Superbonus: pubblicate le specifiche tecniche per comunicare al fisco lo sconto desiderato
Oltre a dare più tempo per comunicare l’opzione desiderata - tra sconto in fattura e cessione del credito - per chi vuole fruire del Superbonus senza ricorrere alla detrazione diretta, il 31 marzo l’Agenzia delle entrate ha pubblicato anche le specifiche tecniche da seguire per l’invio della comunicazione.
Non si fermano le novità per chi vuole fruire del Superbonus in modo diverso rispetto alla detrazione diretta. Dopo aver ulteriormente prorogato il termine per l’invio della comunicazione sulla scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del credito (che slitta al 15 aprile), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche un nuovo documento da seguire per comunicare con il Fisco. Si tratta delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni” sulla scelta effettuata, che l’Agenzia ha aggiornato il 30 marzo.
Fruizione diretta, sconto in fattura o cessione del credito: le tre opzioni per beneficiare del Superbonus
Come è ormai noto a coloro che vogliono beneficiare del Superbonus per ristrutturare casa, la maxi agevolazione prevede tre modalità alternative di fruizione. La prima opzione, che è anche quella automatica, è l’utilizzo diretto della detrazione in 5 quote annuali di pari importi. Per beneficiare completamente dell'agevolazione, quindi, il contribuente deve attendere circa 5 anni.
In alternativa, il governo ha identificato due metodi che permettono di fruire subito del contributo. Si tratta del:
- “sconto in fattura”, cioè di un contributo anticipato sotto forma di sconto applicato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi;
- oppure della cessione a terzi (comprese banche e altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La proroga della comunicazione sul superbonus al 15 aprile
Dato che le opzioni sono alternative tra loro, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate quale preferisce. Per far ciò il range temporale originariamente fissato dal provvedimento del direttore dello scorso 8 agosto (emanato per attuare quanto disposto dal decreto Rilancio) andava dal 15 ottobre 2020 - data di avvio della procedura telematica - fino a martedì 16 marzo 2021.
Successivamente, con il provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021 Ruffini aveva prorogato i termini al 31 marzo 2021, venendo incontro a operatori e consulenti che chiedevano più tempo “per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate”.
Adesso invece con il provvedimento del 30 marzo, il termine ultimo slitta al 15 aprile 2021.
L’invio telematico del modello di comunicazione che adesso può essere mandato fino a metà aprile - lo ricordiamo - è quello con cui il contribuente fruirà del Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020.
Le specifiche tecniche per comunicare al Fisco la scelta tra cessione credito o sconto in fattura
Validate originariamente lo scorso 12 ottobre, le specifiche tecniche sono una sorta di istruzioni (molto dettagliate) per la “predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” scelta dal cittadino.
Il 30 marzo l’Agenzia ha ritenuto opportuno aggiornarle per una serie di motivi. “In primis”, spiega il Fisco, “per individuare quegli interventi effettuati, nell’ambito del Superbonus, per migliorare la tenuta statica degli edifici danneggiati da eventi sismici, che danno diritto ai raddoppiati limiti di spesa previsti dall’articolo 119 del Dl “Rilancio” (codici 1 e 2, e anche 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 delle istruzioni di compilazione del modello). Per questi, è stato istituito il codice “S”, da inserire nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”, spiega quindi il Fisco.
“Tra gli altri motivi della rivisitazione”, prosegue la nota dell’Agenzia, vi è anche “la compilazione della sezione “asseverazione efficienza energetica”. Questa, infatti, nell’ipotesi in cui siano stati effettuati lavori “trainati” per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica o per l’installazione contestuale (o successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti (codici 19 e 20 delle istruzioni) e siano state barrate le caselle “Superbonus” o “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”, è facoltativa, se l’intervento trainante è di tipo sisma-bonus. Confermata, invece, la necessità del visto di conformità”.
Infine, ci sono due specificazioni che riguardano i condomini, per i quali si dettaglia che:
- “L’indicazione del codice fiscale del beneficiario deve essere diverso da quello del condominio e, per l'“Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)” (codice 12), il nuovo limite di detrazione per le spese 2021 che è stato fissato a 15mila euro”;
- “Per gli interventi condominiali n. 16 e n. 17, il limite di spesa è pari a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari”.
Consulta le specifiche tecniche sul superbonus, aggiornate al 30 marzo 2021