Legge 122-2010: Conversione del Dl 78/2010 recante la manovra correttiva per l'economia

Repubblica Italiana - immagine di FlankerPubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 31 luglio 2010.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonche' del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.

Le principali misure a sostegno dello Sviluppo e delle Infrastrutture riguardano:
(GURI n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n.174)

          
Titolo III

SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

                               Art. 40 


Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno

1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione
della particolarita' della situazione economica del Sud, nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di
Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge
possono, in relazione all'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative
produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di
cui al comma 1, e' stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal
quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
                      
(( Art. 40 bis


Quote latte

1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a
seguito della negativa congiuntura internazionale e degli
accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire
il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1o
gennaio 2008, il
pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai
piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed
al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato fino al
31 dicembre 2010.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
                               Art. 41 


Regime fiscale di attrazione europea

1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea
diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivita'
economiche, nonche' ai loro dipendenti e collaboratori, (( per un
periodo di tre anni, )) si puo' applicare, in alternativa alla
normativa tributaria (( statale )) italiana, la normativa tributaria
vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine, i
citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la
procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
(( 1-bis. Le attivita' economiche di cui al comma 1 non devono
risultare gia' avviate in Italia prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel
territorio dello Stato. ))
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.

                               Art. 42 


Reti di imprese

1. (( Soppresso ))
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese
riconosciute ai sensi (( dei commi successivi )) competono vantaggi
fiscali, amministrativi e finanziari, nonche' la possibilita' di
stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
(( 2-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo
scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria
capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal
fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu'
attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto
puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per
conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per
adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le
modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso
tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante, le modalita' di realizzazione dello scopo comune e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e
degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento
puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi
della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la
ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o
di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune
nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle
procedure di programmazione negoziata con le pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia
per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o
di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e'
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a
tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita'
di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».
2-ter. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella
sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun
partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando
e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012,
una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che
sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro
l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune
di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione
dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in
via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo
decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in
cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione e'
rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico
degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti
di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli
investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i
benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla
formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in
bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data
informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere
fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011
e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui
si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al
patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo
l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal
presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14
milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti,
e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma
2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure
previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. ))

                               Art. 43 


Zone a burocrazia zero

1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a
burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e dell'art. 118 della Costituzione, in
aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative
produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di
natura tributaria, (( di pubblica sicurezza e di incolumita'
pubblica, )) sono adottati in via esclusiva da un Commissario di
Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze
di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti
conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente
adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un
provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine. Per i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per
quelli di natura tributaria, (( di pubblica sicurezza e di
incolumita' pubblica, )) le amministrazioni che li promuovono e li
istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i
documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti
conclusivi. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita'
pubblica; ))
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE
dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste
per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco
territorialmente competente per la concessione di contributi diretti
alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia
zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e
sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di
governo assicurano assoluta priorita' alle iniziative da assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.

                               Art. 44 


Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero

1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione
del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento
degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non
occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i
cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
(( 3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera
e' predisposta direttamente nella medesima lingua». ))
        
                             (( Art. 45 


Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92

1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle
convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti
rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio
2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si
realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime
convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla
risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzato ad
interventi nel settore della ricerca e dell'universita'. La
ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi e'
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze all'esito dell'approvazione della riforma organica del
settore universitario, escludendo la destinazione per spese
continuative di personale ed assicurando comunque l'assenza di
effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' per la
quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 149 e' inserito il seguente:
«149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema
gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di
promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con
l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da
emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo
complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati
verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno
2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle
competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento di
tale riduzione derivi dal contenimento della quantita' di certificati
verdi in eccesso». ))
        
                               Art. 46 


Rifinanziamento del fondo infrastrutture

1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31
dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai
soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono ((
scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di
invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei )) lavori
relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro
scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i
titolari dei mutui comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai
mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o
ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e'
responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito
dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al
precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o
beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le
correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la
destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorita' al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni
di euro.
     
