Legge conversione Dl Rilancio: confermato il Bonus colf e badanti
Come nel caso del REM, la legge di conversione del dl Rilancio non ha cambiato il bonus da 500 euro per colf e badanti che, quindi, resta così come era stato pensato dal governo a maggio.
> Cosa è previsto dal decreto rilancio
Sul fronte lavoro, oltre al reddito di emergenza, l’altra grande novità prevista dal decreto Rilancio - e pienamente confermata dal Parlamento in sede di conversione in legge - è il bonus da 500 euro mensili (per i mesi di aprile e maggio) destinato ai collaboratori domestici, categoria di lavoratori che era rimasta tagliata fuori dalle forme di aiuto previste dal decreto cura Italia
Per loro, infatti, nel dl Rilancio vengono stanziati 460 milioni di euro che - sulla base dei dati ISTAT - potrebbero andare a beneficio di circa 660 mila persone (a cui corrispondono circa 860 mila rapporti di lavoro domestico). Si tratta di un bonus che non concorre alla formazione del reddito.
Nel corso di questi mesi l’INPS ha pubblicato diverse circolari per spiegare come richiedere il contributo, incluso il messaggio 2715 del 7 luglio 2020 con cui vengono illustrate le modalità per chiedere il riesame della domanda bocciata.
Quello che c'è da sapere sul bonus colf e badanti
- A chi spetta
- Come richiedere il bonus
- Come compilare la domanda
- Come chiedere il riesame della domanda
Bonus colf e badanti: a chi spetta
Previsto dall’art. 85 del decreto, il bonus spetta a quei lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in piedi uno o più contratti che assicurano più di 10 ore di lavoro a settimana.
L’indennità può essere richiesta indipendentemente dall’aver lavorato o meno durante il lockdown. Al bonus però non possono accedere quei collaboratori domestici che convivono con il datore di lavoro, né le persone che percepiscono la NASPI o la pensione (tranne l’assegno di invalidità), oppure che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Per quanto riguarda le altre indennità previste dal governo per l'emergenza Covid-19, con la circolare n. 65 del 28 maggio 2020 l’INPS elenca nel dettaglio tutte le incompatibilità. Il bonus colf e badanti, infatti, non è cumulabile con nessuna delle seguenti indennità Covid-19:
- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020);
- indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020);
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44, D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 78, D.L. n. 34/2020);
- indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84, D.L. n. 34/2020);
- indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati (art. 98, D.L. n. 34/2020);
- Reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020).
Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del suo nucleo familiare) inoltri, in concomitanza della domanda per il bonus colf e badanti, anche una domanda per una delle altre indennità Covid-19, le istanze verranno comunque istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. La verifica sulle incompatibilità, infatti, avviene solo nella fase conclusiva dell’istruttoria e l’indennità sarà erogata soltanto se non ci sono stati altri pagamenti per altre indennità.
Discorso un po diverso riguarda invece per il reddito di cittadinanza. Se infatti il lavoratore appartiene a famiglie che percepiscono già il reddito di cittadinanza (RDC) ma con un importo più basso rispetto ai 500 euro mensili del nuovo bonus, il decreto consente di integrare il RDC fino all’ammontare della nuova indennità per ciascuna delle due mensilità previste (aprile e maggio). In particolare nella circolare 65 del 28 maggio 2020 vengono previsti tre casi:
- Caso 1: Per le mensilità di aprile e maggio l’importo del RDC è pari a 1.000 euro. In questo caso la domanda di bonus sarà respinta;
- Caso 2: Per le mensilità di aprile e maggio, l’importo del RDC è pari a 800 euro. In questo caso la domanda di bonus sarà accolta, integrando di 200 euro il reddito di cittadinanza. La somma verrà erogata nell’assegno del Rdc;
- Caso 3: Il beneficiario del reddito di cittadinanza è decaduto dalla prestazione nel mese di giugno. Tuttavia, per la mensilità di aprile e maggio è stato corrisposto un importo complessivo di 600 euro. In tal caso, la domanda per il bonus è accolta e l’importo erogato è pari al residuo di 400 euro.
