Codice Appalti - CdS, promosso con riserva il dibattito pubblico

CdS su Codice Appalti - Photo by kowani on Foter.com / CC BY-NC-NDIl Consiglio di Stato approva il dibattito pubblico ma giudica le soglie che ne definiscono l’applicazione così elevate da renderne minimale l’effettivo utilizzo. Luce verde per le linee guida sulle funzioni di direttore dei lavori e dell’esecuzione, su cui i giudici chiedono però più chiarezza.

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I giudici del Consiglio di Stato hanno emanato due pareri (n. 359 e n. 360) sulle bozze di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che attuano il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), relativamente al dibattito pubblico e alle funzioni di direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione.

Dibattito pubblico: strumento utile ma da migliorare

Con il Parere n. 359 il Consiglio di Stato ha giudicato lo schema di DPCM su "modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere" da sottoporre alla procedura ispirata al 'debat public' francese.

La Commissione speciale del CdS dà un giudizio di massima positivo alla disciplina dell’istituto, alla luce del compromesso raggiunto “tra l’esigenza di non allungare troppo i tempi di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e quella di dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interessi e delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera”. 

I giudici rilevano però due possibili "profili di criticità che, se non corretti, potrebbero vanificare l’operatività" dell’istituto del dibattito pubblico.

Prima di tutto, il CdS ritiene che le soglie economiche stabilite dal DPCM per tracciare l’ambito di applicazione della procedura siano "di importo così elevato da finire per rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto". Il dibattito pubblico, si legge nel parere, è “una delle novità di maggior rilievo” del nuovo Codice Appalti e, “se bene utilizzato, potrebbe costituire anche un valido strumento” per ridurre, a monte, i contenziosi. La Commissione suggerisce, quindi, di estende l’istituto anche a opere minori.

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Sempre in merito a questo punto, la Commissione consiglia di non limitare l’applicazione del dibattito solo a beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, come previsto ora, e di estendere i meccanismi di protezione anche ai beni culturali e del paesaggio tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004.

In secondo luogo la Commissione ritiene che, per l’effettivo successo del nuovo istituto, sia necessario dare maggior rilievo al ruolo della “Commissione nazionale per il dibattito pubblico”, istituita dal primo Correttivo al Codice Appalti, e potenziare l’attività di monitoraggio in capo ad essa. Tale attività è, sì, prevista dallo schema di decreto ma, si legge nel parere, “in modo poco incisivo”.

Nell’ottica di garantire la massima trasparenza delle procedure il Consiglio ritiene, poi che bisognerebbe prevedere un termine entro il quale avviare il dibattito pubblico e che, al fine di consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati, sarebbe opportuno specificare l’obbligo di pubblicare l’avviso dell’avvio del dibattito sul sito dell'apposita Commissione nazionale e dei Comuni interessati dall’appalto. Infine, si suggerisce che la Commissione sia formata da componenti in numero dispari per velocizzare le procedure.

> Parere n. 359

Direttori di lavori ed esecuzione: ok su funzioni ma serve chiarezza

Con il parere n. 360, invece, il Consiglio di Stato si è espresso sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

In linea generale la Commissione apprezza il testo, suggerendo però qualche aggiustamento per aumentarne la chiarezza.

Il decreto prevede, ad esempio, che il direttore dei lavori non possa accettare “nuovi incarichi” dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Tuttavia, l’aggettivo “nuovi”, si legge nel parere del CdS, risulta ambiguo. Il criterio dell’incompatibilità esiste, infatti, anche nel caso in cui il direttore non abbia mai ricevuto incarichi dall’esecutore.

I giudici ritengono, infine, che sia necessaria una maggiore chiarezza all’interno del testo nel definire i rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione delle opere.

> Parere n. 360

Photo by kowani on Foter.com / CC BY-NC-ND