                               Art. 47 


Concessioni autostradali

(( 1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2010»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. - La societa'
ANAS S.p.A., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso
la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel
presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio
dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il
tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonche'
la realizzazione da parte del concessionario di opere
infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche
urbane o consistenti in gallerie, )) entro il (( 31 dicembre )) 2010
pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS
S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara (( e del relativo
capitolato o disciplinare, )) ivi compreso il valore della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima di
proventi (( annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in
media negli esercizi precedenti, )) che il concessionario e'
autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma
13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (( nonche' l'indicazione
delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o
consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il
ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi
assunti dal concessionario. )) Il predetto bando deve prevedere un
versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data
dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che
viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.
Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo
precedente, vanno in ogni caso considerate le somme gia' erogate
dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura».
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) al primo periodo, le parole: «la societa' Autostrada del
Brennero S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada
del Brennero».
b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla
realizzazione delle relative gallerie» sono aggiunte le parole:
«nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse
fino al nodo stazione di Verona».
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento e'
effettuato in esenzione d'imposta» sono sostituite dalle seguenti:
«Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati
in esenzione di imposta».
d) al terzo periodo le parole: «dalla societa' Autostrada del
Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le
parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998»
sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre
2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato
adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione
ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE
attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono
sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui
all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286».
3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «di rilevanza nazionale con
traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui» sono
sostituite dalle seguenti: «nazionali e comunque con traffico
superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi
strutture con sedimi in regioni diverse»;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente del
Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti: «, da adottare
entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma».
3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: «all'esterno del territorio dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «con riguardo anche ai sistemi
aeroportuali unitariamente considerati». ))
        
                               Art. 48 


Disposizioni in materia di procedure concorsuali

1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«ART. 182-quater. - (disposizioni in tema di prededucibilita' dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione
dei debiti). - I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi
forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di
cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis)
sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono (( parificati ai )) prededucibili ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati
dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti
dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione
e purche' (( la prededuzione sia espressamente disposta nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione
al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo (( sia omologato.
))
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il
primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al professionista
incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161,
terzo comma, 182-bis, primo comma, purche' (( cio' sia espressamente
disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda
di ammissione al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo sia
omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e
quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo
177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo
182-bis, primo e sesto comma.».
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale ((
competente ai sensi dell'articolo 9 )) la documentazione di cui
all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo
corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso
trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per
cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la
(( idoneita' della proposta, se accettata, ad )) assicurare il
regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso
trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a
trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e'
pubblicata nel registro delle imprese (( e produce l'effetto del
divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari,
nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione. )) Il tribunale, verificata la
completezza della documentazione depositata, fissa con decreto
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della
documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la
sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma
e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i
quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il
divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive (( e
di acquisire titoli di prelazione se non concordati )) assegnando il
termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma
del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a
norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo,
terzo, quarto e quinto comma.».
(( 2-bis. Dopo l'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«ART. 217-bis. - (Esenzione dai reati di bancarotta). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis
ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)». ))
            
(........)
                               Art. 51 


Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti
di distribuzione di gas naturale

1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di
gas naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 (( del presente
articolo )) da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di
accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per
autotrazione, con una capacita' di compressione non superiore a 3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla (( data di ))
pubblicazione (( del )) presente (( decreto )) nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di
adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas
naturale, e di cui alla legge 1o marzo 1968, n. 186, e successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti
dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a), (( del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla )) legge 2 dicembre 2005, n.
248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria
ed artigianato e che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo,
non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di
prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilita' da parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi, di effettuare
controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata
esibizione della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in
relazione alla tipologia di attivita' in cui viene accertata la
violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera (( a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla )) legge
2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole: (( «entro e non oltre il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010».
)) 

                             (........)

                               Art. 53 


Contratto di produttivita'

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita',
redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitivita' aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di uno sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvedera' alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
                  
                               Art. 54 


EXPO

1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle
attivita' indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il
finanziamento integrale delle opere, puo' essere utilizzata, in
misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo
Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse
autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la
Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e
successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla
copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a
valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio
dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati su
(( un'apposita contabilita' speciale aperta )) presso la Tesoreria
dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i
contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna
devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di
amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A., senza possibilita'
di delega, avendo in ogni caso presente la finalita' di un
contenimento dei costi della societa', anche successivamente alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata
al comma 1.
4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura
delle spese di gestione della societa' Expo 2015 S.p.A. e, in
particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma,
la societa' invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                
                           (( Art. 54 bis 


Interventi a sostegno del settore
della pesca marittima

1. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca
marittima, in caso di sospensione dell'attivita' di pesca, un
trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa
integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore
di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e'
concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' pari all'80 per cento dei
salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse mensili,
per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ed e' erogato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, nel limite
massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge
23 dicembre 2009, n. 191. ))


