Strumenti finanziari sempre più semplici e convenienti per utilizzare i Fondi Europei
Il regolamento 2021/1060 sui Fondi UE 2021-2027 ha reso l’uso degli Strumenti Finanziari ancora più semplice rispetto alle tradizionali sovvenzioni e facilitato la combinazione tra queste due forme di agevolazione. I minori oneri burocratici riguardano anche le imprese e si sommano agli altri vantaggi che l’uso degli Strumenti Finanziari offre alle amministrazioni che gestiscono i Fondi UE, anche in termini di finanza pubblica.
Fondi europei: i consigli di Commissione UE e BEI sugli strumenti finanziari
La Commissione Europea si è resa conto da tempo che la gestione dei Fondi Europei è percepita dalle imprese e dai cittadini come troppo complicata e farraginosa, danneggiando l’immagine della stessa Unione, ma la strada per semplificare la gestione dei contributi si è rilevata negli anni particolarmente impervia.
Già nel 2018, nel corso della programmazione 2014-2020, è stata introdotta la possibilità di utilizzare le cosiddette Opzioni Semplificate dei Costi (OSC), in alternativa ai tradizionali “costi effettivamente sostenuti”, per ridurre la faticosa rendicontazione dettagliata prevista per questi ultimi (contratti, fatture, estratti conto, buste paga, fogli presenze, perizie, altro). Si sono così ridotti effettivamente alcuni oneri di rendicontazione, in particolare quelli per il personale dipendente impegnato nei progetti di ricerca e sviluppo e ora in talune altre tipologie di progetti (es. nel Lazio per le produzioni cinematografiche).
Più incisive semplificazioni si attendono dall’uso delle cosiddette somme forfettarie (lump sum), vale a dire un importo predefinito da riconoscersi a condizione che sia dimostrato un risultato o un fatto: la partecipazione ad una fiera, la presentazione di una domanda di brevetto, etc. Poche sono però le somme forfettarie autorizzate dalla Commissione, un OSC che peraltro impone di “schiacciare” l’importo della somma forfettaria sul costo minimo della tipologia di progetto (es. la partecipazione alla fiera meno costosa, con lo stand più piccolo possibile, con un allestimento minimale, etc.) e di conseguenza di indurre una riduzione del livello qualitativo dei progetti.
Calcolare il contributo su un importo di spese da rendicontare aumentato di una percentuale forfettaria non appare più semplice che aumentare direttamente la percentuale con cui si calcola il contributo sulle spese da rendicontare, se consentito dalla normativa sugli aiuti di Stato. Se non consentito, d'altronde, si viola tale normativa.
Dalle regole sui Fondi Europei 2021-2027 boost agli Strumenti Finanziari
Gli Strumenti Finanziari richiedono un po' più di impegno e tempo in fase di progettazione e avvio, rispetto i tradizionali contributi a fondo perduto (sovvenzioni), ma poi offrono numerosi vantaggi in fase di attuazione, a partire da una anticipazione del 25% dal bilancio europeo sull’intero importo impegnato, appena chiuso il contratto con il gestore.
Per ottenere le tranche successive occorre dimostrare l’erogazione del prodotto finanziario (prestito, garanzia o investimento “equity” nel capitale di rischio), fermo restando l’anticipo del 25%, per cui l’intero contributo del bilancio europeo è incassato quando si dimostra l’erogazione del 75% dell’importo impegnato nello strumento finanziario.
Il regolamento sui Fondi Europei 2014-2020 (Reg. (UE) 1303/2013) prevedeva che tra la documentazione da produrre per dimostrare l’uso degli Strumenti Finanziari vi fossero “le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo Strumento Finanziario è stato usato per la finalità prevista”. Esistevano svariate tesi su quali “prove” dovevano produrre i beneficiari finali in fase di rendicontazione, quella dei più realisti del re era che si trattasse della stessa gravosa documentazione prevista per i “costi effettivamente sostenuti”.
Su tale punto il regolamento sui Fondi Europei 2021-2027 (Reg. (UE) 2021/1060) ha previsto una semplificazione ben più potente degli OSC e immediatamente utilizzabile, seppure impercettibile e nascosta nell’allegato XIII. La nuova previsione, infatti, recita “le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista”.
La natura dell’investimento o progetto finanziato e la sua ammissibilità ai Fondi Europei deve risultare solo dalla documentazione prodotta dal beneficiario finale per ottenere il prodotto finanziario: un business plan o simile, se poi il progetto non è realizzato o è realizzato solo in parte … non succede nulla!
D’altra parte, la caratteristica dei prodotti finanziari, anche quelli commerciali, è fornire anticipatamente la finanza per realizzare un progetto o un investimento, e prevedere dei casi di rimborso anticipato (o disinvestimento) diversi da quelli di mercato, renderebbe impossibile mobilitare il capitale delle banche e degli investitori, che è uno dei principali motivi per cui i Fondi Europei ricorrono agli Strumenti Finanziari (come spiegato dai funzionari della Commissione nel corso del FI-Campus tenutosi a Bruxelles il 13-15 marzo 2023).
Tale novità ha pertanto reso la gestione dei Fondi Europei tramite strumenti finanziari infinitamente più semplice rispetto all’uso delle tradizionali e ancora decisamente maggioritarie sovvenzioni: è infatti sostanzialmente abolita qualunque forma di rendicontazione degli investimenti e dei progetti sostenuti dai beneficiari finali (imprese in Italia, ma in altri paesi europei anche enti pubblici o operanti nei settori regolati).
