: 
   a) prodotti di origine biologica; 
   b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; 
   c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile  e'  determinata
forfettariamente con le modalita' di cui all'Allegato 2; 
   d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla
lettera c). 
5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi  in
modo esplicito che l'impianto viene  alimentato  da  una  sola  delle
tipologie ivi  indicate,  il  GSE  procede  all'individuazione  della
tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita'  di  seguito
indicate: 
   a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che  l'impianto  possa
utilizzare piu' di una tipologia  fra  quelle  di  cui  al  comma  4,
attribuisce all'intera produzione la tariffa  incentivante  di  minor
valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate; 
   b)  nel  caso  in  cui  l'autorizzazione   non   rechi   esplicita
indicazione delle tipologie di biomasse  utilizzate,  attribuisce  la
tariffa incentivante di  minor  valore  fra  quelle  delle  possibili
tipologie di alimentazione dell'impianto; 
   c) per i  soli  impianti  a  biomasse  e  biogas  di  potenza  non
superiore a 1 MW e nel solo caso in cui  dall'autorizzazione  risulti
che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse  della  tipologia
di cui alla  lettera  b)  del  comma  4,  congiuntamente  a  biomasse
rientranti  nella  tipologia  di  cui  alla  lettera  a),   con   una
percentuale di queste ultime non superiore al 30%  in  peso,  il  GSE
attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4. 
6. Alla  tariffa  di  riferimento  per  gli  impianti  alimentati  da
biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di potenza non inferiore
a 1 MW e non superiore a 5 MW ovvero di potenza superiore a 1 MW  per
impianti  oggetto  di  intervento  di  rifacimento,   qualora   siano
rispettate  le  condizioni  di  seguito  riportate,  possono   essere
aggiunti e tra loro cumulati i premi di seguito indicati: 
   a) l'esercizio degli impianti da'  luogo  a  una  riduzione  delle
emissioni di  gas  a  effetto  serra  rispetto  ai  valori  obiettivo
indicati nel decreto di cui al comma 9: 10 €/MWh; 
   b) gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera  ricomprese
fra le tipologie indicate in Tabella 1-B: 20 €/MWh. 
7. Alla  tariffa  di  riferimento  per  gli  impianti  alimentati  da
biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b),  di  qualsiasi  potenza,
anche oggetto di  rifacimento,  spetta  un  incremento  di  30  €/MWh
qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera
di cui all'Allegato 5. 
8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas  e
bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto  rendimento,
spetta un premio cosi' differenziato: 
   a) 40 €/MWh, per impianti alimentati dalle  tipologie  di  cui  al
comma 4, lettera a), e da bioliquidi sostenibili; 
   b) 40 €/MWh, per impianti a biomasse di cui al  comma  4,  lettera
b),   qualora   il   calore    cogenerato    sia    utilizzato    per
teleriscaldamento; 
   c) 10 €/MWh per gli altri impianti. 
9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'ENEA
in accordo con il Comitato Termotecnico  Italiano  (CTI)  provvede  a
predisporre una procedura per  il  calcolo  dell'impatto  dei  gas  a
effetto serra conseguente all'utilizzo di  biomasse  in  impianti  di
produzione di energia elettrica,  tenuto  conto  di  quanto  previsto
dalla UNI/TS 11435, dalla  comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in linea con quanto previsto per i
bioliquidi sostenibili dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n.  66,
cosi' come integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con
il Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e'
approvata la suddetta procedura e sono stabiliti, ai fini  di  quanto
previsto al comma 11, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni
di gas ad effetto  serra,  nonche'  le  modalita'  con  le  quali  e'
verificato e comunicato al GSE il rispetto dei suddetti valori. 
10. Ai fini di quanto disposto al presente articolo, la verifica  dei
requisiti di provenienza e tracciabilita'  della  materia  prima,  da
effettuarsi  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 28 del 2011, e' eseguita dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  avvalendosi  di  AGEA.  Per  gli
impianti alimentati da biomasse e biogas con le modalita' di  cui  al
comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  avvalendosi  di   AGEA,   predispone   una   procedura
semplificata, che  preveda  comunque  la  verifica,  con  riferimento
all'anno  solare,  delle  quantita'  di  prodotto   e   sottoprodotto
impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di  controlli
a campione. Con tale procedura vengono definiti  anche  le  modalita'
dei  controlli  in  capo  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali ai sensi del presente articolo e dell'articolo
26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. 
11. In riferimento ai premi di cui ai commi  6  e  7,  il  GSE  eroga
l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti  a
conguaglio,  a  seguito  di  comunicazione  di  esito  positivo   dei
controlli  e  delle  verifiche  effettuate  dai  soggetti  e  con  le
modalita' indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12. 
12. Ai fini dell'accesso al premio per ridotte emissioni in atmosfera
di cui al comma 7 e all'allegato 5,  con  uno  dei  decreti  previsti
dall'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modifiche e integrazioni sono stabilite le  modalita'  con
le quali  le  competenti  Agenzie  regionali  e  provinciali  per  la
protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE  il  rispetto
delle  condizioni  per  l'accesso  al  suddetto  premio,  nonche'  il
relativo costo, a carico dei  produttori  elettrici.  Nell'ambito  di
tale provvedimento sono inoltre stabilite  le  caratteristiche  e  le
prestazioni minime del Sistema di Analisi di Emissioni (SAE)  di  cui
al punto 4 dell'allegato 5. 
13. Il GSE eroga il premio di cui al comma 8, da applicare alla  sola
produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata,  con
periodicita' compatibile con la verifica, da parte  del  GSE  stesso,
del rispetto delle condizioni  stabilite  dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011. 
 
                              TITOLO II 
                 PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO 
 
                               Art. 9 
                      (Iscrizione al registro) 
 
1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui  al  presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui  all'articolo
4, comma 1, lettera a), b) e d), deve richiedere al GSE  l'iscrizione
al  registro  informatico  relativo  alla  fonte   e   tipologia   di
appartenenza dell'impianto. 
2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione  al
registro  trenta  giorni  prima  dell'inizio  del  periodo   per   la
presentazione delle domande di iscrizione al registro. La durata  del
predetto periodo e' fissata in sessanta giorni. 
3. Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione al  registro,
riferita ai contingenti  di  potenza  disponibili  per  il  2013,  e'
pubblicata entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
delle procedure di cui  all'articolo  24,  comma  1.  Per  i  periodi
successivi, le procedure sono pubblicate entro il 31  marzo  di  ogni
anno, a decorrere dal 2013. 
4. Per il periodo  2013-2015  sono  fissati  i  seguenti  contingenti
annuali di potenza, espressi in MW: 
 
Tabella 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
5. In ogni procedura viene  messo  a  registro  l'intero  contingente
disponibile nell'anno, a cui vengono: 
   a) sommate le quote di potenza eventualmente non  assegnate  nella
precedente procedura; 
   b) sommate le quote di potenza relative  ad  impianti  ammessi  in
precedenti procedure e per i  quali  il  soggetto  interessato  abbia
comunicato la rinuncia al GSE  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione
della  relativa  graduatoria  ovvero  sia  decaduto   da   precedenti
procedure; 
   c) a decorrere dal secondo registro, sottratte le quote di potenza
degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con  esclusione  della
lettera g), di potenza inferiore alla potenza di soglia,  entrati  in
esercizio nei dodici mesi precedenti  all'apertura  della  procedura,
ovvero, per il secondo registro, entrati in esercizio dal 1°  gennaio
2013 fino alla data di apertura della procedura; 
   d)  sottratte  le  quote  di  potenza  degli   impianti   di   cui
all'articolo 30, di potenza non superiore alla potenza  di  soglia  e
diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in  esercizio  fino
alla data di apertura della procedura. 
6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma
5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile  nell'anno
con le quantita' di cui alle lettere a)  e  b)  del  medesimo  comma,
l'eccedenza viene sottratta dai contingenti  disponibili  negli  anni
successivi. 
 
