Abruzzo: Assegno natalità per famiglie piccoli Comuni di montagna - Anno 2023
Descrizione
Avviso criteri e modalità per l'accesso da parte dei nuclei familiari all'assegno di natalità di cui all'art. 2 della LR 32-2023. (Avviso - DGR 85 del 21.02.2023)
Obiettivo
L'avviso ha la finalità di favorire l’incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna”, in favore dei nuclei familiari, dal momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dall’'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino al compimento dei tre anni di età'.
Beneficiari
I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità' sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti:
- a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della novellata L.R. n. 32/2021 ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;
- b) non occupare abusivamente un alloggio pubblico.
Budget e agevolazione
Per l’annualità 2023, l’entità dell’assegno, parametrata a 2.500 euro annui, è statuita in favore dei legittimati richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità:
- a) nuclei familiari in cui il nuovo nato/minore adottato/in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più' minori con disabilità' grave fino al compimento del sesto anno di età';
- b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
- c) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo;
- d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo;
- e) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido.
Domande e scadenze
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 180 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei figli nati, adottati o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di pubblicazione del presente Avviso è concessa una proroga per la presentazione dell’istanza della durata di ulteriori 60 giorni.
L’erogazione dell’assegno tiene conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.