(........)
                               Art. 55 


Disposizioni finanziarie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito,
nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto
tenendo conto del differimento previsto dal presente comma.
Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate
per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito,
nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto
tenendo conto del differimento previsto dal presente comma.
Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate
per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
(( 2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse
della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», le parole da:
«Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle
seguenti:
«a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,00%;
c) sigarette 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%»;
b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera
c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla
classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove
per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e'
determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di
vendita rilevati nel trimestre precedente.»;
c) il comma 4 dell'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente:
«4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura
del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi
un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette
della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo
39-quinquies, comma 2».
2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo del
tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette e'
ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali
livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le
percentuali di cui:
a) all'elenco «Tabacchi lavorati» dell'allegato I al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli
interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica
connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto
conto altresi' della elevata professionalita' richiesta per
l'espletamento di tale attivita', all'articolo 6 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione,
l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore
di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione
disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative». ))
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
(( a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2010.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica
destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al
comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. ))
E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150°
Anniversario dell'unita' d'Italia, il fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione
italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' integrato di 320
milioni di euro per l'anno 2010 (( nonche' di 4,3 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020.
5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e
della cultura della pace e della solidarieta' internazionale tra le
giovani generazioni, e' autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per
l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per
l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via
sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere
teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la
condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base
della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative
nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre
settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le
priorita' stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono
intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere
costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle
Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a
salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo
internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione
dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso
alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di
pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e
urgenza. Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie
speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero
della difesa.
5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di
cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso,
in possesso dei seguenti requisiti: eta' non inferiore a diciotto
anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei
diritti civili e politici; idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per
inidoneita' psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la
certificazione relativa all'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui
al primo periodo del presente comma, nonche' la scheda vaccinale
rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti
possono indicare la preferenza per uno o piu' reparti tra quelli
individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono
prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilita'. I
giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e
previo superamento di apposita visita medica.
5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari,
contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata
del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste
dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori
fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e
della mensa.
5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori e' rilasciato
un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione
all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata
presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il
riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui
sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non puo'
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate.
5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il
Ministro della gioventu', sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per
l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e
brevetti attestanti specifiche capacita' tecniche o sportive;
residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di
reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo
di studio; parentela o affinita', entro il secondo grado, con il
personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente
inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate in servizio,
con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del
dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalita' di attivazione, organizzazione e svolgimento dei
corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento
e' demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso,
nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di corsi,
anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con
disabilita', in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione,
commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed
equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto
o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori
trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i
citati materiali. In tali casi, la quota parte dalla cauzione
trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione,
in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa
istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come
determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
5-septies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma
8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita in 5
milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla
Celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia. ))
6. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, (( tenuto conto degli utilizzi previsti dal
presente provvedimento, e' incrementata di 35,8 milioni di euro per
l'anno 2010, di 1.748,4 )) milioni di euro per l'anno 2011, di ((
224,3 )) milioni di euro per l'anno 2012, (( di 44,7 milioni per
l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 )) mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie
derivanti dall'applicazione del precedente periodo sono destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti,
dall'articolo 9, comma (( 31, )) dall'articolo 11, commi 5 e 15,
dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e 14,
dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma
11, dall'articolo 39, commi 1 e 4, dall'articolo 41, dall'articolo
50, comma 1, e dall'articolo 55, (( commi da 1 a 6, )) pari
complessivamente a (( 1.004,5 )) milioni di euro per l'anno 2010, a
(( 4.549,5 )) milioni di euro per l'anno 2011, a (( 1.476,8 ))
milioni di euro per l'anno 2012, a (( 670,2 )) milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 3, dall'articolo 6, (( commi )) 15 e 16, dall'articolo
15, dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22,
dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo
26, dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31,
dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38 e dall'articolo
47, pari a (( 908,00 )) milioni di euro per l'anno 2010, a ((
4.549,50 )) milioni di euro per l'anno 2011, a (( 1.399,80 )) milioni
di euro per l'anno 2012, a (( 593,20 )) milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate
dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l'anno
2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al (( medesimo Ministero.
7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e
5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l'anno
2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno
2012, si provvede:
a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con
riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per
l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per
l'anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies;
d) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2010 mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. ))
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

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GURI n. 78 del 5 aprile 2011

DPCM del 28 gennaio 2011

Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

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GURI n. 157 del 8 luglio 2011

CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. 3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. della Funzione Pubblica

Art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza