PNRR, pubblicate le FAQ per l'erogazione delle risorse

FAQ erogazione risorse PNRR - Foto di crazy motions da PexelsOnline le FAQ relative al decreto MEF del 6 dicembre 2024, che disciplina il trasferimento delle risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi del PNRR. Focus su richieste di anticipo, trasferimenti intermedi e saldo finale.

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Approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 gennaio, il decreto 6 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha definito i criteri e le modalità per l’attuazione di quanto previsto da un articolo della Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 di conversione del cosiddetto Decreto Omnibus. Stiamo parlando dell'articolo 18-quinquies del DL. 113/2024, varato con l'obiettivo di rendere più rapidi e snelli i processi di pagamento degli interventi PNRR.

In questo contesto, sono state recentemente pubblicate sul portale Italia Domani le FAQ relative al decreto attuativo. Queste undici domande frequenti si focalizzano su temi che vanno dalle modalità per effettuare le richieste di anticipo, ai dettagli sui trasferimenti intermedi, fino ai chiarimenti in merito alle spese del personale e al saldo finale.

Le nuove regole per assicurare liquidità per gli interventi PNRR

La misura prevista dalla legge di conversione del Decreto Omnibus ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. 

In particolare nel decreto attuativo del MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2025, si stabilisce che “le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimento intermedio e saldo finale, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzione del sistema Regis ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma Regis, gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR”.

Il comma 4 del decreto attuativo aggiunge che “le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all'anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90% dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore”.

Per ottenere le risorse, quest'ultimo - il soggetto attuatore - dovrà fornire la documentazione attestante: 

  • l’ammontare delle spese effettuate; 
  • i controlli di competenza effettuati; 
  • le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. 

Tutti aspetti che le Amministrazioni centrali devono controllare entro l’erogazione del saldo. Nel caso di carenze, i soggetti attuatori avranno cinque giorni di tempo per perfezionare la richiesta, correggendo eventuali lacune o errori.

E’ bene sottolineare che la procedura si applica a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, fatta eccezione, in virtù della loro particolare natura, per quelle che riguardano strumenti finanziari, incentivi, crediti d’imposta, spese di personale e misure gestite utilizzando i costi semplificati, si legge nel decreto del MEF. Inoltre, tali procedure “si applicano di norma anche alle erogazioni relative ai progetti PNRR finanziati a valere sul Bilancio dello Stato, nonché, in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, come modificato inseguito alla decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 20223, i cui soggetti attuatori sono gli enti locali”. Infine, il provvedimento specifica che la misura si applica anche alle richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori prima della data di entrata del decreto stesso.

Sempre per garantire ai soggetti attuatori la liquidità necessaria alla realizzazione degli interventi, il decreto introduce anche un'altra disposizione diretta ad accelerare l’esecuzione degli interventi: le verifiche e i controlli sulla documentazione giustificativa si concentreranno nella fase finale della procedura, quella che precede l’erogazione del saldo. "Questo consente di procedere in modo più rapido con i trasferimenti, riducendo i tempi di attesa dei pagamenti nelle fasi iniziali e intermedie", spiegano dal dicastero guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti.

In tutte le fasi della procedura, i soggetti attuatori sono ovviamente tenuti ad aggiornare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS. Un obbligo che - seppur modulato con tempistiche diverse - esiste anche per le Amministrazioni titolari di misura che infatti devono provvedere, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati relativi ai trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori.

Consulta il decreto MEF del 6 dicembre 2024, GU Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2025

Novità: online le FAQ su nuovi criteri e modalità per l’erogazione delle risorse PNRR

Come già anticipato, adesso è possibile consultare anche le Frequently Asked Questions (FAQ) relative al decreto MEF 6 dicembre 2024, che disciplina l’erogazione delle risorse necessarie ai soggetti attuatori per mettere a terra gli interventi del PNRR.

Accessibili sul portale Italia Domani, le undici FAQ attualmente disponibili vertono su varie tematiche. Tra le risposte più interessanti vale la pena sottolineare quelle relative alle verifiche per la regolarità formale della richiesta di trasferimenti intermedi e di saldo finale, ma anche quella relativa alla modalità di presentazione della documentazione da parte delle Amministrazioni Titolari, e quella sulla definizione di "stati di avanzamento positivamente verificati".

Consulta le FAQ del 3 febbraio 2025