Agevolazioni Start-up: le novita' del dl 179-2012

InnovazioneLe disposizioni sulle start-up innovative, realtà imprenditoriali a spiccata produzione tecnologica, rappresentano il tentativo del Governo Monti di modernizzare il Paese attraverso l’incentivazione dello sviluppo tecnologico, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e di attrarre capitali e talenti dall’estero. Introdotte con il Decreto crescita 2.0 (Dl 18 ottobre 2012 n. 179), le norme relative alle start-up innovative rappresentano un vero e proprio “regime speciale”: il legislatore ha, infatti, da un lato derogato ad alcune regole proprie del diritto societario, in particolare con riferimento al trattamento delle perdite civilistiche, e dall’altro ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per i soggetti investitori.

Ad oggi, tuttavia, dopo la conversione con modificazioni alla fine del 2012 (L. 17 dicembre 2012, n. 221), il decreto resta privo di regolamenti attuativi e del parere favorevole dell’Unione Europea per entrare a pieno regime operativo. 

Requisiti soggettivi

L’art. 25 del D.L. 179/12 definisce impresa “start-up innovativa” la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o equivalenti comunitarie. La società deve essere residente in Italia, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ed avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia. Le quote o azioni non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e la maggioranza delle stesse e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi.

Nonostante il termine start-up, possono accedere al regime previsto dalla normativa in esame (L. 17/12/2012, n.221) anche le società già operative, se costituite da non più di 48 mesi. In questo caso, le imprese dovranno provvedere nel termine di sessanta giorni dalla data di conversione del decreto a depositare presso il Registro delle imprese una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

La start-up, per espressa previsione di legge, non può derivare da operazioni di fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda.

Requisiti oggettivi

Oggetto sociale prevalente dell’attività (nel decreto originario era esclusivo) deve essere “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”; sul punto, la norma non offre chiarimenti su quali prodotti o servizi si possano considerare come tali.

I requisiti attestanti la mission innovativa, dei quali almeno uno deve essere posseduto, sono individuati in:

  • Destinazione di almeno il 20% della spesa ad attività qualificate di ricerca e sviluppo, identificabili in bilancio nel 20% del maggiore valore tra costi e valore totale della produzione – A e B del conto economico; in assenza di bilancio per il primo anno di vita, si può procedere con dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante. A titolo esemplificativo, oltre a quanto previsto da principi contabili, la legge annovera tra le spese R&S la sperimentazione, la prototipazione e sviluppo del business plan, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nella ricerca, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, mentre sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili;

  • possedere almeno un terzo della forza lavoro costituito da personale in possesso di un dottorato di ricerca, o dottorandi o laureati con attività almeno triennale di ricerca, in Italia o all’estero;

  • essere titolare o licenziataria o depositaria di almeno una privativa relativa ad un’invenzione industriale (brevetti, marchi, ecc.) biotecnologica, a una topografia di prodotto di semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale.

Equiparata alla start-up tecnologica, ma con maggiore appeal per gli investitori, è anche la start-up a vocazione sociale, operante esclusivamente nei settori riconducibili, in prima approssimazione, all’assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, all’educazione, istruzione e formazione ed alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

E’ inoltre previsto che il fatturato della società, a partire dal secondo anno di attività in cui dispone dei requisiti per essere una start up innovativa, non debba superare la soglia di cinque milioni di euro, e che la società non abbia distribuito utili, ne distribuisca utili in futuro.

Incubatori certificati

Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, è introdotta la figura dell’”incubatore certificato”, società di diritto italiano o equivalenti comunitarie che offrono servizi alle start-up disponendo di particolari requisiti (strutture, attrezzature, competenze e relazioni con strutture di ricerca); tali requisiti dovranno rispettare dei valori minimi individuati da un emanando decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Durata del regime agevolativo

Il periodo massimo di permanenza nel regime agevolato per le start-up innovative, che conservano i requisiti richiesti dalla norma, è di 48 mesi dalla data di costituzione. Per le società già operanti, la durata è di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la società è stata costituita entro i due anni precedenti; di tre anni, se la società è stata costituita nei tre anni precedenti; di due anni, se la società è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Deroghe alla disciplina ordinaria

Il legislatore ha disposto una serie di deroghe alla disciplina civilistica, alcune generali, altre riservate esclusivamente alle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Per queste ultime è, infatti, ammessa la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo la creazione di categorie di quote cui attribuire diversi diritti, sul modello delle società per azioni. Le quote potranno non attribuire diritti di voto o attribuirli in misura non proporzionale alla quota posseduta e i diritti di voto potranno essere limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di determinate situazioni non meramente potestative.

Sempre per le Srl, viene operata una specifica deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 cod.civ.), consentendo l’attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori di opere e servizi, includendovi anche i professionisti). Tale deroga è temporanea, in considerazione del limite massimo di 4 anni per l’applicazione del regime delle start-up operative: ne deriverebbe che la start-up innovativa non dovrà più essere proprietaria di proprie quote.

Le suddette quote possono anche essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 30 D.L. 179), anche attraverso l’utilizzo di portali on line (cd. Crowdfunding), in deroga all’art. 2468 del cod. civ., con l’obiettivo di attrarre investitori.

In considerazione della peculiare natura e rischiosità dell’attività esercitata, inoltre, l’art. 26 del decreto introduce una serie di deroghe al regime civilistico delle perdite, a prescindere dalla forma societaria prescelta, disponendo l’estensione di dodici mesi del periodo per il rinvio a nuovo di dette perdite.

