Chi è e cosa fa il mobility manager?

Mobility Manager - Foto di Ingo Joseph da PexelsSi tratta di una figura specializzata nella promozione della mobilità sostenibile, che grazie al suo lavoro può contribuire a ridurre il traffico nelle aree urbane e metropolitane. Con l'avvicinarsi di fine anno, termine ultimo per predisporre il piano degli spostamenti casa-lavoro indispensabile per il mobility manager, MiTE e MiMS pubblicano le risposte ai quesiti più frequenti sul tema.

Nel Recovery Plan 8 miliardi e mezzo per la mobilità sostenibile

Il decreto del 12 maggio 2021, firmato dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 maggio, ha delineato le funzioni del mobility managerUna misura che si pone la finalità di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane negli spostamenti sistematici casa-lavoro.

Le linee guida per redigere e implementare i Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) sono invece state approvate con decreto del 4 agosto.

Il mobility manager aziendale

Il decreto del 12 maggio 2021 indica innanzitutto il ruolo del mobility manager aziendale, una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente

Il mobility manager d’area

A questo si aggiunge il ruolo del mobility manager d’area, che si occupa del supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali. 

Cos’è il PSCL e perchè è indispensabile per il mobility manager?

Il provvedimento identifica quindi il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituisce lo strumento di pianificazione degli spostamenti del personale dipendente. In particolare, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente. 

Anche quelle che non rientrano in questi parametri, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente.

Proprio ai fini dell’adozione del PSCL, le imprese e le PA nominano il mobility manager, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. 

Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

Nell’ambito dei programmi di finanziamento per realizzare interventi di mobilità sostenibile può essere assegnata una premialità ai Comuni che presentano un progetto derivante dall'integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio, adottati e aggiornati ai sensi del decreto mobility manager. 

Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Come si redige un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)?

A rispondere a questa domanda è un altro decreto interministeriale, approvato il 4 agosto 2021, che in attuazione del provvedimento di maggio approva le “Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”.

In termini generali un PSCL si compone di:

  • una parte informativa e di analisi degli spostamenti casa-lavoro, che analizza le condizioni strutturali aziendali e dell’offerta di trasporto;
  • una parte progettuale contenente le possibili misure da adottare e i benefici conseguibili. Tali misure devono scaturire dall’incrocio tra la domanda di trasporto analizzata attraverso il questionario ai dipendenti e l’offerta di servizi aziendali e pubblici, tenendo opportunamente in conto la propensione al cambiamento dichiarata dai dipendenti, nonché le risorse aziendali disponibili.

Il decreto del 12 maggio 2021: Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager

Le linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)

Le FAQ su mobility manager e piano degli spostamenti casa-lavoro

Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno raccolto in un'unica pubblicazione le FAQ inviate sul decreto 179/2021. Ne abbiamo selezionate alcune che permettono di fare chiarezza sul mobility manager e sulla predisposizione dei Piani di spostamento casa-lavoro (PSLC).

Sono tenute all’adozione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro – PSCL le imprese e le Pubbliche Amministrazioni. Quindi sono escluse le Associazioni e le cooperative?

No, ma occorre chiarire un punto: le cooperative sono tenute ad adottare il PSCL qualora esercitino attività di impresa.

Se un'azienda ha più di 300 dipendenti e si trova in un Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e ricadente al di fuori di un capoluogo di Regione, di una Città metropolitana o di un capoluogo di Provincia è tenuta a redigere il PSLC?

No, non sussiste in tali casi l’obbligo di redigere il PSCL.

Se un’azienda con più di 100 dipendenti non è ubicata in nessuno dei luoghi elencati dal D.I. 179/2021 (capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti) può non adottare il PSCL?

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.I. 179/2021, sono tenute ad adottare un PSCL del proprio personale dipendente, le imprese e le P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 con singole unità locali che soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni: 

  • avere più di 100 dipendenti; 
  • essere ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 

Come si calcola la soglia dei 100 dipendenti per unità locale? Una ditta/holding che nella stessa sede ha più di 100 dipendenti, assunti da società differenti, deve adottare il PSCL?

Se l’impresa ha meno di 100 dipendenti e non ha contratti di appalto/servizi/distacco che fanno aumentare la quota della presenza quotidiana continuativa, non deve adottare il Piano degli spostamenti casa-lavoro.

Una società che ha più sedi nello stesso territorio, ma limitrofe, ad esempio numeri civici diversi ma stessa strada, e tutte le sedi hanno più di 100 dipendenti, può redigere un solo PSCL per tutte le sedi, vedendole come un “polo di attrazione”?

No, deve redigere un piano per ogni singola sede.

Se un’impresa non ha al suo interno personale in grado di svolgere il ruolo di Mobility Manager, può servirsi di professionisti esterni?

Si, il mobility manager, può essere un professionista esterno.

Un Comune può nominare come Mobility Manager aziendale o d’area un dipendente di una società partecipata interamente dal Comune e che opera nel settore della mobilità?

No, le PA individuano il Mobility Manager d’area e aziendale tra il personale in ruolo.

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