Le FAQ sui finanziamenti alle imprese con il Fondo di garanzia PMI

Fondo di garanzia PMIAggiornato 22 apr 2020 ore 21.55 - 
Nella conferenza “Il Fondo di Garanzia e i finanziamenti per superare l'emergenza Covid-19” sono stati forniti molti chiarimenti dal MISE, dal Fondo di Garanzia e dall'ABI sul funzionamento delle garanzie e dei prestiti alle imprese previsti dai decreti Cura Italia Liquidità. 

Così il coronavirus cambia il Fondo di garanzia per le PMI

Il provvedimenti hanno introdotto importanti novità sulla operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti, con garanzie gratuite fino al 100%. 

Vediamo come funziona praticamente e cosa devono fare le imprese e le banche per accedere ai finanziamenti e alle garanzie.

Indice 

Alla conferenza hanno partecipato: Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale – ABI; Francesca Brunori, Direttore Credito e Finanza – Confindustria e membro del Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia per le PMI; Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche – Confartigianato e membro del Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia per le PMI; Giuseppe Bronzino, Dirigente IV Div. - Autorita' di gestione dei programmi operativi comunitari - MISE e Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia  per le PMI; Gianpaolo Pavia, Responsabile Garanzie – Mediocredito Centrale; Luca La Ragione, Responsabile Sviluppo – Mediocredito Centrale.

Come cambia il fondo di garanzia PMI

Sono numerose le modifiche al Fondo di garanzia PMI introdotte dal decreto liquidità rispetto a quanto previsto nel dl Cura Italia. Tra le modifiche principali:

  • Gratuità dell’intervento del fondo;
  • Estensione alle mid cap: per mid cap si intendono le imprese fino a 499 dipendenti, al di fuori dal perimetro di PMI da norma comunitaria;
  • E’ stato raddoppiato l’importo massimo garantito per impresa: dai 2,5 milioni originari si è passati a 5 milioni di euro;
  • Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell’operazione garantita: si trattava di una sorta di sanzione che prevedeva un pagamento di una commissione pari a 300 euro qualora, successivamente alla concessione della garanzia, non si procedeva al perfezionamento dell’operazione stessa;
  • Valutazione delle imprese: con il decreto di riforma 2019 il Fondo si era dotato di un modello di valutazione che attribuiva una rischiosità, una probabilità di default all’impresa. L’impresa a seconda della “pd” che otteneva poteva essere classificata in fasce che andavano da 1 a 5 (nella quinta fascia andavano le imprese che avevano una probabilità di default superiore al 9.43%). Il Dl liquidità ha previsto che l’accesso al fondo avvenga senza alcun tipo di valutazione dell’impresa, quindi sono ammissibili anche quelle che rientrano in quinta fascia e che quindi prima sarebbero state escluse dall’intervento del fondo. In fase caricamento della richiesta continua ad essere necessaria la trasmissione dei dati economico-finanziari dell’impresa, anche attraverso l'acquisizione automatica dalle banche dati pubbliche; questi dati vengono utilizzati solo per determinare la misura di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio sulla singola operazione finanziaria, mentre il rilascio della garanzia è indipendente da questi dati;
  • Estensione dei criteri di ammissibilità dell’impresa: sono ora ammissibili tutti i beneficiari finali che presentano inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute o sconfinanti, anche se il decreto impone dei limiti temporali: questa classificazione non dev’essere precedente al 31 gennaio 2020. Sono ammissibili anche le imprese che sono ammesse alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione: anche in questo caso c’è un vincolo temporale perchè tale condizione si dev’essere manifestata dopo il 31/12/2019. Escluse le imprese che presentano delle sofferenze alla data di richiesta;
  • Innalzamento delle percentuali di copertura (80% per garanzia diretta, 90% per riassicurazione) per tutte le richieste di garanzia, fermo restando il limite dei 5 milioni di importo massimo garantito per impresa previsto dalla normativa. Prevista un’ulteriore possibilità di innalzamento delle percentuali di copertura quando sarà avviata l'operatività sulla sezione 3.2 del Temporary Framework (quadro temporaneo di flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia) qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
    - la durata dell’operazione non dev’essere superiore a 72 mesi;
    - l’importo dell’operazione, sommato agli importi erogati e garantiti ai sensi della sezione 3.2 del  Temporary Framework, non devono superare
       > il 25% del fatturato del 2019,
       > il doppio delle spese per il personale sostenute nel 2019  (o quelle previsionali in caso di start up) o ultimo bilancio disponibile,
       > importi superiori ai predetti limiti possono essere garantiti ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework solo se, come risultante da dichiarazione dell'impresa, gli stessi sono connessi al fabbisogno dell'impresa per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (12 mesi per le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499).

