Residenza fiscale: le nuove regole per persone fisiche, società ed enti
Con un provvedimento ad hoc, l'Agenzia delle entrate fa il punto sulla nuova disciplina della residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti, introdotta dal decreto Fiscalità Internazionale (Dlgs n. 209/2023). Dal calcolo dei 183 giorni sufficienti a stabilire la residenza fiscale in Italia ai nuovi criteri che definiscono il concetto di domicilio, ecco i principali chiarimenti del Fisco.
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La circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, infatti, rappresenta una sorta di 'manuale di istruzioni' che illustra con esempi concreti gli effetti delle modifiche introdotte dal decreto Fiscalità Internazionale (Dlgs n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.
Ricordiamo, infatti, che il Dlgs n. 209/2023 ha dato attuazione a parte degli interventi previsti dalla riforma fiscale (legge n. 111-2023) con cui è stata conferita al Governo, tra vari interventi, la delega alla revisione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti - disciplinata, rispettivamente, dagli art. 2 e 73 del TUIR, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni.
Le modifiche introdotte, volte anche a garantire maggiore certezza giuridica, sono di grande rilevanza poiché incidono sul radicamento della residenza fiscale in Italia, presupposto impositivo fondamentale per il nostro ordinamento, basato sul principio della tassazione del reddito mondiale (noto come 'worldwide taxation principle').
Dopo una breve premessa introduttiva, la circolare dell'Agenzia - corredata da una traduzione di cortesia in lingua inglese - si compone di due distinte parti, di cui la prima relativa all’illustrazione delle novità che interessano le persone fisiche e la seconda dedicata alle società ed enti.
Residenza fiscale in Italia, le regole per le persone fisiche
Partendo dalle persone fisiche, il documento di prassi spiega che, a seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta - 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno - è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.
Con la circolare vengono resi chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno. Si illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).
Viene chiarito inoltre il nuovo concetto di 'domicilio', slegato dall’accezione civilistica applicabile fino alla fine del 2023. Questo criterio, che può essere sufficiente a a determinare la residenza fiscale in Italia, è da intendersi come luogo "in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona", nel territorio dello Stato.
Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.
Residenza fiscale per società ed enti
Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.
Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza.
Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare. Per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare, invece, la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.
Consulta la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate