Friuli Venezia Giulia: contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche - Lr n. 41-1996
Descrizione
Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16 della legge regionale n. 41-1996 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.
I beneficiari dei contributi sono le persone con disabilità motoria e sensoriale di natura permanente, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell’edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica.
La situazione di disabilità è comprovata da:
- una certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile operante presso le Aziende per i servizi sanitari o dalle altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;
- un certificato medico, in carta libera, qualora dalla certificazione di invalidità di cui alla lettera precedente non risultino esplicitamente le obiettive difficoltà di deambulazione e mobilità che derivano dalla menomazione accertata.
Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l’accessibilità dell’edificio e dell’unità immobiliare (per elenco completo vedi articolo 5 del Regolamento).
I contributi sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi ricevuti per i medesimi interventi secondo i seguenti parametri:
- a) per importi preventivati fino a Euro 5.000 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;
- b) per importi preventivati da Euro 5.001 a Euro 10.000 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000 Euro;
- c) per importi preventivati da Euro 10.001 a Euro 20.000 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000 Euro;
- d) per importi preventivati da Euro 20.001 a Euro 50.000 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000 Euro;
L’importo del contributo concesso non può superare la somma di Euro 10.000 anche nel caso di presentazione di una domanda che riguardi sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo.
I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In tal caso il contributo regionale è determinato sulla parte di spesa rimasta a carico del beneficiario.
Possono presentare domanda di contributo i beneficiari o coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, ovvero l’amministrazione di sostegno.
La domanda, redatta secondo l’allegato A al regolamento (vedi Links) e in regola con l’imposta di bollo, è presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento
Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, svolge l’istruttoria delle domande verificando la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal regolamento e la congruità della spesa rispetto alle opere da realizzare.
Per maggiori informazioni consultare i Links.