Fondo di garanzia PMI - slide di Mediocredito Centrale

  • Sospensione del pagamento delle rate/quote capitale o allungamento della scadenza di operazioni garantite (allegato 13bis);
  • Cumulabilità con l'intervento di Confidi o altri fondi di garanzia: la garanzia del Fondo può essere cumulata con la garanzia di un Confidi o altro fondo di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100%. Devono essere rispettate una serie di condizioni:
    - durata massima di 72 mesi;
    - importo massimo pari al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;
    - ricavi del soggetto beneficiario fino a un massimo di 3,2 milioni;
  • Garanzie anche su operazioni già perfezionate presentate in garanzia diretta: la garanzia è rilasciata a condizione che la data di erogazione sia successiva al 31/1/2020 e non sia antecedente alla data di richiesta di ammissione di oltre tre mesi; inoltre, il soggetto finanziatore dovrà comunicare lo sconto applicato sul tasso di interesse a seguito della garanzia concessa; 
  • Garanzia su operazioni di estinzione di finanziamenti non già garantiti dal Fondo: Vengono rese ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca (o banche appartenenti allo stesso gruppo bancario) di operazioni che non erano già garantite dal Fondo, a condizione che vi sia un 10% di credito aggiuntivo rispetto al debito residuo dell’operazione che si sta rinegoziando/consolidando; il 10% di credito aggiuntivo sarà necessario anche per le altre operazioni di rinegoziazioni/consolidamento ai soli fini della concessione della garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework; in caso contrario, la garanzia sarà concessa ai sensi del Regolamento de minimis;
  • Garanzie su portafogli, incremento della copertura (lettera j): la copertura della tranche junior da parte del Fondo può essere incrementata del 50% (esempio 7% di base + 3,5% di incremento) per tutti i portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19 o appartenenti per almeno il 60%, a settori/filiere colpiti dall’epidemia. In presenza di ulteriori garanti sulla tranche junior (ad. Esempio Sezioni Speciali), la copertura verrà incrementata di un ulteriore 20%;
  • Proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi: la misura si applica a tutti gli adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL e per quelli originatisi a partire dalla predetta data;
  • Procedura antimafia: per il rilascio della garanzia non sarà più necessario attendere l’esito della consultazione della Prefettura. La garanzia è concessa al soggetto richiedente senza alcuna condizione; se sussistono cause interdittive, verrà effettuata la revoca dell’agevolazione al soggetto beneficiario e verrà fatta salva l’efficacia della garanzia;
  • Art. 56 del DL Cura Italia: Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, sono state introdotte delle misure specifiche in favore delle imprese:
    a) Divieto di revoca fino al 30/9/2020 delle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
    b) Proroga automatica della scadenza fino al 30/9/2020 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/9/2020;
    c) Sospensione fino al 30/9/2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing  in scadenza al 30/9/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale. 

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Framework temporaneo aiuti di stato - slide di Mediocredito centrale

Disposizioni per il microcredito

Per gli operatori di microcredito di cui all'art. 111 del T.U.B., in possesso dei requisiti di micro - piccola - media impresa, la garanzia del Fondo è concessa:

  • a titolo gratuito;
  • nella misura dell’80% dell’ammontare del finanziamento; 
  • senza valutazione del merito creditizio relativamente alle imprese start-up; 

Innalzato l’importo massimo delle operazioni di microcredito a 40mila euro. Si segnala che, per rendere operativo tale disposto normativo è necessario l'adeguamento del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n.176.

Garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 25mila euro

La lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità), ha introdotto una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del Fondo per permettere a chi svolge attività d’impresa di reperire la liquidità necessaria per far fronte all’attuale emergenza sanitaria.

