Voucher viaggi o rimborso: criticita' nel dl Rilancio e scontro con l'UE
Sì ai voucher viaggi, ma il rimborso è un diritto del consumatore. Lo ha ribadito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) durante una riunione a proposito delle criticità del decreto Rilancio. Ecco come si è mossa l'Italia e quali sono le risposte a livello europeo sul tema che si è fatto avanti nel comparto turistico a seguito della pandemia.
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Incertezza e insoddisfazione sono stati i termini accostati per mesi all'argomento rimborsi e voucher viaggi. Sono molti, infatti, i passeggeri che si sono visti annullare i biglietti di aerei, treni, traghetti e pullman a causa dell'emergenza Covid-19, senza la possibilità di essere risarciti.
Considerando il contesto, quindi, si è cercato di placare il malcontento dei viaggiatori con l'approvazione da parte della commissione Bilancio della Camera di alcuni emendamenti al decreto Rilancio.
Ciononostante, l'AGCM ha segnalato a Parlamento e Governo una serie di punti problematici a proposito del decreto in questione, e tra questi c'è anche il ricorso al voucher come strumento di ristoro per il consumatore in luogo del diritto al rimborso monetario.
Prima che il Governo prendesse queste contromisure, tra l'altro, la Commissione europea aveva inviato a Roma una lettera di costituzione in mora - che corrisponde alla prima fase delle procedure di infrazione - per non avere rispettato le regole sui diritti dei passeggeri.
Voucher viaggi e poi rimborso: Italia e dl Rilancio
Il voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del coronavirus fino al 30 settembre saranno validi per 18 mesi, terminati i quali, se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni, daranno diritto al rimborso.
Questo è quanto previsto dagli emendamenti al decreto Rilancio, in via di conversione in legge da parte del Parlamento. Le norme valgono anche per i voucher viaggi già emessi. I nuovi non avranno bisogno di accettazione da parte del destinatario e potranno essere utilizzati anche dopo la scadenza, a patto che la prenotazione - anche presso un altro operatore dello stesso gruppo - avvenga nei termini dei 18 mesi. I rimborsi sono estesi anche a chi ha interrotto, o salterà, l'anno di studio all'estero.
Stesso trattamento varrà anche per i biglietti dei concerti, se non saranno riprogrammati entro un anno e mezzo dalla cancellazione.
Su questo provvedimento previsto dal dl Rilancio, l'Autorità Garante ha ribadito come, in linea con il quadro ordinamentale europeo, al consumatore debba essere consentito di scegliere tra il rimborso ed altre modalità equivalenti di compensazione, in un’ottica di contemperamento tra i diritti dei consumatori e l’esigenza di far fronte alla situazione di crisi di liquidità in cui versano numerosi professionisti del settore.
L'AGCM suggerisce, infine, la possibilità che i voucher siano accompagnati da garanzie e da strumenti volti a renderli più appetibili e affidabili.
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UE mette l'Italia sotto procedura d'infrazione
La formula dei buoni viaggio come unico metodo di rimborso non ha soddisfatto le aspettative tanto dei consumatori quanto della Commissione europea che, per questo motivo, ha deciso di avviare una doppia procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
In primis nel mirino di Bruxelles sono finiti gli stessi voucher, considerati come unica forma di indennizzo ai voli e viaggi annullati a causa dell'emergenza epidemiologica, dal decreto Cura Italia. Secondo il provvedimento i voucher sono utilizzabili come un credito per acquistare biglietti futuri.
Diversamente da quanto deciso dal Governo italiano, il regolamento comunitario n. 261 del 2004 stabilisce che sono i passeggeri ad avere il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventuali altre forme di risarcimento, come i voucher. Secondo il regolamento, il rimborso deve essere pagato entro 7 giorni dalla cancellazione del viaggio.
Il commissario UE per il Mercato interno, Thierry Breton, ha spiegato che "se i cittadini prenotano una vacanza e le circostanze cambiano a causa della crisi" del coronavirus, allora "devono vedere tutelati i loro diritti".
L'Italia è soggetta anche ad un'altra seconda procedura di infrazione concerne le norme nazionali sui pacchetti di viaggi "tutto compreso". Questi consentono agli organizzatori di emettere voucher invece del rimborso in denaro per viaggi annullati, o di posticipare il rimborso ben oltre il periodo di 14 giorni, come stabilito nella direttiva su questo tipo di viaggi.
Per rispondere alle obiezioni di Bruxelles sulle procedure d’infrazione il Governo italiano ha due mesi, altrimenti la Commissione potrebbe passare al parere motivato, la seconda fase della procedura di infrazione.
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