                               Art. 10 
(Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalita'  di
                             selezione) 
 
1. Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti in possesso
di titolo  autorizzativo  oppure,  per  gli  impianti  idroelettrici,
geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonche'
del  preventivo  di  connessione  redatto  dal  gestore  di  rete  ed
accettato in via definitiva dal proponente. 
2. La richiesta di iscrizione al registro e'  formulata  al  GSE  dal
soggetto di cui al comma 1, con la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47  del  DPR
445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3.  Non  e'
consentita l'integrazione dei  documenti  presentati  successivamente
alla chiusura del registro. 
3. Il GSE forma le graduatorie  degli  impianti  iscritti  a  ciascun
registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta  giorni  dalla
data di chiusura dei medesimi registri, secondo i seguenti criteri di
priorita', da applicare in ordine gerarchico: 
   a)  impianti  di  proprieta'  di  aziende  agricole,   singole   o
associate, alimentati da biomasse e biogas  di  cui  all'articolo  8,
comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW; 
   b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla
tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b); 
   c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui  all'articolo  8,
comma 4, lettere c) e  d):  dichiarazione  dell'Autorita'  competente
attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia  di
rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini  della  corretta  gestione
del ciclo dei rifiuti; 
   d)  per  gli  impianti  geotermoelettrici:  impianti  con   totale
reiniezione  del  fluido  geotermico  nelle  stesse   formazioni   di
provenienza, ovvero che rispettano i requisiti  di  cui  all'articolo
27, comma 1, lettera c); 
   e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine: 
      i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza  incremento
di portata derivata; 
      ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 
      iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; 
      iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di
alveo naturale; 
      v. che utilizzano salti su briglie o traverse  esistenti  senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa. 
   f) impianti  iscritti  al  precedente  registro  che,  pur  avendo
presentato domanda completa ed idonea  per  l'accesso  ai  meccanismi
incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione
tale da non rientrare nel limite di potenza previsto; 
      g) minor potenza degli impianti; 
      h) anteriorita' del titolo autorizzativo; 
      i) precedenza della  data  della  richiesta  di  iscrizione  al
registro. 
4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorita'  di
cui al comma 3 comporti il superamento del  contingente  disponibile,
si procede alla formazione della graduatoria  applicando,  in  ordine
gerarchico, i criteri successivi. 
5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di  cui  al  presente
decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel  limite  dello
specifico contingente di potenza. Nel caso in cui  la  disponibilita'
del  contingente  per  l'ultimo  impianto  ammissibile   sia   minore
dell'intera potenza dell'impianto e' facolta' del  soggetto  accedere
agli  incentivi  per  la  quota  parte  di  potenza  rientrante   nel
contingente. 
6. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al  registro  non
e' soggetta a scorrimento,  fatta  eccezione  per  il  solo  registro
aperto nel 2012, per il quale si da' luogo a  scorrimento  escludendo
gli impianti iscritti nel registro, che entrano in esercizio entro  i
termini di cui all'articolo 30. 
7. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo  successivamente
alla data di entrata in esercizio dell'impianto. 
 
                               Art. 11 
(Adempimenti per l' accesso ai meccanismi di incentivazione  per  gli
                   impianti iscritto al registro) 
 
1. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio
entro i seguenti termini, decorrenti dalla data  della  comunicazione
di esito positivo della procedura: 
 
Tabella 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
2. Il mancato rispetto  dei  termini  di  cui  al  comma  1  comporta
l'applicazione di una  decurtazione  della  tariffa  incentivante  di
riferimento dello 0,5% per ogni mese  di  ritardo  rispetto  a  detti
termini, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo. Tali termini  sono
da considerare al netto  dei  tempi  di  fermo  derivanti  da  eventi
calamitosi  che  risultino   attestati   dall'autorita'   competente,
nonche', per gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di  rilascio  della
predetta autorizzazione  da  parte  dell'Amministrazione  competente.
Decorso il termine massimo  di  12  mesi,  il  soggetto  responsabile
decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto
e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria. 
3. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite  massimo  di
tempo indicato al comma 2, e che, secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente decreto, richiedano di accedere, in un  periodo  successivo,
ai meccanismi di  incentivazione  di  cui  al  presente  decreto,  si
applica  una  riduzione  del  15%  della  tariffa   incentivante   di
riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. 
 
                    TITOLO III - PROCEDURE D'ASTA 
 
                               Art. 12 
(Capacita' di produzione da mettere  ad  asta  e  periodicita'  delle
                             procedure) 
 
1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui  al  presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui  all'articolo
4, comma 2, deve partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso,
in forma telematica, per la definizione dei livelli di incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nei limiti dei  contingenti  annui  di  nuova  capacita'
produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei
principi  fondamentali  di  trasparenza,  pubblicita',  tutela  della
concorrenza e secondo modalita' non discriminatorie. 
2. Il GSE pubblica il bando relativo  alla  procedura  d'asta  trenta
giorni prima dell'inizio  del  periodo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione alla medesima procedura d'asta, fissato  in
sessanta giorni. 
3. Il  bando  relativo  alla  prima  procedura  d'asta,  riferita  al
contingente di potenza disponibile per  l'anno  2013,  e'  pubblicato
entro il quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  delle
procedure di cui all'articolo 24, comma 1. Per i periodi  successivi,
i bandi sono pubblicati entro il 31 marzo di ogni  anno  a  decorrere
dal 2013.  Per  il  solo  eolico  onshore,  qualora  la  potenza  non
assegnata risulti maggiore del 20% della potenza messa a bando, viene
pubblicato un ulteriore bando, decorsi sei mesi dal precedente. 
4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i  seguenti  contingenti  di
potenza, espressi in MW, da mettere ad asta: 
 
Tabella 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
5. In  ogni  procedura  viene  messo  ad  asta  l'intero  contingente
disponibile nell'anno, a cui vengono: 
   a) sommate le quote di potenza eventualmente non  assegnate  nella
precedente procedura; 
   b) sommate le quote di potenza relative  ad  impianti  ammessi  in
precedenti procedure e per i  quali  il  soggetto  interessato  abbia
comunicato la rinuncia al GSE  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione
della  relativa  graduatoria  ovvero  sia  decaduto   da   precedenti
procedure; 
   c) a decorrere dalla seconda  procedura,  sottratte  le  quote  di
potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con esclusione
della lettera g),  di  potenza  superiore  alla  potenza  di  soglia,
entrati in esercizio nei dodici mesi  precedenti  all'apertura  della
procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal
1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura; 
   d)  sottratte  le  quote  di  potenza  degli   impianti   di   cui
all'articolo 30, di  potenza  superiore  alla  potenza  di  soglia  e
diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in  esercizio  fino
alla data di apertura della procedura. 
6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma
5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile  nell'anno
con le quantita' di cui alle lettere a)  e  b)  del  medesimo  comma,
l'eccedenza viene sottratta dai contingenti  disponibili  negli  anni
successivi. 
 
                               Art. 13 
           (Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti) 
 
1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti  titolari  di
autorizzazione    oppure,    per    gli    impianti    idroelettrici,
geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonche'
del  preventivo  di  connessione  redatto  dal  gestore  di  rete  ed
accettato in via definitiva dal proponente. Per gli  impianti  eolici
offshore di qualsiasi potenza e per  gli  impianti  con  potenza  non
superiore a 20 MW, il possesso del titolo  autorizzativo  oppure  del
titolo concessorio  e'  sostituito  dal  giudizio  di  compatibilita'
ambientale. 
2. Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1,  partecipano
alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidita'  finanziaria  ed
economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai
meccanismi di incentivazione, dimostrata mediante una delle  seguenti
modalita': 
   a)  dichiarazione  di  un  istituto   bancario   o   intermediario
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, che attesti la capacita' finanziaria ed economica  del  soggetto
partecipante in relazione all'entita' dell'intervento,  tenuto  conto
della redditivita' attesa dall'intervento stesso  e  della  capacita'
finanziaria ed  economica  del  gruppo  societario  di  appartenenza,
ovvero,  in  alternativa,   l'impegno   del   medesimo   istituto   o
intermediario autorizzato a finanziare l'intervento; 
   b) capitalizzazione  (capitale  sociale  interamente  versato  e/o
versamenti in conto futuro aumento capitale) pari ad  almeno  il  10%
dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per  il
quale si partecipa alla procedura d'asta,  convenzionalmente  fissato
come da tabella I dell'Allegato 2. 
3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita'  del
progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria  in  fase
di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito  alla
comunicazione di  esito  positivo  della  procedura  d'asta,  con  le
modalita' specificate nell'allegato 3. 
4. Fermo restando l'articolo 23, comma 3 del decreto n. 28 del  2011,
sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per  i  quali  ricorre
una delle cause di esclusione di  cui  all'articolo  38  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006. 
5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza
di cui all'articolo 9 garantendo le  condizioni  di  sicurezza  delle
reti e non aggravando il costo per il mantenimento in  sicurezza  del
sistema, almeno due mesi prima della data di pubblicazione del bando,
il GSE richiede ai gestori di rete  l'evidenza  di  zone  ad  elevata
concentrazione di impianti non programmabili  in  esercizio,  per  le
quali si manifestano criticita' nella gestione delle reti  e  per  le
quali gli stessi gestori  propongano  motivate  misure  di  riduzione
dell'ulteriore capacita' produttiva  incentivabile.  Almeno  un  mese
prima della data di pubblicazione del  bando,  GSE  comunica  l'esito
dell'interlocuzione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo
economico, che, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
provvede a indicare allo stesso GSE  eventuali  requisiti  aggiuntivi
per la partecipazione  alle  procedure  d'asta.  Per  la  sola  prima
procedura  d'asta,  la  richiesta  di  cui   al   primo   periodo   e
l'interlocuzione di cui al secondo periodo vengono svolti  a  partire
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con tempi
e modalita' compatibili con i termini di cui all'articolo  12,  comma
3. 
 
