Programma Mercato Unico 2021-2027
Il Programma Mercato Unico 2021-2027 (in inglese Single Market Programme) intende migliorare il funzionamento del mercato interno, la competitività e sostenibilità delle imprese (in particolare le PMI), la normazione, la vigilanza del mercato, la protezione dei consumatori, la gestione delle spese nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi. Il programma è volto anche a definire il quadro di programmazione e finanziamento utilizzato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.
Sulla Gazzetta ufficiale UE del 17 giugno 2021 è stato rettificato il Regolamento.
GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA MERCATO UNICO
Il programma mira a:
- a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le PMI, applicando il diritto dell’Unione, agevolando l’accesso ai mercati, stabilendo norme e promuovendo la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità europee e nazionali;
- b) elaborare, produrre e diffondere statistiche europee di elevata qualità, comparabili, tempestive e attendibili che sostengano la concezione, la sorveglianza e la valutazione di tutte le politiche dell’Unione;
Il programma ha i seguenti obiettivi specifici:
a) Rendere il mercato interno più efficace, anche alla luce della trasformazione digitale:
- i) agevolando la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli discriminatori, ingiustificati o sproporzionati e sostenendo lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’Unione nei settori del mercato interno di beni e servizi — anche migliorando l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento — delle norme sugli appalti pubblici, del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle norme antiriciclaggio, delle norme della libera circolazione dei capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso sviluppando strumenti di governance incentrati sull’utente;
- ii) sostenendo un’efficace vigilanza del mercato in tutta l’Unione per garantire che soltanto i prodotti sicuri e conformi che offrono un livello elevato di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali siano messi a disposizione sul mercato dell’Unione, anche quando la vendita è avvenuta online, nonché per raggiungere una maggiore omogeneità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l’Unione, e per aumentarne le capacità
b) Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI e conseguire addizionalità a livello dell’Unione attraverso misure volte a:
- i) fornire varie forme di sostegno alle PMI, nonché ai cluster e a organizzazioni di reti di imprese, anche nel settore turistico, promuovendo in tal modo la crescita, l’espansione e la creazione di PMI;
- ii) facilitare l’accesso ai mercati attraverso l’internazionalizzazione delle PMI;
- iii) promuovere l’imprenditorialità e l’acquisizione di capacità imprenditoriali;
- iv) promuovere un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, sostenere la trasformazione digitale delle PMI e incoraggiare nuove opportunità commerciali per le PMI, incluse le imprese dell’economia sociale e quelle con modelli imprenditoriali innovativi;
- v) sostenere la competitività degli ecosistemi e dei settori industriali, nonché lo sviluppo di catene del valore industriale;
- vi) promuovere la modernizzazione dell’industria, contribuendo a un’economia verde, digitale e resiliente;
c) Garantire l’efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione:
- i) rendere possibile il finanziamento della normazione europea e la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi alla definizione di norme europee;
- ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità sull’informativa finanziaria e non finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell’Unione, e promuovere l’innovazione e l’elaborazione di migliori pratiche in materia di informativa societaria;
d) Promuovere gli interessi dei consumatori e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti:
- riguardo ai consumatori:
- avviando azioni educative e assistendo i consumatori, le imprese e i rappresentanti della società civile nonché rafforzandone il ruolo, in particolare per quanto riguarda i diritti dei consumatori a norma del diritto dell’Unione;
- assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori, di sostenibilità dei consumi e di sicurezza dei prodotti, in particolare per i consumatori più vulnerabili, al fine di migliorare l’equità, la trasparenza e la fiducia nel mercato interno;
- assicurando che gli interessi dei consumatori nel mondo digitale siano presi in debita considerazione;
- sostenendo le competenti autorità di contrasto e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché le azioni che rafforzano la cooperazione tra le autorità competenti, con particolare attenzione alle questioni poste dalle tecnologie esistenti ed emergenti;
- contribuendo a migliorare la qualità e la disponibilità delle norme in tutta l’Unione; contrastando in modo efficace le pratiche commerciali sleali;
- assicurando che tutti i consumatori abbiano accesso a meccanismi di ricorso efficaci e dispongano di informazioni adeguate sui mercati e sui diritti dei consumatori e promuovendo il consumo sostenibile, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione in merito alle caratteristiche specifiche e all’impatto ambientale di beni e servizi;
- riguardo ai consumatori e agli altri utenti finali di servizi finanziari:
- rafforzando la partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e dei rappresentanti della società civile all’elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari;
- promuovendo una migliore comprensione del settore finanziario e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati;
- salvaguardando la protezione degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio;
e) Contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, tra l’altro attraverso la prevenzione, l’individuazione e l’eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante, anche mediante misure di emergenza adottate in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o delle piante sostenendo il miglioramento del benessere degli animali, la lotta alla resistenza antimicrobica e lo sviluppo della sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti, nonché stimolando lo scambio delle migliori pratiche tra i portatori di interessi in questi settori;
f) Sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di elevata qualità.
BENEFICIARI
Sono ammessi a partecipare al programma
- i soggetti giuridici stabiliti in: uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; un paese terzo associato al programma;
- i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali;
- in via eccezionale, i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che la partecipazione di tali soggetti giuridici all’azione persegua gli obiettivi del programma e che le attività al di fuori dell’Unione contribuiscano a garantire l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.
FORME DI FINANZIAMENTO
Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.
Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
Le sovvenzioni possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.
Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche nel quadro del programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno
Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma possono ricevere sostegno dal FESR o dal FSE Plus, se sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:
- sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;
- sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;
- non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
BUDGET
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è pari a a 4.208.041.000 euro (a prezzi correnti).