Lazio: Misure di sostegno alla natalità nei “piccolissimi comuni”
Descrizione
Modalità di attuazione della misura per il sostegno della natalità e della genitorialità nei piccolissimi comuni del Lazio di cui alla DGR n. 249/2024.
Obiettivo
L’“Addendum all’annualità 2024 del “Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)” per il triennio 2022-24”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, ha previsto, per l’annualità 2024, un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un’unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni).
Beneficiari
I beneficiari del bando sono i “piccolissimi comuni”, ossia quelli aventi popolazione fino a 2.000 abitanti, come risultanti dalla rilevazione ISTAT al 31 dicembre 2022.
I destinatari finali della misura sono:
- a. i nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2024;
- b. i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo comune”.
In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per i cinque anni successivi all’attribuzione del beneficio; le verifiche successive del requisito competono a ciascun comune che, in caso di accertato venir meno del requisito, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Lazio.
Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:
- a. residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della propria residenza in uno di detti comuni;
- b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251) sono equiparati ai cittadini italiani;
- c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000;
- d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
- e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l’obbligo della frequenza scolastica.
Interventi ammissibili
Ai comuni elencati nell’Allegato A alla determinazione (vedi link) saranno erogate le somme a fianco di ciascuno riportate, a valere sulle quali ciascun comune potrà definire – in concreto – l’ammontare del beneficio economico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, n. 249, tra un minimo di euro 500 e un massimo di euro 2.000 e attribuirlo ai nuclei familiari beneficiari attraverso appositi avvisi pubblici o, avendo riguardo alle specifiche situazioni demografiche di ciascuno, secondo modalità “a sportello”, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Nel caso di attribuzione del beneficio attraverso appositi avvisi pubblici, ai fini dell’accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, i comuni potranno adeguatamente valorizzare, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare:
- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
- situazioni di monogenitorialità;
- presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.
Budget e Tipologia di incentivo
Le risorse regionali destinate all’intervento ammontano a un totale di euro 1.300.000 e sono ripartite tra i “piccolissimi comuni” del Lazio secondo le seguenti modalità:
- a. euro 10.000 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 1.000 e fino a 2.000 abitanti;
- b. euro 7.000 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 500 abitanti e fino a 1.000 abitanti;
- c. euro 4.634,15 in favore dei comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti.
Gli elenchi dei comuni appartenenti alle tre categorie sopra individuate sono riportati in calce all’Addendum approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024.
Tempi e scadenze
I comuni che non dovessero utilizzare integralmente le risorse ad essi assegnate entro il 31 dicembre 2024, potranno estendere l’erogazione del beneficio anche alle annualità 2025 e 2026, fermo restando il termine del 31 marzo 2025 per l’invio della rendicontazione delle spese da essi eventualmente sostenute nell’anno 2024 e di una relazione di monitoraggio sull’attuazione della misura, che evidenzi altresì le condizioni che non hanno consentito l’integrale erogazione delle risorse ad assi assegnate. In tal caso, la rendicontazione finale e la relazione descrittiva sopra menzionate dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 marzo 2027.