Peraltro la nuova regolamentazione consente di combinare con i prodotti finanziari anche delle sovvenzioni, mantenendo le regole degli Strumenti Finanziari se di minore importo.
È questa una opportunità straordinaria per un paese che certo non brilla nella capacità di spendere i Fondi Europei, specie per le Regioni che hanno Programmi FESR (il Fondo Europeo da sempre più difficile da “mettere a terra” e che meglio si presta all’uso massiccio di Strumenti Finanziari) che valgono in media il 30% in più della programmazione 2014-2020 e in particolare per le 6 Regioni i cui Programmi valgono circa il doppio o più.
Per approfondire: Fondi europei 2014-2020: quasi 50 miliardi mobilitati dagli strumenti finanziari
Altri vantaggi da non sottovalutare degli Strumenti Finanziari
Ricorrere agli Strumenti Finanziari presenta numerosi altri vantaggi, oltre che la semplicità in fase di attuazione, soprattutto per le amministrazioni titolari dei Programmi.
Se solo con i prodotti finanziari i beneficiari finali hanno il vantaggio di ricevere il sostegno dei Fondi Europei prima di realizzare l’investimento o il progetto, è anche vero che questo sostegno, a differenza delle sovvenzioni, deve essere poi restituito (o diluisce la partecipazione dei soci storici in caso di investimenti equity).
Per le imprese l’importo della sovvenzione è inoltre limitato ai massimali e alle percentuali consentite dalle norme sugli aiuti di Stato. Nel caso di prodotti finanziari agevolati i massimali e le percentuali si calcolano considerando solo una minore parte dell’importo del prestito agevolato (il cd. ESL Equivalente Sovvenzione Lorda) o, nel caso di investimenti equity, rispettando dei massimali abbondanti, che non interferiscono con altri aiuti. Un’impresa può pertanto ricevere un sostegno tramite prodotti finanziari molto superiore a quello che può ricevere come sovvenzione, a parità di aiuto di Stato concedibile.
Se tali aspetti presentano vantaggi e svantaggi dal punto di vista dei beneficiari finali (soldi prima e di più, ma da restituire), entrambi presentano solo benefici per le amministrazioni titolari dei Programmi.
Gli strumenti finanziari consentono di generare future entrate nei bilanci dello Stato o della Regione titolare del Programma, anche a valere sulle risorse a carico del bilancio europeo, che sembra essere un indubbio vantaggio specie per un paese cha ha problemi di finanza pubblica. Peraltro il contributo pubblico agli Strumenti Finanziari potrebbe essere registrato come investimento in attività finanziarie, secondo le regole europee di finanza pubblica, nella misura in cui è destinato a rientrare (se sono soddisfatte determinate condizioni non infrequenti nella pratica), importo da sottrarre all’indebitamento pubblico netto e che non concorre al deficit.
C’è poi da considerare che la spesa delle imprese da associare alle sovvenzioni può essere relativamente poca per progetti di importo limitato, ma cresce notevolmente per i progetti più consistenti e più sfidanti per le imprese, arrivando spesso a più del doppio di quella a carico dei Fondi Europei. Utilizzando gli strumenti finanziari le amministrazioni titolari dei Programmi possono limitare i loro oneri e impegni, a parità di Fondi Europei spesi, potendo ridurre il numero dei progetti da gestire o la spesa delle imprese da attivare.
La Commissione ritiene, peraltro, che le sovvenzioni devono essere riservate ai progetti più sfidanti per le imprese, principalmente quelli ad alta valenza ambientale o tecnologica, più o meno gli stessi finanziati anche dal PNRR e che sono quindi relativamente rari. Con un maggiore ricorso agli Strumenti Finanziari crescerebbe la platea dei progetti finanziabili (investimenti più normali) e comunque, a parità di progetti sfidanti, la spesa dei Fondi Europei.
Gli Strumenti Finanziari hanno inoltre un vantaggio pratico per le amministrazioni titolari dei Programmi, specie quelle che hanno importi da spendere ben superiori a quelli del 2014-2020, ma capacità organizzative sostanzialmente uguali. È previsto, infatti, che le relative spese di gestione sono rimborsabili sui Fondi Europei destinati alle “finalità previste” (innovazione, competitività delle PMI, efficienza energetica, altro) e non solo su quelli limitati destinati all’assistenza tecnica (3,5% del Programma, era il 4% nel 2014-2020).
Gli Strumenti Finanziari, insieme ai partenariati pubblici e privati, sono infine la modalità con cui attivare il cofinanziamento nazionale privato dei Programmi, riducendo quello pubblico, come fanno tanti altri Stati membri che pure hanno meno problemi di finanza pubblica dell’Italia.
Molti argomenti meriterebbero una trattazione più approfondita, ma l’obiettivo dell’articolo è quello di offrire ad un pubblico ampio, anche di non specialisti, una panoramica sulle opportunità che offrono gli strumenti finanziari per “mettere a terra” in modo più semplice e veloce i Fondi Europei. Opportunità in verità poco note anche tra gli addetti ai lavori, specie quando dovute alla modifica della coniugazione di un verbo a pagina 348 di un Regolamento che somma 548 pagine.
*L'autore, Dott. Arturo Ricci, è Esperto di Incentivazione e Regolamentazione dei Mercati