                               Art. 14 
    (Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto) 
 
1. L'asta al ribasso  e'  realizzata  tramite  offerte  di  riduzione
percentuale rispetto al valore posto a  base  d'asta,  corrispondente
alla tariffa incentivante base  vigente  per  l'ultimo  scaglione  di
potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto,  cosi'  come
individuato dall'Allegato 1, per ciascuna tipologia. Il valore  posto
a  base  d'asta  per  impianti  rientranti  nei  contingenti  di  cui
all'articolo 12, comma 4, per i  quali  l'entrata  in  esercizio  sia
successiva al 31 dicembre 2015, e' determinato con  le  modalita'  di
cui all'articolo 7, comma 1. 
2. Sono escluse dalla valutazione  d'asta  le  offerte  di  riduzione
inferiori al 2% della base d'asta. 
3. La tariffa incentivante minima  comunque  riconosciuta  e'  quella
corrispondente ad una riduzione percentuale  del  30%  della  tariffa
incentivante posta a base d'asta, come  individuata  al  comma  1,  a
condizione che siano rispettati i  requisiti  per  la  partecipazione
alle procedure, stabiliti dal presente titolo. 
 
                               Art. 15 
(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure  d'asta
               e modalita' di selezione dei progetti) 
 
1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta e'  formulata
al  GSE  dal  soggetto  titolare  del  titolo  autorizzativo  per  la
costruzione e l'esercizio dell'impianto con la presentazione  di  una
dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di   notorieta'   ai   sensi
dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le  informazioni  e  i
documenti di cui all'allegato 3. 
2. La graduatoria e' formata  in  base  al  criterio  della  maggiore
riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti  i
requisiti  previsti  per  la  partecipazione.   Non   e'   consentita
l'integrazione  dei  documenti   presentati,   successivamente   alla
chiusura della procedura d'asta. 
3. A  parita'  di  riduzione  offerta,  ivi  inclusa  quella  di  cui
all'articolo 14, comma  3,  si  applicano,  nell'ordine,  i  seguenti
ulteriori criteri, in ordine di priorita': 
   a) impianti gia' in esercizio; 
   b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui  all'articolo  8,
comma 4, lettere c) e  d):  dichiarazione  dell'Autorita'  competente
attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia  di
rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini  della  corretta  gestione
del ciclo dei rifiuti; 
   c) per gli  impianti  geotermoelettrici:  totale  reiniezione  del
fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero  che
rispettano il requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c); 
   d) anteriorita' del titolo autorizzativo o, in assenza del  titolo
autorizzativo e per gli impianti con potenza non superiore a  20  MW,
del giudizio di compatibilita' ambientale. 
4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorita'  di
cui al comma 3 comporti il superamento del  contingente  disponibile,
si procede alla formazione della graduatoria  applicando,  in  ordine
gerarchico, i criteri successivi. 
5.  Sono  ammessi  ai  meccanismi  di  incentivazione  gli   impianti
rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico  contingente
di potenza posto all'asta, comprensivo degli  impianti  che  accedono
alle tariffe di cui all'articolo 14, comma 3. 
6. Nel caso in cui la disponibilita'  del  contingente  per  l'ultimo
impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto  e'
facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la quota  parte  di
potenza rientrante nel contingente. 
7. Entro sessanta giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica  sul
proprio  sito  le  graduatorie  per  ciascuna   fonte   o   tipologia
impiantistica. 
8. La graduatoria di cui al comma 7 non e'  soggetta  a  scorrimento,
salvo i seguenti casi: 
   a)  mancata  costituzione  della  cauzione   definitiva   di   cui
all'articolo 16, comma 1, nei termini ivi indicati; 
   b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari. 
 
                               Art. 16 
(Adempimenti per l' accesso ai meccanismi di incentivazione  dopo  lo
                       svolgimento delle aste) 
 
1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di
esito della  procedura  d'asta,  il  GSE  provvede  a  restituire  la
cauzione provvisoria, di cui all'allegato  3,  ai  soggetti  che,  in
esito della procedura, non sono  risultati  aggiudicatari.  Entro  il
termine  di  novanta  giorni  dalla  medesima   data,   il   soggetto
aggiudicatario e' tenuto a costituire a favore del  GSE  la  cauzione
definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro  il  termine  di
quindici giorni dal ricevimento della  cauzione  definitiva,  il  GSE
provvede  a  restituire   la   cauzione   provvisoria   al   soggetto
aggiudicatario. Qualora non pervenga  la  cauzione  definitiva  entro
detto termine, il GSE provvede ad escutere la cauzione provvisoria. 
2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al  comma  1  devono
entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla  data
di comunicazione dell'assegnazione dell'incentivo  sulla  base  della
graduatoria della procedura d'asta: 
 
Tabella 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
3. Il mancato rispetto  dei  termini  di  cui  al  comma  2  comporta
l'applicazione  di  una  decurtazione  della  tariffa   incentivante,
aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d'asta,  del
0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti  termini,  nel  limite
massimo di 24 mesi di ritardo. Tali termini sono da  considerarsi  al
netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino
attestati dall'autorita' competente. 
4. La cauzione definitiva di cui in  allegato  3,  e'  svincolata  al
momento  dell'entrata  in  esercizio  dell'impianto  entro  il  tempo
massimo di cui al comma 3. Decorso il termine massimo di cui al comma
3,  il  soggetto  responsabile  decade  dal  diritto  all'accesso  ai
benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escutere  la
medesima  cauzione  e  ad   escludere   l'impianto   dalla   relativa
graduatoria. Le  somme  escusse  dal  GSE  sono  versate  alla  Cassa
Conguaglio per il Settore elettrico a  valere  sul  Conto  per  nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate. 
 
       TITOLO IV - INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA 
     ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO 
               TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI 
 
                               Art. 17 
    (Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali) 
 
1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale  sono  ammessi  ai
meccanismi di incentivazione di cui al presente  decreto  nel  limite
dei seguenti contingenti di potenza: 
 
Tabella 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura  per  ciascuna
tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime  tempistiche
e modalita' previste per  le  procedure  d'asta.  Sono  ammessi  alla
procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: 
   a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi  della
vita utile convenzionale dell'impianto; 
   b) non  beneficiano,  alla  data  di  avvio  della  procedura,  di
incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai  sensi  di  norme
statali. 
3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a  quella
messa a  disposizione  per  ciascuna  annualita',  il  GSE  redige  e
pubblica la graduatoria degli interventi ammessi,  selezionati  sulla
base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorita': 
   a)  anzianita'  della  prima  data   di   entrata   in   esercizio
dell'impianto; 
   b) maggiore estensione del periodo  di  esercizio  in  assenza  di
incentivo; 
   c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di
cui  all'articolo  8,  comma  4,  lettere  c)  e  d):   dichiarazione
dell'Autorita'    competente    attestante,     nell'ambito     della
pianificazione  regionale  in  materia  di   rifiuti,   la   funzione
dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; 
   d) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica  non
prodotta  nell'ultimo  anno  solare  di  produzione  dell'impianto  a
seguito dell'attuazione di  ordini  di  dispacciamento  impartiti  da
Terna; 
   e)  per  impianti  geotermoelettrici:   reiniezione   del   fluido
geotermico  nelle  stesse  formazioni  di  provenienza,  ovvero   che
rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c); 
   f)  anteriorita'  del  titolo  autorizzativo  all'esecuzione   del
rifacimento. 
4. Nel caso in cui l'applicazione di uno  dei  criteri  di  priorita'
comporti il superamento del contingente disponibile, si procede  alla
formazione della graduatoria  applicando,  in  ordine  gerarchico,  i
criteri successivi. 
5. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al  comma  3  devono
entrare  in  esercizio  entro  i  tempi  indicati  nella  sottostante
tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito
positivo della domanda di ammissione all'intervento  di  rifacimento.
Il mancato rispetto dei predetti termini comporta  l'applicazione  di
una  decurtazione  della  tariffa  incentivante,   determinata   come
specificato in allegato 2, del 0,5% per ogni  mese  di  ritardo,  nel
limite massimo di 12 mesi di ritardo, rispetto ai  medesimi  termini,
da considerare al netto  dei  tempi  di  fermo  derivanti  da  eventi
calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente. 
 
