MEF: firmato il decreto per accelerare i pagamenti PNRR

Photocredit: Ministero economia e finanzeCon la firma del decreto per l’attuazione di quanto previsto dal DL Omnibus, sono pronte a partire le nuove norme che semplificano e accelerano le procedure in materia di pagamenti e liquidità di cassa per la realizzazione del PNRR.

Decreti legge: il Governo argina il ricorso ai testi attuativi

Il decreto attuativo firmato il 6 dicembre 2024 dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha definito infatti i criteri e le modalità per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo introdotto dal Parlamento durante l’iter di conversione in legge del Decreto Omnibus.

Stiamo parlando, nello specifico, dell'articolo 18-quinquies del DL 113/2024, varato con l'obiettivo di rendere più rapidi e snelli i processi di pagamento degli interventi PNRR.

Le nuove regole per assicurare liquidità per gli interventi PNRR

La misura del DL 113/2024 ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. 

In particolare nel decreto attuativo del MEF firmato in questi giorni e non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale - di cui già circola, però, il testo - si stabilisce che “le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimento intermedio e saldo finale, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzione del sistema Regis ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma Regis, gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR”.

Il comma 4 del decreto attuativo aggiunge che “le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all'anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90% dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore”.

Per ottenere le risorse quest'ultimo - il soggetto attuatore - dovrà fornire la documentazione attestante: 

  • l’ammontare delle spese effettuate; 
  • i controlli di competenza effettuati; 
  • le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. 

Tutti aspetti che le Amministrazioni centrali devono controllare entro l’erogazione del saldo. Nel caso di carenze, i soggetti attuatori avranno cinque giorni di tempo per perfezionare la richiesta, correggendo eventuali lacune o errori.

E’ bene sottolineare che la procedura si applica a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, fatta eccezione, in virtù della loro particolare natura, per quelle che riguardano strumenti finanziari, incentivi, crediti d’imposta, spese di personale e misure gestite utilizzando i costi semplificati, si legge nel decreto del MEF. Inoltre, tali procedure “si applicano di norma anche alle erogazioni relative ai progetti PNRR finanziati a valere sul Bilancio dello Stato, nonché, in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, come modificato inseguito alla decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 20223, i cui soggetti attuatori sono gli enti locali”. Infine, il provvedimento specifica che la misura si applica anche alle richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori prima della data di entrata del decreto stesso.

Sempre per garantire ai soggetti attuatori la liquidità necessaria alla realizzazione degli interventi, il decreto introduce anche un'altra disposizione diretta ad accelerare l’esecuzione degli interventi: le verifiche e i controlli sulla documentazione giustificativa si concentreranno infatti concentrati nella fase finale della procedura, quella che precede l’erogazione del saldo. "Questo consente di procedere in modo più rapido con i trasferimenti, riducendo i tempi di attesa dei pagamenti nelle fasi iniziali e intermedie", spiegano dal dicastero guidato da Giorgetti.

In tutte le fasi della procedura, i soggetti attuatori sono ovviamente tenuti ad aggiornare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS. Un obbligo che - seppur modulato con tempistiche diverse - insiste anche per le Amministrazioni titolari di misura, che infatti devono provvedere, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati relativi ai trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori.

Per maggiori informazioni, consulta il decreto MEF attuativo dell’art. 18-quinquies del DL 113/2024

Photocredit: Ministero economia e finanze