Legge n. 111/2010: misure in materia di ambiente, autotrasporto ed emissione di CO 2

CO2 - immagine di PascalPubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 luglio 2010, n. 111, in cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 21 luglio 2010.

GURI n. 167 del 20 luglio 2010

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010 , n. 72

Testo del decreto legge 20 maggio 2010, n.72 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010) , coordinato con la legge
19 luglio 2010, n. 111, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
1, recante: «Misure urgenti per il differimento di termini in materia
ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di
emissione di anidride carbonica». (10A08865)

 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Art. 1


Differimento di termini

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per
le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, ((
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 ))
del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010.
Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento
all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, ((
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294
)) del 17 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, (( comma 5
)) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. (( Le
imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi
di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme
inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli
obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo
periodo. ))


Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 3 dell'art. 1 della legge 25
gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24:
«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone
con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni
individuate con la medesima procedura di cui al comma 1».
Il comma 5, dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n.
144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n.
118, S.O. e' il seguente:
«5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo,
terzo e quarto dell'art. 44 del testo unico, come integrato
dal comma 19, secondo periodo, dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 , sono unificati al giorno 16 dei
rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento
prevista dalle citate norme si applica anche alla
regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo
28 del testo unico. La presente disposizione si applica
anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).».
- La lettera a), del comma 8, dell'art. 116 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. e' la
seguente:
«8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;».


                               Art. 2 


Misure urgenti in materia di emissioni di (( anidride carbonica ))

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non
hanno ricevuto quote di emissione (( di anidride carbonica (CO2) )) a
titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi
entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero
di quote di CO 2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di
impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m ), del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e ne da' comunicazione agli aventi diritto e
all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas definisce i
crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantita' di
quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento
all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite
economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di
ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi
diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi
entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi
maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi
diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di
CO 2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, ((
come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE )) del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento
dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del
principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica,
sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio
2009, n. 99,(( e successive modificazioni. ))
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure
di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della
vendita all'asta delle quote di emissione di CO 2 e la successiva
riassegnazione, (( per le attivita' stabilite dall'articolo 10,
paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della
direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. ))
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle
effettive entrate.


Riferimenti normativi
- La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 275 del 25 ottobre 2003.
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216 recante: «Attuazione delle direttive 2003/87 e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O. e' il
seguente:
«Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e
organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
di Autorita' nazionale competente.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione,
presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di
assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita'
produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote
di emissione sulla base del PNA e del parere della
Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della
direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per
consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi
entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito
del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte del
pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente
comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita'
con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote
assegnate;
i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di
impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato
A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il
controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di
verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla
decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.
16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia
di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di
cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione
della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e della richiesta di aggiornamento di tale
autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo
quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la
relazione di cui all'art. 23;
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo
del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di
quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
all'art. 14 ;
t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in
sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto.
2-bis. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana e le strutture internazionali
dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire
adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al
Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
medesimo.
3-bis. Il Consiglio direttivo e' composto da otto
membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro
dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive,
rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per
l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera
t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e'
integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri.
3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono
membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti
membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater. La Segreteria tecnica e' composta da
quattordici membri di elevata qualifica professionale, con
comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori
interessati dal presente decreto. Il coordinatore della
Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello
sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi
elettrici, di seguito: «GSE».
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno
definite in un apposito regolamento da approvarsi con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive; il regolamento dovra' assicurare la costante
operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con
proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei
componenti, di cui viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2,
da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla
lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita'
produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle
lettere p), q) e r) del comma 2;
e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter.
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in
situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale
conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi
sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di
conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il
Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter.
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in
rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il
Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un
gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il
gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per
l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di
cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti
del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma
5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
6. -7. ».
- Il comma 1, lettera m), dell'art. 3 del decreto
legislativo 4 aprile 2006 recante: «Attuazione delle
direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006,
n. 140, S.O. e' il seguente:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a)-l) (omissis)
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento
un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate
nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004
o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio
2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto
che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A,
che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche
significative alla natura o al funzionamento dell'impianto,
o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla
Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;».
- La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra e' pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 140 del 5 giugno 2009.
- I commi 18 e 19 dell'art. 27 della legge 23 luglio
2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, S.O. sono i seguenti:
«Art. 18. - Allo scopo di rendere piu' efficiente il
sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili,
l'obbligo, di cui all' art. 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti
che concludono con la societa' Terna Spa uno o piu'
contratti di dispacciamento di energia elettrica in
prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.».
«Art. 19. - Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalita'
con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base
dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si
procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18.
Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi
della quota minima di cui all' art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli
effetti del trasferimento di cui al comma 18 e
coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti
rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.».
- I commi 615, 616 e 617 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 recante: « Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. sono i seguenti:
«615. A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle
iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei
Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata
del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti
legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente
legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a
finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro
dipendente».
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi
di cui al comma 616 e' determinata nella misura del 50 per
cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai
pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in considerazione dell'andamento delle
entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente
rideterminata in base all'andamento dei versamenti
riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due
esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno
un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni
di euro».


                               Art. 3 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.