Tabella 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
6. Agli impianti che, a  seguito  del  rifacimento,  non  entrino  in
esercizio entro il limite massimo di tempo indicato  al  comma  5,  e
che, secondo le modalita' di cui al presente decreto,  richiedano  di
accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi  di  incentivazione
di cui al presente decreto, si applica una riduzione  del  15%  della
tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata  in
esercizio a seguito dell'intervento di rifacimento. 
7. A seguito dell'intervento di rifacimento parziale  o  totale,  gli
impianti a biomasse, biogas e a bioliquidi sostenibili  sono  ammessi
ai  meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al  presente  decreto  a
condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 8. 
8. In ogni procedura viene messo a disposizione l'intero  contingente
disponibile nell'anno, a cui vengono: 
   a) sommate le quote di potenza eventualmente non  assegnate  nella
precedente procedura; 
   b) sommate le quote di potenza relative  ad  impianti  ammessi  in
precedenti procedure e per i  quali  il  soggetto  interessato  abbia
comunicato la rinuncia al GSE  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione
della  relativa  graduatoria  ovvero  sia  decaduto   da   precedenti
procedure; 
   c) a decorrere dalla seconda procedura, detratta la potenza  degli
impianti di cui all'articolo 4,  comma  3,  lettera  g),  entrati  in
esercizio nei dodici mesi precedenti  all'apertura  della  procedura,
ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio
2013 fino alla data di apertura della procedura; 
   d)  sottratte  le  quote  di  potenza  degli   impianti   di   cui
all'articolo 30, entrati in esercizio a seguito di rifacimento  prima
della data di apertura della procedura. 
9. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma
8 risulti maggiore della somma del contingente disponibile  nell'anno
con le quantita' di cui alle lettere a)  e  b)  del  medesimo  comma,
l'eccedenza viene sottratta dai contingenti  disponibili  negli  anni
successivi. 
 
                               Art. 18 
(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con
               la frazione biodegradabile dei rifiuti) 
 
1. Nell'allegato 2 sono individuati i rifiuti per i quali si  procede
alla determinazione forfettaria della produzione imputabile  a  fonti
rinnovabili e le modalita' per la determinazione  di  tale  quota  di
produzione. Per gli altri rifiuti, la determinazione della  quota  di
energia  elettrica  imputabile  a  fonti  rinnovabili  e'   calcolata
attraverso  metodi  di  determinazione  analitica,  sulla   base   di
procedure aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
2. Le modalita' di  determinazione  forfetaria  della  produzione  di
energia  elettrica  imputabile  a  fonti  rinnovabili   in   impianti
alimentati esclusivamente dai  rifiuti  di  cui  all'allegato  2,  si
applicano  all'energia  prodotta  dal  1  gennaio  2013,  anche  agli
impianti che accedono agli incentivi ai sensi dell'articolo 19, comma
2, del  decreto  ministeriale  18  dicembre  2008,  ivi  inclusi  gli
impianti gia' in esercizio. 
3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 18 dicembre 2008, il biogas  ottenuto  dalla  fermentazione
della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui
alla riga 6 della Tabella 2 allegata alla legge n.  244  del  2007  e
successive modificazioni e integrazioni. Per le finalita' di  cui  al
presente decreto, il medesimo biogas e i gas  ottenuti  dalla  stessa
frazione organica dei rifiuti urbani ricadono nella tipologia di  cui
all'articolo 8, comma 4, lettera d). 
4. Per gli impianti alimentati da rifiuti solidi  urbani  ubicati  in
Regioni  per  cui  e'  dichiarata  l'emergenza  rifiuti   alla   data
dell'intervento, ai soli fini della  determinazione  del  periodo  di
esercizio necessario per  il  rispetto  dell'articolo  17,  comma  2,
lettera a), e fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  lettera  b)  del
medesimo comma, la vita utile convenzionale e' posta  pari  a  dodici
anni. 
 
         TITOLO V - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI 
        PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO 
                  DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO 
 
                               Art. 19 
     (Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo) 
 
1.  Alla  produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  a   fonti
rinnovabili entrati in esercizio entro  il  31  dicembre  2012  e  da
impianti di cui all'articolo 30, che ha maturato il diritto a  fruire
dei certificati verdi, e' riconosciuto, per  il  residuo  periodo  di
diritto, successivo al 2015, un incentivo I  sulla  produzione  netta
incentivata ai  sensi  della  previgente  normativa  di  riferimento,
aggiuntivo ai ricavi conseguenti  alla  valorizzazione  dell'energia,
pari a: 
 
      I = k x (180 - Re) x 0,78 
 
      ove: 
 
      k = 1 per  gli  impianti  entrati  in  esercizio  entro  il  31
dicembre  2007   e,   per   gli   impianti   entrati   in   esercizio
successivamente  alla  medesima  data,  e'   pari   al   coefficiente
applicabile alla medesima produzione in attuazione  dell'articolo  2,
comma 148, della legge n. 244  del  2007  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
 
Re  e'  il  prezzo  di  cessione  dell'energia   elettrica   definito
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  in  attuazione
dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n. 387, registrato nell'anno precedente  e  comunicato  dalla  stessa
Autorita'. Per la sola produzione di energia elettrica da impianti  a
biomasse, esclusi  gli  impianti  alimentati  a  biogas,  entrati  in
esercizio entro il 31  dicembre  2012  e  per  gli  impianti  di  cui
all'articolo  30,  comma  3,  il  prezzo  di  cessione   dell'energia
elettrica Re per il calcolo dell'incentivo e' fisso e pari  a  quello
registrato  nell'anno  2012.  Per  i  soli  impianti   a   bioliquidi
cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi
efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data  di  entrata
in vigore del presente decreto, il prezzo  di  cessione  dell'energia
elettrica Re per il calcolo dell'incentivo e' fisso e pari  a  quello
registrato nell'anno 2009. 
2. La produzione di energia da impianti di cogenerazione  abbinati  a
teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma  3,  lettera  a),  del
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24  ottobre  2005
entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che  ha  maturato  il
diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo  periodo  di
diritto ai certificati verdi successivo al 2015,  a  un  incentivo  I
sulla  produzione  netta  incentivata  ai  sensi   della   previgente
normativa di  riferimento,  aggiuntivo  ai  ricavi  conseguenti  alla
valorizzazione dell'energia, pari a: 
 
      I = (D - Re) 
 
      ove: 
 
      D e' la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi
per impianti di cogenerazione  abbinati  a  teleriscaldamento  e  del
prezzo di cessione dell'energia registrati nell'anno 2010; 
 
Re  e'  il  prezzo  di  cessione  dell'energia   elettrica   definito
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  in  attuazione
dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n. 387, registrato nell'anno precedente  e  comunicato  dalla  stessa
Autorita'. 
3. La produzione di energia di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, realizzata con impianti entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato  il  diritto  ai
certificati verdi, ha diritto, per  il  residuo  periodo  di  diritto
successivo al 2015, a un incentivo sulla produzione netta incentivata
ai sensi della previgente normativa  di  riferimento,  aggiuntivo  ai
ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, determinata  con
le medesime modalita' di cui al comma 2. 
4. Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che richiedono il  ritiro
onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede  a
calcolare il  valore  onnicomprensivo  spettante  con  riferimento  a
quanto previsto al  comma  1  e  al  prezzo  medio  zonale  nell'anno
precedente a quello della richiesta. 
5.  Agli  impianti  di  cui  al  presente  articolo  non  si  applica
l'articolo 7, comma 7. 
 
                               Art. 20 
(Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per
               le produzioni degli anni fino al 2015) 
 
1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati  verdi  relativi
alle  produzioni  degli  anni  dal  2012  al  2015,   in   attuazione
dell'articolo 24, comma 5, lettera c),  primo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, si applicano le disposizioni  di  cui  ai
successivi commi. 
2. Su  richiesta  del  produttore  il  GSE  rilascia,  con  frequenza
trimestrale,  certificati  verdi  sulla  produzione   del   trimestre
precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al  GSE  dai
gestori di rete sulla base di un'apposita  procedura  pubblicata  dal
GSE  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
3.  Fermo  restando  il  rispetto  della  quota  d'obbligo   di   cui
all'articolo 11 del  decreto  legislativo  79/99,  su  richiesta  del
detentore, il GSE ritira, al prezzo stabilito all'articolo 25,  comma
4, del decreto  legislativo  n.  28  del  2011  e  secondo  modalita'
definite dallo stesso GSE e pubblicate sul proprio sito internet: 
   a) i certificati verdi relativi alle produzioni del 2011 entro  il
2012; il GSE assicura ai  detentori  che  ne  facciano  richiesta  il
pagamento del 50 per  cento  degli  importi  spettanti  entro  trenta
giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  e  del
rimanente 50 cento entro il mese di dicembre 2012; 
   b) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo semestre
2012 entro il 31 marzo 2013  e  i  certificati  verdi  relativi  alle
produzioni del secondo semestre 2012 entro il 30 settembre 2013; 
   c) certificati verdi relativi alle produzioni del primo  trimestre
2013 entro il 31 dicembre 2013; i  certificati  verdi  relativi  alle
produzioni del secondo trimestre 2013  entro  il  31  marzo  2014;  i
certificati verdi relativi alle produzioni del terzo  trimestre  2013
entro il 30 giugno 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni
del quarto trimestre 2013 entro il 30 settembre 2014; 
   d)  i  certificati  verdi  relativi  alle  produzioni  del   primo
trimestre 2014 entro  il  30  settembre  2014;  i  certificati  verdi
relativi alle produzioni del  secondo  trimestre  2014  entro  il  31
dicembre 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo
trimestre 2014 entro il 31 marzo 2015; i certificati  verdi  relativi
alle produzioni del quarto trimestre 2014 entro il 30 giugno 2015; 
   e)  i  certificati  verdi  relativi  alle  produzioni  del   primo
trimestre 2015 entro  il  30  settembre  2015;  i  certificati  verdi
relativi alle produzioni del  secondo  trimestre  2015  entro  il  31
dicembre 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo
trimestre 2015 entro il 31 marzo 2016; i certificati  verdi  relativi
alle produzioni del quarto trimestre 2015 entro il 30 giugno 2016. 
4. I certificati verdi non ritirati in attuazione del comma 3 restano
nella disponibilita' del produttore. 
5. In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE offre ai  soggetti
sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
n. 79 del 1999 i  certificati  verdi  ritirati  ai  sensi  dei  commi
precedenti, a un prezzo  pari  a  quello  di  ritiro.  Le  operazioni
relative a tale compravendita si svolgono  mediante  il  mercato  dei
certificati verdi gestito dal Gestore dei mercati energetici. 
 
                 TITOLO VI - ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
                               Art. 21 
       (Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione) 
 
1. Entro  30  giorni  solari  dalla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto, caricata dal gestore di rete su  GAUDI',  il  soggetto
responsabile e' tenuto a  far  pervenire  al  GSE  la  documentazione
indicata  in  allegato  3.  Il  GSE,  verificato  il  rispetto  delle
disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto  responsabile
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  medesima
richiesta la stipula del contratto di cui all'articolo 21, comma 6  e
l'erogazione dell'incentivo spettante, al netto dei tempi  imputabili
al medesimo soggetto responsabile o ad  altri  soggetti  interpellati
dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183,  ovvero
agli operatori coinvolti nel processo di  caricamento  e  validazione
dei dati su GAUDI'. Nelle more della piena operativita'  del  sistema
GAUDI' e delle relativa  interoperabilita'  con  il  portale  per  la
gestione  degli  incentivi,  fissata  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica  e  il  gas,  il  GSE  adotta  soluzioni  transitorie   per
l'acquisizione dei dati gia'  presenti  su  GAUDI'  direttamente  dai
soggetti richiedenti gli  incentivi,  informandone,  preventivamente,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
2.  I  soggetti   che   richiedono   l'accesso   ai   meccanismi   di
incentivazione di cui al presente decreto devono corrispondere al GSE
un contributo per le spese di istruttoria. Il contributo e' pari alla
somma di una quota fissa, stabilita  in  100  euro,  piu'  una  quota
variabile sulla base della potenza  dell'impianto,  come  di  seguito
indicata: 
   a) 80 € per gli impianti di  potenza  superiore  a  50  kW  e  non
superiore a 200 kW; 
   b) 500 € per gli impianti di potenza superiore  a  200  kW  e  non
superiore a 1 MW; 
   c) 1320 € per gli impianti di potenza  superiore  a  1  MW  e  non
superiore a 5 MW; 
   d) 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW. 
3. Il contributo di cui al comma 2 e' dovuto: 
   a) alla richiesta di iscrizione al registro  o  di  partecipazione
alla procedura d'asta; 
   b) all'atto della richiesta delle tariffe  incentivanti  nei  casi
diversi dalla lettera a). 
4. In caso di impianti iscritti  nel  registro  o  nella  graduatoria
della procedura d'asta in posizione non utile, il contributo  di  cui
al comma 2 non  e'  dovuto  qualora  per  il  medesimo  impianto  sia
effettuata richiesta di iscrizione a successivi  registri  ovvero  di
partecipazione ad aste successive. 
5. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo  in
capo al  GSE,  i  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,  accedono  ai
meccanismi di incentivazione per la produzione di  energia  elettrica
da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,
anche gia' in esercizio e con eccezione  degli  impianti  ammessi  al
provvedimento Cip 6/92, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio  2013,
a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante  compensazione  degli
incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia
incentivata. 
6. Le modalita' di corresponsione dei contributi di cui ai commi 2  e
5 sono precisate dal GSE nell'ambito delle procedure  applicative  di
cui all'articolo 24, comma 1. 
7. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente  decreto
devono assolvere gli  eventuali  obblighi  in  materia  fiscale,  ove
previsti. 
8. Per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento  del  diritto
di accesso  ai  meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al  presente
decreto, il soggetto responsabile e' tenuto a stipulare un  contratto
di diritto privato con il GSE.  Il  GSE  fornisce  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione da parte
della stessa, entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2,  lettera
d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
9. Nei casi previsti, e fino all'adozione  dei  regolamenti  relativi
alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto
legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi  del  comma  2-bis  del
medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia. 
10.  Le  regioni  e  le  province  delegate  allo   svolgimento   del
procedimento di autorizzazione  unica  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai  fini
dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al  medesimo
articolo 12, una valutazione circa la corrispondenza della  fonte  di
alimentazione dell'impianto alla  definizione  di  fonti  energetiche
rinnovabili,  cosi'  come  stabilita  dall'articolo  2  del   decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
11. Il GSE potra' richiedere, anche ai sensi dell'articolo 15,  comma
1, della legge n. 183 del  2011,  l'acquisizione  delle  informazioni
gia' in possesso dell'Agenzia  delle  Dogane  e  di  tutte  le  altre
pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento  delle
attivita' di propria competenza. 
 
                               Art. 22 
(Erogazione degli incentivi e  delle  tariffe  incentivanti  per  gli
  impianti che entrano in esercizio ai sensi del presente decreto) 
 
1. Fatto salvo l'articolo 20,  successivamente  alla  data  di  prima
erogazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  il  GSE   provvede
mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente
maturino  importi  inferiori  a  soglie  definite   nelle   procedure
applicative di cui all'articolo 24, comma 1, alla liquidazione  degli
importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle
misurazioni trasmesse dai gestori di rete. 
2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  aggiorna  i  propri   provvedimenti   relativi
all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta
e in particolare: 
   a)  definisce  le  caratteristiche  dei  misuratori   dell'energia
elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque: 
   a1) che i medesimi misuratori siano  teleleggibili  da  parte  dei
gestori di rete o  comunque  dotati  di  dispositivi  che  consentano
l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei  medesimi
gestori di rete con cadenza almeno mensile  e,  almeno  nel  caso  di
impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; 
   a2) i requisiti necessari al fine di garantire la  manutenzione  e
la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione  di
specifici dispositivi antifrode; 
   b)  prevede  che  la  responsabilita'  del  servizio   di   misura
dell'energia   elettrica    prodotta,    eventualmente    comprensivo
dell'attivita' di installazione e manutenzione  dei  misuratori,  sia
posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi  e
delle tariffe incentivanti, in capo  ai  gestori  di  rete  e  che  i
medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al  GSE  le
misure di cui alla lettera a1), nonche' quelle  relative  all'energia
elettrica immessa in rete. 
3. I consumi attribuibili ai  servizi  ausiliari,  alle  perdite  nei
trasformatori principali e delle perdite di linea fino  al  punto  di
consegna dell'energia alla  rete  elettrica  sono  definiti  su  base
convenzionale e sono espressi in termini di percentuale  dell'energia
elettrica prodotta lorda. A tal fine: 
   a) nel caso  di  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  con
potenza non superiore a 1  MW  si  utilizzano  i  valori  percentuali
riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, tabella 6; 
   b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna,  per
ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base  delle
definizioni e dei  principi  adottati  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas con proprio provvedimento. 
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri
provvedimenti, le modalita' con  le  quali  trovano  copertura  sulle
componenti tariffarie dell'energia elettrica  le  risorse  necessarie
per  l'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al  presente   decreto,
assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. La  medesima
Autorita', inoltre: 
   a) predetermina, secondo criteri  di  efficienza  ed  efficacia  e
facendo  riferimento  a  costi  tipici  adottati  anche   a   livello
comunitario, i parametri, da correlare alla numerosita', alla  natura
e  all'entita'  delle  attivita'  svolte  dal  GSE,  comprese  quelle
inerenti l'energia solare, sulla base dei quali sono  calcolati,  con
cadenza annua, i costi da riconoscere al GSE per le attivita' svolte;
b) stabilisce le modalita' con le quali l'eventuale differenza tra  i
ricavi  complessivi  ottenuti  dal  GSE  per  effetto  di   tutti   i
corrispettivi  versati  dai  produttori  da  fonti  rinnovabili,  ivi
inclusa quella solare, e i  costi  di  cui  alla  lettera  a),  trova
compensazione,  positiva  o  negativa,  con   il   pertinente   conto
alimentato dalla componente tariffaria A3. 
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  sentito  il  GSE,
definisce con proprio provvedimento un glossario al fine di garantire
la coerenza tra le definizioni presenti nel presente decreto  e  agli
analoghi provvedimenti di incentivazione della produzione di  energia
elettrica  da  fonte  solare,  ivi  incluse  le  relative   modalita'
applicative, con quelle utilizzate nella regolazione dei  servizi  di
pubblica utilita' di competenza dell'Autorita'  medesima,  anche  per
consentire il pieno sviluppo  e  l'efficacia  nel  funzionamento  del
sistema di  Gestione  delle  Anagrafiche  Uniche  degli  Impianti  di
produzione (GAUDI) e il coordinamento con i sistemi informatici degli
altri operatori coinvolti, con particolare riferimento a  quelli  del
GSE. 
 
