Microcredito: Fondazione consulenti del lavoro, istruzioni per l’uso

1 euroIn vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni sul microcredito previste dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha redatto un approfondimento sul tema: “Microcredito: istruzioni per l’uso”.

 

Nel documento la Fondazione illustra i beneficiari e gli esclusi dall'operazione, i finanziamenti, le garanzie, i costi, il ruolo del consulente del lavoro e dell'operatore di microcredito e le procedure di accesso al Fondo.

Soggetti beneficiari

Come previsto dal decreto n. 176-2014 il microcredito, specifica la Fondazione, “avrà lo scopo di sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro”.

In base a questa definizione, sottolinea la Fondazione, solo le Srl semplificate, e non anche le Srl in genere, potranno accedere al microcredito.

Sono, invece, esclusi:

  • lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;
  • lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5 unità;
  • società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
  • imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, hanno:
    - avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di natura inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro;
    - realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a200mila euro.

Sono in ogni caso esclusi i soggetti con un indebitamento superiore a 100mila euro.

Finanziamenti, garanzie e costi

Il Fondo finanzia gli investimenti per:

  • a) l’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
  • b) la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
  • c) il pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
  • d) il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

La Fondazione fa notare come nelle disposizioni del Ministero non siano previsti limiti inerenti la tipologia di bene acquistato, e, per quanto riguarda la lettera c), ad una lettura puntuale, sembrano escluse le Srl semplificate.

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di 25mila euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di 10mila euro, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi di:

  • pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
  • sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per il pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o post-universitaria, volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. Per questi interventi la durata del finanziamento è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Come previsto dall’articolo 4 del decreto n.176-2014 i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali. Sono ammissibili alla garanzia del fondo tutti i finanziamenti che ricadono nell’art. 111 del Testo unico bancario.

Le garanzie del Fondo sono:

  • concesse senza valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario da parte del gestore del Fondo;
  • rilasciate a titolo gratuito;
  • concesse fino ad una misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento ed, entro predetto limite, copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi (contrattuali e di mora).

Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale, effettuata ai sensi della legge n.108-1996, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.

Consulente del lavoro

Il consulente del lavoro svolgerà diversi compiti:

  • assistere l’impresa o il lavoratore autonomo nello studio di fattibilità del progetto di avvio o sviluppo dell’attività;
  • assistere l’impresa o il lavoratore autonomo nella fase di presentazione dell’istanza sul portale del Mise per l’accesso alle garanzie del fondo per l’apertura di credito;
  • avviare quanto necessario a livello amministrativo per l'inizio dell'attività (nel caso di neo-imprenditori), ovvero seguirà la regolare erogazione del finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato.

Operatore di microcredito

L’operatore di microcredito, invece, dovrà:

  • riceve entro 5 giorni lavorativi dalla prenotazione della garanzia il progetto da parte soggetto da finanziare;
  • istruire la pratica, valuta il progetto ed, entro i 60 giorni successivi, conclude l’iter;
  • erogare almeno due dei servizi di cui si è parlato in precedenza (o li affida a soggetto terzo).

Possono essere finanziatori del microcredito:

  • gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario;
  • altri soggetti iscritti in apposito elenco.

Procedura

È previsto un Click day, successivamente al 13 aprile, per la prenotazione delle garanzie del fondo da parte del soggetto finanziato. Come indicato dal Ministero, la prenotazione della garanzia resterà valida per i 5 giorni lavorativi successivi, in attesa che l’interessato presenti il proprio progetto da finanziare al soggetto finanziatore, operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario, che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.

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Microcredito: istruzioni per l’uso

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