Bonus barriere architettoniche: arriva la guida del Fisco
Con la pubblicazione della guida aggiornata sul bonus barriere architettoniche, l’Agenzia delle entrate fa il punto sull’agevolazione fiscale che ne supporta l'eliminazione, alla luce della proroga dell'incentivo prevista dalla Manovra 2023.
I bonus casa 2023: ultime notizie
Fino al 31 dicembre 2025 i contribuenti che vogliano abbattere le barriere architettoniche presenti in casa possono accedere ad un bonus varato dalla Legge di bilancio 2022 e prorogato dall'ultima manovra.
Si tratta di una detrazione fiscale pari al 75% delle spese sostenute per questo tipo di interventi, indipendentemente dalla realizzazione di ristrutturazioni più ampie. Fino a due anni fa, infatti, le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche erano state ricomprese nell’ambito di altri bonus edilizi. Con la Manovra 2022, invece, il governo ha deciso di "svincolarle" dalla realizzazione di altri interventi, prevedendo per loro uno specifico bonus fiscale che la legge di Bilancio 2023 ha prorogato di altri due anni.
La guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus barriere architettoniche 2022
“La legge n. 234/2021 - si legge infatti nella Guida sulle agevolazioni per le persone con disabilità dell’Agenzia delle entrate - ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023)”.
Il bonus "consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025.
Come per altre agevolazioni, anche questa prevede dei tetti di spesa. La detrazione infatti, spiega il Fisco, deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
“La detrazione - sottolinea inoltre l’Agenzia - spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito”.
Per quanto riguarda invece le modalità di fruizione del bonus, il Fisco specifica che in linea generale la detrazione “va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo”.
Come per altri bonus edilizi però, anche in questo caso il contribuente può optare per due opzioni alternative, ormai famose. Parliamo infatti della cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, corrispondente alla detrazione spettante. E dello sconto in fattura che - lo ricordiamo - consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati.
Infine, la Guida 2023 specifica che dal 1° gennaio 2023 per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022). Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
Le altre agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Come accennato, il contribuente che sostiene le spese per eliminare le barriere architettoniche può ricorrere in realtà anche ad altre agevolazioni, che continuano a sussistere al fianco del bonus introdotto adesso.
Da un lato, infatti, per queste tipologie di spese (sostenute dal 1° gennaio 2021), è possibile usufruire del Superbonus al 110%, tenendo però a mente la differenza tra lavori “trainanti” e “trainati”. “Per richiedere tale agevolazione - sottolinea infatti la guida - è necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”, cioè insieme agli interventi “trainanti”.
Un po' più semplice invece il caso dell’altra agevolazione richiedibile. In questo caso infatti si tratta del classico bonus ristrutturazioni, la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e). Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili -spiega infatti la guida - è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:
- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La detrazione - conclude però il Fisco - non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità. E non si applica neanche per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
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