                               Art. 23 
                (Meccanismo dello scambio sul posto) 
 
1. L'accesso al meccanismo dello scambio  sul  posto  e'  alternativo
all'accesso ai  meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al  presente
decreto. 
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna,  entro  120
giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  la  disciplina
delle condizioni tecnico-economiche dello scambio  sul  posto,  anche
con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al  fine
di semplificarne la fruizione anche per gli impianti gia' entrati  in
esercizio. 
3. L'aggiornamento della disciplina di cui al  comma  2  prevede  che
l'energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di  mercato  e,
in aggiunta,  stabilisce  corrispettivi  medi  forfetari  annualmente
definiti e pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
per  gli  oneri  mediamente  sostenuti  per  l'utilizzo  della  rete,
commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata,  per
l'utilizzo della rete, da applicare limitatamente alla  quantita'  di
energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai  gestori
di rete. 
 
                               Art. 24 
          (Procedure applicative, controlli e monitoraggio) 
 
1. Entro 45 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE adotta  e  pubblica  apposite  procedure  applicative
delle disposizioni del medesimo decreto, ivi incluso  il  regolamento
operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai
registri e per i rifacimenti parziali  e  totali,  valorizzando,  per
quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito  dei  previgenti
meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da  fonti
rinnovabili. 
2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi', sentita AGEA
per il tramite del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali,  le  modalita'  di  raccordo  tra  le  verifiche  di   cui
all'articolo 8 e le attivita' di  controllo  e  di  erogazione  degli
incentivi, di competenza del GSE. 
3. Il GSE effettua controlli sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai soggetti responsabili con le  modalita'  di  cui
all'articolo 71 del DPR n. 445 del  2000.  Fatte  salve  le  sanzioni
penali di cui all'articolo  76  del  medesimo  decreto,  qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   delle
dichiarazioni,  si  applica  l'articolo  23,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. Il GSE svolge altresi' controlli ai sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.  Fermo  restando
quanto previsto dal DPR 445 del 2000, in caso di  false  attestazioni
rese dal progettista o dal tecnico abilitato nella documentazione  da
allegare ai sensi  dell'allegato  3-B,  ferme  restando  le  sanzioni
penali a questi applicabili previste dall'articolo 76 del DPR n.  445
del 2000, al soggetto  responsabile  dell'impianto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo
n. 28 del 2011. 
4. Ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi
dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti  da  ogni
responsabilita' per gli atti  emanati,  quando  il  riconoscimento  e
l'erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti  falsi  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti  a
verita', prodotti dall'interessato o da terzi. 
5. Anche al fine di monitorare il raggiungimento degli  obiettivi  di
produzione da fonte rinnovabili, di cui all'articolo  3  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, nonche' di spesa di cui  all'articolo  3,
comma 2 del presente decreto, il GSE, entro 120 giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  pubblica  sul  proprio  sito
internet e aggiorna con continuita': 
   a) i  dati,  ripartiti  per  classe  di  potenza  e  tipologia  di
impianto, relativi alla potenza  e  all'energia  degli  impianti  che
entrano  in  esercizio  ricadendo  nelle  disponibilita'  di  cui  al
presente decreto; 
   b) i  dati,  ripartiti  per  classe  di  potenza  e  tipologia  di
impianto,  relativi  alla  potenza  all'energia  degli  impianti  che
entrano  in  esercizio  ricadendo  nelle  disponibilita'  di  cui  ai
precedenti  provvedimenti  di  incentivazione  della  produzione   di
energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico  di  competenza
del GSE; 
   c)  una  stima  del  valore  dei  costi  degli  incentivi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ac), fermo restando quanto  disposto
dall'articolo 3, comma 2. 
6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente,  un
bollettino  informativo,  con  l'elenco  degli  impianti   da   fonti
rinnovabili in  esercizio  e  in  progetto  con  l'indicazione  della
tipologia della fonte, della potenza, del Comune  e  della  categoria
dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle  procedure
di registri  ed  aste,  degli  incentivi  previsti  e  delle  tariffe
erogate. Il bollettino annuale  contiene,  inoltre,  dati  statistici
aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla  produzione
energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti  in  progetto,
il bollettino riporta i dati di potenza e di  producibilita'  attesa,
dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE. 
7. Il GSE provvede altresi' a sviluppare, aggiornandolo e  rendendolo
pubblico  con  una  cadenza  annuale,   un   rapporto   sui   sistemi
incentivanti adottati nei principali paesi europei  per  lo  sviluppo
delle energie rinnovabili nel settore elettrico e  un  rapporto,  che
raffronti, inoltre, i  costi  di  generazione  nei  principali  Paesi
europei, con particolare riguardo all'Italia. 
8. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma 2,
del decreto legislativo  n.  28  del  2011  con  un'apposita  sezione
disponibile al pubblico, da aggiornare  annualmente,  che  riporti  i
dati  di  sintesi,  raggruppati  per  tipologia  di  impianto  e  per
categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle  fonti
rinnovabili ai sensi  del  presente  decreto  nonche'  ai  sensi  dei
precedenti provvedimenti di incentivazione delle  fonti  rinnovabili.
Il GSE provvede inoltre  a  sviluppare,  aggiornandolo  e  rendendolo
pubblico  con  una  cadenza  annuale,  un  rapporto   sulle   energie
rinnovabili  che  deve  illustrare  tutti  i   principali   risultati
raggiunti in Italia, il raffronto con il  target  al  2020,  i  costi
sostenuti per gli incentivi nonche' una stima dei costi da  sostenere
negli anni futuri. 
9. Anche per le finalita' di cui all'articolo 24,  comma  5,  lettera
f),  del  decreto  legislativo  n.  28  del   2011,   in   attuazione
dell'articolo 40, comma 7, dello stesso decreto legislativo, entro la
fine del 2011  e  successivamente  ogni  due  anni  l'ENEA  sottopone
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico
programma  biennale  di  monitoraggio  concernente  lo  stato  e   le
prospettive delle tecnologie per la produzione di energia  elettrica,
con  riguardo  particolare  alla  disponibilita'  di  nuove   opzioni
tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e  lungo  periodo
di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti
rinnovabili. Il consuntivo delle attivita' e dei costi  sostenuti  e'
approvato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   trasmesso
all'Autorita'  per   l'energia   elettrica   e   il   gas   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto  legislativo
n. 28 del 2011, e al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
10. Al fine di consentire un costante monitoraggio  delle  iniziative
in via di realizzazione, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita'  con  le  quali  i  Ministeri  competenti,  le
Regioni e il GSE hanno accesso alla lettura  dei  dati  inseriti  nel
sistema GAUDI', nonche' le modalita' con le  quali  tale  sistema  e'
aggiornato per fornire ai medesimi  soggetti  i  dati  sulla  potenza
cumulata,  sulla  numerosita'  degli   impianti,   sullo   stato   di
avanzamento delle iniziative registrate, sulla divisione  per  classi
di potenza, per tipologia di  impianto  e  categoria  di  intervento,
aggregati a livello nazionale e divisi per Regioni e  Provincie.  Con
il medesimo provvedimento  l'Autorita'  individua  i  dati  aggregati
maggiormente significativi generati dal sistema  GAUDI'  che  possono
essere pubblicati su internet in appositi contatori e aggiornati  con
continuita'. 
11. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 42, commi 2,  3  e  4,
del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
 