> Per approfondire: le misure per gli autonomi
Bonus colf e badanti covid-19: come richiederlo
Con il messaggio 2184 del 26 maggio, l’INPS dà informazioni sulla procedura da seguire per richiedere il bonus. Le domande possono essere presentate online sul sito Inps a partire dal 25 maggio.
La richiesta può essere presentata in modo autonomo, oppure rivolgendosi ai patronati. Nel primo caso, per accedere al servizio online bisogna essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- Pin ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Chi non ce le ha, può fare due cose. Richiedere il PIN all’INPS attraverso il sito internet (utilizzando il servizio “Richiesta PIN”), o rivolgendosi al Contact Center. Oppure richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati.
La domanda per il bonus può essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). In questo caso, però, bisogna essere in possesso del Pin ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di Pin Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.
Se invece non si vuole fare da soli, ci si può rivolgere gratuitamente anche ai patronati, ai quali si può dare il mandato di patrocinio anche in via telematica.
> Per approfondire: le misure per le famiglie previste dal decreto rilancio
Come compilare la domanda per il bonus colf e badanti
All’inizio della procedura, nella pagina del sito Inps dove va presentata la domanda, saranno mostrati all’utente i suoi dati anagrafici. Se non sono corretti, prima di procedere vanno cambiati. Per farlo, però, bisogna accedere all’apposita area “Anagrafica” presente in “MyINPS”. Non è possibile, infatti, aggiornare i dati direttamente dalla pagina della domanda per il bonus.
Superata questa prima fase, il richiedente dovrà dichiarare di:
- Essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro;
- Non aver fruito di alcuna delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia;
- Non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia;
- Non essere titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222);
- Non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
A questo punto, bisogna indicare come si desidera ricevere il bonus, scegliendo tra le diverse opzioni disponibili:
- Bonifico bancario/postale (in questo caso va indicato l’Iban);
- Accredito su libretto postale;
- Bonifico domiciliato.
- Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. In tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale.
L’importante è che l’Iban comunicato sia associato ad un conto intestato a chi richiede il bonus (che verrà verificato dall’Inps prima di emettere l’importo).
Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione. L’invio della domanda potrà essere effettuato (attraverso il tasto “salva e invia”) solo dopo aver dichiarato di avere preso visione della informativa sulla privacy e aver accettato il trattamento dei dati personali per le finalità di istruttoria della domanda.
Dopo che l’utente ha presentato la domanda di indennità, gli sarà rilasciata una ricevuta, che però non contiene ancora la protocollazione della domanda, ma solo un primo identificativo univoco. In ogni caso, anche senza la protocollazione, la domanda va subito in lavorazione.
La ricevuta della domanda protocollata potrà essere scaricata successivamente dal sito Inps, nella stessa sezione dove si è fatta la richiesta. Dopo avere protocollato la domanda, l’Inps invia un messaggio ai recapiti inseriti in fase di richiesta del Pin (SMS/e-mail).
Una volta presentata la domanda, per sapere a che punto è la pratica, si può andare sul sito dell’Inps accedendo alla funzione "Consultazione stato pratica e pagamenti” dove si può anche scaricare la ricevuta della domanda presentata.
I bonus saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili che - lo ricordiamo - ammontano a 460 milioni di euro.
> Tutto quello che c'è da sapere sul taglio del cuneo fiscale
Bonus colf e badanti: la richiesta di riesame della domanda si fa online ma non solo
Nel messaggio 2715 del 7 luglio 2020 l’Inps conferma che l’esito della verifica delle domande per accedere al bonus colf e badanti è stato comunicato tramite SMS ai beneficiari.
I risultati, però, sono disponibili anche sul sito dell’Inps dove è possibile vedere, inoltre, se la domanda è stata respinta e perchè.
Se la persona ritiene che la motivazione del rigetto non sia valida e che, invece, si hanno tutti i requisiti per ottenere il bonus, l’Inps permette di fare domanda di riesame della pratica.
La richiesta di riesame può essere presentata con tre modalità:
- Online, sul sito dell’Inps, allegando anche l’eventuale documentazione che dimostra il possesso dei requisiti per accedere all’indennità.
- Tramite il servizio di Contact Center Multicanale. In questo caso l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.
- Tramite i servizi gratuiti degli Enti di Patronato.
Photocredit: Renate Köppel da Pixabay