Bonus edilizi: le novità su SOA e rispetto dei CCNL
Dopo il passaggio in aula, il DL 21-2022 ha messo mano anche a tutta una serie di requisiti che le imprese edili devono possedere per poter accedere ai bonus edilizi, a cominciare dal superbonus.
Superbonus 110: proroga unifamiliari approvata
Da un lato, infatti, il decreto Energia ha previsto un giro di vite sulle imprese che possono beneficiare (indirettamente) delle agevolazioni per i lavori edili. Dall’altro invece ha “sfumato” le disposizioni in materia di rispetto dei Contratti collettivi nazionali di riferimento (CCNL), allargando la platea di quelli ammissibili.
Il resto delle novità previste dal DL 21-2022 per l’edilizia interessano il caro materiali e la proroga di una serie di autorizzazioni amministrative.
Superbonus: arriva l’obbligo di SOA sopra i 516mila euro di lavori
La novità forse più rilevante sul fronte dei famosi bonus edilizi e, in particolare, su quello del superbonus 110%, riguarda la qualificazione SOA, cioè l’attestazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (da cui appunto l’acronimo “SOA”) che dimostra che l’impresa opera nel rispetto delle norme europee UNI EN ISO 9000 ed in ottemperanza alla vigente disciplina nazionale.
Con l'obiettivo di far accedere alle agevolazioni solo le imprese edili esperte, infatti, il Parlamento ha deciso che, a partire dal 2023, i lavori sopra i 516mila euro che vogliono beneficiare del superbonus, potranno essere realizzati solo da imprese che hanno la qualificazione SOA.
La richiesta di SOA non riguarda però solo il superbonus. L’articolo 10-bis del decreto 21-2022 si applica infatti anche ai fini delle opzioni di cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è possibile accedere a queste opportunità.
Come accennato, non si tratta però di novità subito in vigore. La norma - che, come è facile intuire, comporta una certa rivoluzione nel campo dell’edilizia - sarà infatti operativa solo a partire dal 1° gennaio 2023.
La disposizione prevede, inoltre, anche una sorta di periodo “transitorio”. Dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, infatti, potranno accedere ai lavori che puntano ai bonus edilizi, anche le imprese edili che documentino l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA.
Le frodi miliardarie commesse grazie alla cessione del credito dei bonus edilizi
Bonus edilizi e CCNL
Di verso contrario - nel senso che si tratta di una norma che amplia la platea delle imprese edili anziché restringerla - è l’articolo 23-bis del decreto 21-2022.
In questo caso infatti il Parlamento ha previsto che, in caso di lavori sopra i 70mila euro, siano ammesse anche quelle imprese edili che applicano altri contratti collettivi di lavoro, non rientranti necessariamente tra quelli stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le altre misure per l’edilizia del DL 21-2022
Infine il decreto Energia è intervenuto anche su altri due fronti che interessano l’edilizia e le imprese che ci lavorano.
Da un lato, infatti, il decreto ha prorogato di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata, così come i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, visti i problemi che ancora permangono nell’approvvigionamento dei materiali e per il caro-prezzi.
Dall’altro, sempre per il caro-materiali e le misure varate per aiutare le imprese impegnate nei cantieri pubblici, il DL 21-2022 ha stabilito che le disposizioni previste per gli appaltatori si applicano anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.
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