In particolare, in caso, invece, di perdite non tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, è previsto un allungamento dei tempi, in quanto la convocazione dell’assemblea per la conseguente riduzione del capitale (in caso non vengano ripianate) viene posticipata al secondo esercizio successivo.

In caso, invece, di perdite che comportano una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, è previsto che l’assemblea, che deve essere convocata senza indugio, possa rinviare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento al minimo legale alla data di chiusura dell’esercizio successivo.

Informate alla medesima ratio sono le disposizioni volute dal legislatore sulle deroghe all’applicazione alle start-up innovative della normativa sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica, nonché la previsione, sempre in tema di crisi dell’impresa, di eventuale assoggettamento alla sola procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012, n. 3) e non anche alle altre procedure concorsuali.

Incentivi all’investimento in start-up innovative

La nuova disciplina delle start-up innovative ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono in tali società negli anni 2013, 2014 e 2015, quali:

  • detrazione Irpef del 19% della somma investita nel capitale di una o più start-up direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative. E’ previsto che l’ammontare non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef degli esercizi successivi, ma non oltre il terzo. L’investimento massimo non può eccedere, per ciascun periodo d’imposta, l’importo di Euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto detratto da parte del contribuente.

  • deduzione Ires, per soggetti passivi d’imposta diversi da imprese start-up innovative, del 20% della somma investita nel capitale di una o più start-up direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo non può eccedere, per ciascun periodo d’imposta, l’importo di Euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto.

Della deduzione Ires non possono beneficiare organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up.

Per gli investimenti in start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione Irpef è pari al 25%, e la deduzione Ires è pari al 27%.

L’efficacia dell’agevolazione è, tuttavia, subordinata al parere favorevole dell’Unione Europea che dovrà verificare la compatibilità di detti aiuti con il mercato comunitario. Inoltre, si è in attesa, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del regolamento attuativo dell’agevolazione in commento.

La remunerazione con strumenti finanziari

Secondo quanto previsto dall’art. 27 del decreto in esame, in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start-up innovative e degli incubatori certificati di quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari, nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito derivante dall’attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L’esenzione opera a condizione che gli strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato.

Inoltre, per garantire alle start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, compresi quelli professionali, è previsto che le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi (c.d. work for equity) resi a start-up innovative e ad incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione.

Viene chiarito che le plusvalenze realizzate mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all’art. 27 restano assoggettate al regime fiscale ordinario previsto dal Testo Unico delle imposte dirette.

La disciplina dei rapporti di lavoro

La disciplina delineata dal decreto sviluppo-bis introduce novità per il ricorso, da parte di queste società, ai contratti di lavoro a tempo determinato, in parziale deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 368/2001.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, infatti, l’art. 28 del decreto ha previsto l’esclusione per i contratti a termine nelle imprese di start-up innovative dall’obbligo di indicazione delle cd. clausole di assunzione. L’esclusione è comunque subordinata alla condizione che le mansioni dedotte nel contratto siano comunque inerenti o strumentali all’oggetto sociale dell’impresa.

Un'ulteriore novità riguarda la durata minima del contratto, che nelle start-up innovative non può essere inferiore a sei mesi. Sulla durata massima, invece, è confermato il termine di 36 mesi, così come previsto dalla disciplina ordinaria. È consentito tuttavia alle start-up innovative di concludere, anche oltre il periodo massimo di 36 mesi, un successivo contratto a termine (che in questi casi richiederà l'assistenza della Direzione territoriale del lavoro) fino al raggiungimento della durata massima complessiva.

Credito d’imposta per personale altamente qualificato

In sede di conversione del decreto, è stato inoltre inserito l’art. 27 bis, in base al quale il personale altamente qualificato, assunto a tempo indeterminato dalla start-up innovativa, determina un credito d'imposta, fruibile dalla società/datore di lavoro, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200mila euro annui per impresa.

Iscrizione al registro delle imprese

Conditio per l’accesso alle agevolazioni previste dalla disciplina delle start-up innovative, è l’obbligo di iscrizione, per le newco o società già costituite e per gli incubatori certificati, in apposita sezione speciale del Registro Imprese (art. 25, co. 8).

Al fine di favorire questa iscrizione, le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, hanno elaborato una guida sintetica, per ora solo ad uso interno ma disponibile nei contenuti, che regola, in attesa del decreto ministeriale di approvazione del modello digitale di domanda da presentare per l’iscrizione nell’apposita sezione speciale, le formalità occorrenti e le indicazioni operative, stabilendo procedure differenti per le società già costituite e per quelle di nuova costituzione.

Le società già costituite possono richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese entro il 17 febbraio 2013. L’iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà a quella già effettuata nella sezione ordinaria del registro. La domanda di iscrizione si presenta utilizzando il modello informatico “S5” ed indicando le informazioni richieste per le Sti (“Start-up Innovative”) nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa. Per le società di nuova costituzione, l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese si aggiunge all’obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria. Per la presentazione della domanda si utilizzano i modelli informatici “S1” ed “S” per quanto riguarda gli aspetti tradizionali ed il modello “S5” per l’iscrizione nella sezione speciale, indicando le informazioni richieste per le Sti nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa.

A decorrere dalla loro iscrizione nella sezione speciale, sia le start-up che gli incubatori sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, e non scontano il diritto annuale fintanto che rispettano i requisiti richiesti. A pena di decadenza, le informazioni prodotte in sede di iscrizione devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi, e, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, il rappresentante legale deve attestare il mantenimento dei requisiti richiesti, depositando apposita dichiarazione presso il Registro Imprese.

Links

Fac-simile Dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa

Guida sintetica - Camere di Commercio