                               Art. 25 
             (Sicurezza e servizi per la rete elettrica) 
 
1. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  aggiorna,  ove
necessario, le deliberazioni inerenti le modalita' con le  quali  gli
impianti da fonti rinnovabili non  programmabili  che  rientrano  nel
campo di applicazione del presente  decreto,  sono  tenuti,  ai  fini
dell'accesso agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni,
coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga  finalita'
inerenti il fotovoltaico. A tali fini: 
   a) per gli impianti collegati in alta  tensione  sono  valutati  i
casi e le modalita' in cui: 
      i. devono mantenersi connessi alla rete nel campo di variazione
della frequenza indicato dal gestore della rete; 
      ii. devono essere  in  grado  di  regolare  in  diminuzione  la
potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete e  di
regolare la potenza reattiva  in  funzione  della  tensione  di  rete
tramite  dispositivi  automatici;  per  gli   impianti   fotovoltaici
l'immissione e l'assorbimento della potenza  reattiva  in  rete  deve
essere possibile anche con potenza attiva prodotta nulla. 
      iii. devono essere muniti di dispositivi per il monitoraggio  e
per il sistema di difesa in grado di eseguire le funzioni di distacco
automatico, tele scatto, monitoraggio segnali e misure, controllo  in
emergenza. 
      iv. devono mantenere insensibilita' a  rapidi  abbassamenti  di
tensione; 
      v. devono potersi connettere alla rete solo  se  il  valore  di
frequenza e' stabile in un intervallo indicato dal gestore della rete
e per un tempo maggiore a quello indicato dal gestore della rete;  la
riconnessione deve avvenire con un  aumento  graduale  della  potenza
immessa. 
   b) per gli impianti collegati  in  media  e  bassa  tensione  sono
valutati i casi e le modalita' in cui gli impianti devono prestare  i
seguenti servizi e protezioni: 
      i. mantenere la connessione con la rete nel campo di variazione
della frequenza indicato dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas; 
      ii. mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; 
      iii. consentire la disconnessione dalla rete a  seguito  di  un
comando da remoto; 
      iv. prevedere schemi di  protezione  che  evitino  fenomeni  di
disconnessione intempestiva dell'impianto per transitori di frequenza
o tensione sul sistema  elettrico  nazionale  e  ne  garantiscano  la
disconnessione solo per guasti sulla media o bassa tensione; 
      v.  consentire  l'erogazione  o   l'assorbimento   di   energia
reattiva; 
      vi. consentire la riduzione della potenza attiva  in  relazione
all'aumento della frequenza di rete; 
      vii. evitare la possibilita' che possano alimentare  i  carichi
elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete; 
      viii. essere dotati di un sistema che permetta  la  connessione
graduale alla rete solo se il valore di frequenza e' stabile  secondo
le modalita' indicate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
gas. 
   c) sono valutati i casi e le modalita' con le quali, ai  fini  del
miglioramento  delle  previsioni  della  produzione  degli   impianti
alimentati  a  fonte  rinnovabile  non  programmabile,  il  GSE  puo'
richiedere l'installazione presso  gli  impianti  di  dispositivi  di
misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e
di energia primaria. 
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono aggiornate tenendo  conto,
ove necessario, delle zone critiche,  ad  elevata  concentrazione  di
impianti  non  programmabili,  per  le  quali  i  gestori  propongano
motivate misure di programmazione dell'ulteriore capacita' produttiva
incentivabile  ovvero  l'adozione   di   specifici   dispositivi   di
sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori. 
3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di
connessione alla rete degli  impianti  eolici  offshore,  ubicati  in
acque nazionali, e' considerata infrastruttura appartenente alla rete
nazionale. 
4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' per il ritiro, da parte  del  GSE,  dell'energia  elettrica
immessa  in  rete  dagli  impianti   incentivati   con   la   tariffa
onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le
modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica  da
parte del GSE. 
 
                               Art. 26 
  (Premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate) 
 
1. Nel caso di impianti alimentati da biogas operanti  in  regime  di
cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell'azoto
dalle sostanze trattate con la finalita' di  produrre  fertilizzanti,
il premio per l'assetto cogenerativo e' incrementato di 30 €/MWh. 
2. Per l'accesso al premio di cui al comma 1 e' previsto che: 
   a)  il  titolare  dell'impianto  presenti  una  comunicazione   di
spandimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali  7  aprile  2006  che  preveda  una
rimozione  di  almeno  il   60%   dell'azoto   totale   in   ingresso
all'impianto; 
   b)  sia  verificata  la  conformita'  dei  fertilizzante  prodotto
secondo quanto stabilito  dal  decreto  legislativo  n.75  del  2010,
nonche' sia verificato che il fertilizzante  e  il  produttore  dello
stesso siano iscritti ai rispettivi registri di cui  all'articolo  8,
comma 1, del medesimo decreto legislativo; 
   c) la produzione del fertilizzante  deve  avvenire  senza  apporti
energetici termici da fonti non rinnovabili; 
   d) le vasche di stoccaggio del digestato  e  quelle  eventuali  di
alimentazione dei liquami  in  ingresso  siano  dotate  di  copertura
impermeabile. 
   e)  Il  recupero  dell'azoto  non  deve  comportare  emissioni  in
atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali. 
3. Per impianti alimentati da biogas di potenza fino  a  600  kW,  in
alternativa al premio di cui al comma 2, e' possibile accedere: 
   a) a un premio di 20 €/MWh nel caso in  cui  l'impianto  operi  in
assetto cogenerativo e sia realizzato, attraverso  la  produzione  di
fertilizzante, un recupero del  30%  dell'azoto  totale  in  ingresso
all'impianto e siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2; 
   b) a un premio di 15 €/MWh nel caso  in  cui  sia  realizzata  una
rimozione pari al 40% dell'azoto totale in  ingresso  all'impianto  e
siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2. 
4. Per gli impianti di  cui  ai  commi  1  e  3  il  Ministero  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  avvalendosi  di  AGEA,
predispone una procedura semplificata, anche tramite  l'effettuazione
di controlli a campione,  volta  alla  verifica  del  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Analoga  procedura  e'
predisposta per gli impianti di cui al comma 3. 
5. Per gli impianti  di  cui  al  presente  articolo,  il  GSE  eroga
l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di
comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche  di  cui  al
comma 4. 
 
                               Art. 27 
 (Premi per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate) 
 
1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici
sono incrementate: 
   a)  di  30  €/MWh  nel  caso  di  totale  reiniezione  del  fluido
geotermico nelle stesse formazioni  di  provenienza  e  comunque  con
emissioni nulle; 
   b) di 30 €/MWh  per  i  primi  10  MW  realizzati  ed  entrati  in
esercizio  su  nuove  aree  oggetto  di   ciascuna   concessione   di
coltivazione  sulle  quali  non  preesistevano  precedenti   impianti
geotermici; 
   c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia  in
grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del
livello di idrogeno solforato e di mercurio presente  nel  fluido  in
ingresso nell'impianto di produzione. 
2. In conformita' a  quanto  disposto  dall'art.  24,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 28 del 2011, e' definita una specifica tariffa
incentivante, non cumulabile con quelle indicate in  Allegato  1  ne'
con il premio di cui al comma 1, lettera a),  per  la  produzione  di
energia elettrica da  impianti  geotermici  che  facciano  ricorso  a
tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel  rispetto
delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 22 del 2010: 
   a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido  con
concentrazione  minima  di  gas  pari  a  1,5%  in  peso  sul  fluido
geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita  di
media entalpia con temperatura massima di 151 °C (considerato con  la
tolleranza di 1°C); 
   b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un  fluido
con concentrazione minima di gas pari  a  1,5%  in  peso  sul  fluido
geotermico totale e una  temperatura  inclusa  nella  fascia  fra  la
temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la
tolleranza di 1°C) l'incentivo e' ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per
ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico  e  il
precedente valore di soglia minima  di  151°C,  secondo  la  seguente
formula: 
                 200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh 
 
   Ove: 
   - concentrazione minima di gas in peso  sul  fluido  geotermico  >
1,5%; 
   - 200 € e' l'incentivo massimo considerato; 
   - Tm e' la temperatura minima del  fluido  geotermico  considerata
pari a 151 C°; 
   - Tx e' la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra
235C° e 151C°); 
   - 0,75 €MWh e' il decremento dell'incentivo per  ogni  MWh  e  per
ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico  e  il
precedente valore di soglia minima di 151 °C; 
   - Pi e' la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico. 
3. La tariffa di cui al  comma  2  e'  omnicomprensiva,  costante  in
moneta corrente, riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di
entrata in esercizio dell'impianto. 
4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e  c)
e al comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  sono  stabilite  le
modalita' con le quali le competenti Agenzie regionali e  provinciali
per la protezione dell'ambiente verificano e  comunicano  al  GSE  il
rispetto delle condizioni di concentrazione minima di gas e il valore
della temperatura del fluido, nonche' il relativo costo, a carico dei
produttori elettrici. 
5. Per gli impianti di cui al  comma  4,  il  GSE  eroga  l'incentivo
minimo  spettante  e  corrisponde  il   conguaglio   a   seguito   di
comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche  di  cui  al
medesimo comma. 
 
                               Art. 28 
     (Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici) 
 
1. Per gli impianti solari termodinamici  che  entrano  in  esercizio
successivamente al 31  dicembre  2012  continuano  ad  applicarsi  le
condizioni  stabilite  dal  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalita' per  incentivare
la produzione di energia elettrica da  fonte  solare  mediante  cicli
termodinamici.  Al  medesimo  decreto  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
   a) la tabella 6 e' sostituita dalla seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
   b) le tariffe stabilite nella tabella dell'articolo 6 si applicano
agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015; 
   c) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6; 
   d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l'anno
2015 e di un ulteriore 5% per l'anno 2016; 
   e) non si applica l'articolo 8, e trova applicazione l'articolo 26
del decreto legislativo n. 28 del 2011; 
   f) nell'articolo 4, comma 2: la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  "a)  sono  dotati  di  sistema  di  accumulo  termico  con
capacita' nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh  termici  per
ogni metro quadrato di  superficie  captante  qualora  la  superficie
captante sia superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici  per  ogni  metro
quadrato di superficie captante qualora la  superficie  captante  sia
compresa tra 10.000 e 50.000 m2"; la lettera c) e' soppressa; 
   g)  per  gli  impianti  che  utilizzano  come   unica   fonte   di
integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione,  come
definito all'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del
Ministro   dello   sviluppo   economico   11    aprile    2008,    e'
convenzionalmente considerato sempre pari a zero; 
   h) nell'articolo  11,  comma  1,  il  termine  "2.000.000  m2"  e'
sostituito con "2.500.000 m2" e il termine "2016" e'  sostituito  con
"2020"; 
   i) nell'articolo  12,  comma  1,  il  termine  "1.000.000  m2"  e'
sostituito con "2.500.000 m2"; 
   j) nell'articolo 12, comma 2, il secondo periodo  e'  soppresso  e
nel  primo  periodo  il  termine  "quattordici"  e'  sostituito   con
"ventiquattro". 
 
2. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare possono essere adottati provvedimenti per l'incentivazione
di impianti solari termodinamici di piccola  e  media  taglia,  anche
alla luce dei risultati derivanti dal monitoraggio  di  realizzazioni
finanziate con specifici programmi  per  la  ricerca  o  lo  sviluppo
industriale su tali applicazioni. 
 
                               Art. 29 
                    (Cumulabilita' di incentivi) 
 
1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono
cumulabili con altri incentivi pubblici  comunque  denominati,  fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto  legislativo
n. 28 del 2011. 
2. Il premio per  la  produzione  in  assetto  cogenerativo  ad  alto
rendimento di cui in  Allegato  1,  ivi  incluso  il  premio  per  la
cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, non  e'  cumulabile  con
ulteriori incentivi all'efficienza energetica e  alla  produzione  di
energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 11,
della legge n. 99 del 2009. 
 
                               Art. 30 
   (Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione) 
 
1. Al fine di tutelare gli  investimenti  in  via  di  completamento,
garantendo  una  progressiva  transizione  dal   vecchio   al   nuovo
meccanismo, per gli impianti che entrano in  esercizio  entro  il  30
aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui
all'articolo 8, comma 4, lettera c), entro  il  30  giugno  2013,  e'
possibile optare per un meccanismo di  incentivazione  alternativo  a
quello stabilito dal presente decreto con  le  seguenti  modalita'  e
condizioni: 
   a) le modalita' e le condizioni di  accesso  agli  incentivi  sono
quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008; 
   b) agli impianti che entrano in esercizio entro il termine di  cui
al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei
coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle
tabelle 1 e 2 allegate alla  legge  n.  244  del  2007  e  successive
modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296  del  2006  e
successive modificazioni cosi' come vigenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, riducendoli del 3% al mese  a  decorrere
da gennaio 2013; tale riduzione si applica dal mese di maggio  per  i
soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8,  comma  4,
lettera c); 
   c) per gli impianti a certificati verdi si  applichera',  in  ogni
caso, l'articolo 19 con le modalita' e nei tempi ivi previsti. 
2. Gli impianti di cui al comma 1  devono  essere  dotati  di  titolo
autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
3. Per gli  impianti  previsti  dai  progetti  di  riconversione  del
settore     bieticolo-saccarifero     approvati     dal      Comitato
interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, l'incentivo e'  determinato  con  le  modalita'  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del comma 1, senza l'applicazione delle riduzioni
di  cui  alla  lettera  b).  A  seguito  del  rilascio   dei   titoli
autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le imprese ex-saccarifere
titolari  dei  progetti  di  riconversione,  sono  tenute   a   darne
comunicazione al Comitato interministeriale, mediante l'invio di  una
copia dei sopracitati titoli corredata dell'allegato progettuale. 
4. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 18 dicembre  2008,  i  produttori,  pena
l'inammissibilita' agli incentivi, sono tenuti a: 
   a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese
successivo alla data di entrata in esercizio, fatto salvo  l'articolo
21, comma 1; 
   b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica  di
cui all'articolo 4 del medesimo decreto 18 dicembre 2008 entro e  non
oltre il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio. 
5. Gli impianti gia' qualificati ai sensi del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo  economico  18  dicembre  2008,  che  non  entrano  in
esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e  2,  accedono,  con  le
modalita' di cui all'articolo 4, ai  pertinenti  incentivi  stabiliti
dal presente decreto. 
6. Con le procedure di cui all'articolo 24, comma 1, il GSE individua
le modalita' attuative del presente articolo. 
 
                               Art. 31 
(Disposizioni  in  materia  di  Garanzia  di   Origine   dell'energia
               elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
e di composizione del mix energetico  utilizzato  per  la  produzione
                dell'energia elettrica fornita dalle 
                         imprese di vendita) 
 
1. Il GSE aggiorna e propone, entro 90 giorni dall'entrata in  vigore
del presente decreto, per l'approvazione da parte del Ministero dello
sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita',  la  procedura   di   cui
all'articolo 5, comma 6, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 31  luglio  2009  in  materia  di  determinazione  del  mix
energetico  utilizzato  per  la  produzione  dell'energia   elettrica
fornita dalle imprese  di  vendita  prevedendo  che,  ai  fini  della
certificazione della quota di energia  elettrica  prodotta  da  fonti
rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente  la  Garanzia  di
Origine di cui al successivo comma 2. 
2.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  della  procedura   di   cui   al
precedente comma 1,  il  GSE  definisce  le  modalita'  di  rilascio,
riconoscimento e utilizzo  della  Garanzia  di  Origine  dell'energia
elettrica da  fonti  rinnovabili  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE nonche' dell'articolo  34
del decreto legislativo n. 28/11. 
3.  Le  Garanzie  di  Origine  vengono   emesse   e   contestualmente
trasferite, a titolo  gratuito,  al  GSE  e  sono  considerate  nella
disponibilita' di quest'ultimo nei seguenti casi: 
   a) l'impianto si avvale del ritiro dedicato dell'energia ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387 del 2003; 
   b) l'impianto si avvale del meccanismo dello scambio sul posto; 
   c) l'impianto si avvale di incentivi onnicomprensivi che prevedano
anche il ritiro dell'energia. 
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  aggiorna,  qualora
necessario, i propri provvedimenti in materia di  condizioni  per  la
promozione della trasparenza dei  contratti  di  vendita  ai  clienti
finali  di  energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili   in
conformita' di quanto previsto ai precedenti commi. 
5. A partire dalle comunicazioni relative agli  adempimenti  connessi
alla determinazione del mix energetico per l'anno 2012, sono abrogate
le lettere b) e c) dell'articolo 5, commi 2  e  3,  del  decreto  del
Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009  e  contestualmente,
alla lettera e) del comma 2, sono soppresse le parole "effettivamente
importata". 
 
                               Art. 32 
                        (Disposizioni finali) 
 
1. Il presente decreto, di cui gli allegati  sono  parte  integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ed entra in vigore il giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 6 luglio 2012 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                                Clini 
 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Catania 
 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico