Cosa prevede il Ddl Concorrenza 2022
Con il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, il Governo interviene sulle concessioni per gli ambulanti, prevedendo l'applicazione delle regole UE e la messa a gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, ma tutelando quelle in essere con un rinnovo per altri 12 anni. Nessun intervento, invece, per sanare il contenzioso con Bruxelles sull'applicazione della direttiva Bolkestein ai balneari.
Guida alla legge concorrenza 2021
Il ddl Concorrenza 2022, approvato dal CdM con procedura d'urgenza il 20 aprile, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rientra tra gli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia perchè l’approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” è uno degli impegni assunti nell’ambito del PNRR, sia in quanto diverse norme del disegno di legge sono collegate a ‘milestone’ del Recovery Plan. Tra queste la norma sul potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e quella relativa alla promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti”, con l'obiettivo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica.
Il provvedimento affronta però anche il tema delle concessioni agli ambulanti, già finito sotto la lente critica di Bruxelles, dopo il nodo non ancora sanato dell'applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari.
Cosa prevede il Ddl Concorrenza 2022
Il testo interviene per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’ "impresa maggiore di trasporto" del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).
Inoltre, si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” (smart meters), ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi. Si attribuisce all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.
Si introduce la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.
Per quanto riguarda le concessioni di posteggio su aree pubbliche per il commercio al dettaglio, sulle quali è stata avviata una procedura di pre-infrazione da parte della Commissione europea, il Governo ha infatti deciso di salvare gli attuali concessionari, che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. Ciò vale per i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che non risultino conclusi alla data di entrata in vigore della legge; in base al ddl, i provvedimenti dovranno essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni.
Per i posteggi non ancora assegnati, invece, si procederà da subito all'assegnazione tramite gare a evidenza pubblica. Le nuove concessioni saranno rilasciate per una durata di dieci anni, nel rispetto di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e prevedendo un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore.
Il testo mira anche a promuovere una maggiore concorrenza e capacità di scelta in ambito farmaceutico, senza diminuire la qualità dei servizi e dei prodotti offerti all’utenza, anche al fine di avviare un processo di riduzione dei prezzi praticati nei relativi mercati, e semplifica le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.
Infine, sono introdotte disposizioni per il rafforzamento e la razionalizzazione dei poteri di accertamento e sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), potenziando allo stesso tempo le garanzie di difesa dei soggetti interessati dai procedimenti.
In particolare si amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.
Si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.