Investimenti esteri - come funziona il primo quadro di screening UE
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, entra in vigore il 10 aprile 2019 il Regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. Ecco come funzionerà il nuovo meccanismo di screening.
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Sulla base di una proposta della Commissione presentata dal presidente Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione a settembre 2017, il nuovo quadro contribuirà a salvaguardare gli interessi strategici dell'Europa in caso di investimenti diretti esteri in entrata nel territorio comunitario.
Oggetto di un accordo siglato a novembre 2018 dalle tre istituzioni europee, il regolamento è volto a monitorare gli IDE in determinate aree e attività strategiche, al fine di proteggere la sicurezza e l’ordine pubblico dell’Unione.
Ecco come funziona il meccanismo di screening
Il Regolamento (UE) 2019/452, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 21 marzo 2019, prevede che gli Stati membri notifichino a Bruxelles i meccanismi di controllo eventualmente già esistenti nel loro territorio entro il 10 maggio 2019, così come le eventuali modifiche apportate o l'adozione di un nuovo meccanismo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento. I Paesi che dispongono già di uno strumento di controllo degli IDE, puntualizza il regolamento, sono liberi di decidere di mantenere o modificare i meccanismi esistenti, così come di adottarne di nuovi.
Sulla base delle informazioni ricevute dai Paesi UE, entro tre mesi dal ricevimento delle notifiche la Commissione renderà disponibile al pubblico l’elenco dei meccanismi di controllo, che sarà costantemente aggiornato.
Nel determinare se un investimento diretto estero possa avere impatti negativi sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, Stati membri e Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali in termini di:
- infrastrutture critiche - sia fisiche che virtuali - connesse ai settori di energia, trasporti, acqua, salute, comunicazioni, media, trattamento e archiviazione dati, spazio, difesa, le infrastrutture elettorali o finanziarie, le strutture sensibili, oltre che gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
- tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia quantistica e nucleare, le nanotecnologie e le biotecnologie;
- sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, e sicurezza alimentare;
- accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
- libertà e pluralismo dei media.
Inoltre, per determinare se un investimento estero diretto possa essere considerato 'pericoloso' in termini di sicurezza e ordine pubblico, Paesi UE e Commissione dovranno considerare se:
- l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica (inclusi organismi statali o forze armate) di un Paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
- l'investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro;
- esista un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali.
Il medesimo meccanismo di controllo si applicherà anche agli investimenti esteri diretti che possono incidere negativamente su progetti o programmi di interesse per l'Unione, quali Horizon 2020 o Galileo.
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Le imprese e gli investitori esteri interessati dal meccanismo di screening, puntualizza il regolamento, avranno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali.
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri dovranno presentare all’Esecutivo UE una relazione annuale relativa all'anno civile precedente, con informazioni aggregate sugli IDE realizzati nei rispettivi territori, sulle richieste ricevute da altri Paesi UE e sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Dal canto suo, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del regolamento, che sarà in seguito resa pubblica.
Il regolamento prevede, infine, un meccanismo di cooperazione tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione europea sia per gli investimenti diretti esteri oggetto di un controllo in corso che per quelli non oggetto di un controllo in corso.
Paesi UE e Commissione istituiranno, inoltre, punti di contatto per l'attuazione del regolamento, mentre sarà in capo all’Esecutivo UE il compito di fornire un sistema sicuro e criptato per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.
Il regolamento entra in vigore il 10 aprile 2019 e si applica dall'11 ottobre 2020.