Fondo di garanzia PMI - slide di Mediocredito Centrale

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. I finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

  • Durata fino a 72 mesi;
  • Il rimborso della quota capitale non deve avvenire prima di 24 mesi;
  • Importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque fino a un limite massimo di 25mila euro: il vincolo dei 25mila euro è per singola impresa beneficiaria. I finanziamenti possono anche essere ripartiti in più tranche;
  • Tasso d’interesse calmierato, che deve contemplare solo costi di gestione e istruttoria della pratica e non può essere superiore  a un cap fissato dal decreto.
  • Premio di garanzia calmierato, in caso di Riassicurazione/Controgaranzia, che deve contemplare solo costi di gestione e istruttoria della pratica

Per le operazioni di cui alla lettera m), tutto ciò che è contenuto nell’allegato 4bis è responsabilità dell’impresa. Nel modulo di domanda che è trasmesso dal soggetto richiedente tramite la piattaforma si riportano tutte le dichiarazioni fatte dall’impresa, cui se ne aggiungono altre di competenza del soggetto che presenta la domanda.  

 In caso di controllo documentale, qualora si riscontri che l’impresa ha dichiarato qualcosa di non veritiero si procederà con revoca dell’agevolazione; qualora invece sia il soggetto richiedente a dichiarare qualcosa di non veritiero si avvierà il procedimento di inefficacia della garanzia.

Presentazioni del Fondo di Garanzia

> Mediocredito centrale: Il Fondo di garanzia per le PMI, le misure introdotte per superare l’emergenza COVID-19

Mediocredito centrale: Il Framework temporaneo nell’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI 

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Domande e risposte

Le risposte ai dubbi frequenti sul funzionamento del Fondo di garanzia PMI alla luce delle novità  introdotte dal decreto Liquidità e dal  framework temporaneo sugli aiuti di stato approvato dalla Commissione europea.

Finanziamenti fino a 25mila euro per impresa

L’impresa può ricorrere per più tranche? 

Fatto salvo il rispetto del 25% del fatturato, l'importo totale (quindi il più basso tra il 25% del fatturato e i 25mila euro) può essere raggiunto attraverso diversi finanziamenti. Ad esempio, uno da 10mila euro e uno da 15mila.

Se i 25mila euro sono inferiori al 25% del fatturato, l’impresa può chiedere un’altra garanzia, non al 100% ma eventualmente al 90%? 

Sì, tutto quello che non può essere ammesso ai sensi della lettera m, e quindi alle garanzie al 100%, può essere ammesso comunque al fondo di garanzia al 90% qualora si rientri nei parametri del framework, all’80% qualora non ci si rientri e si debba andare in “de minimis” o in regime d’esenzione. 

La garanzia del fondo è automatica e senza valutazione. Ma la banca è tenuta a concedere il finanziamento fino a 25mila euro?

Dal decreto non discende un obbligo per la banca a realizzare l’operazione di finanziamento. La banca deve svolgere un’istruttoria, semplificata rispetto al normale, per verificare che dal punto di vista formale la richiesta sia completa, che il cliente non sia in sofferenza e che rispetti gli altri requisiti di ammissibilità stabiliti al comma 1, lettera g), dell'articolo 13 del DL Liquidità. Benché l’istruttoria sia semplificata, potrebbe anche avere esito negativo.

Per quanto riguarda il calcolo del fatturato per determinare l’importo massimo del finanziamento di 25mila euro: come ci si comporta nel caso delle imprese a regime di contabilità semplificata e, in particolare, quali sono le dichiarazioni fiscali che vanno presentate?

Facciamo riferimento a un concetto civilistico di fatturato, quindi parliamo di ricavi. Per quanto riguarda la lettera m, fatta salva l’eccezione per le imprese costituite nel 2019, si fa riferimento all’ultimo bilancio depositato, per le società di capitali, o l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Se ancora non sono disponibili i dati ufficiali del 2019 ci si può basare su quelli del 2018.

Per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro si può indicare come motivazione semplicemente “liquidità”?

Sarebbe preferibile una descrizione sintetica della finalità per cui si richiede il finanziamento: è sufficiente indicare cosa l’impresa farà con questa liquidità (pagamento del personale, scorte…) 

Indicazione del concetto di nuovo finanziamento: per l’esposizione complessiva del cliente occorre far riferimento solo ai crediti di cassa o anche ai crediti di firma?

La formulazione è piuttosto ambigua e lascia spazio a diverse interpretazioni. Si può considerare l’intero importo dei crediti concessi a quell’impresa, ma occorrono conferme su questa interpretazione da parte del Mise. 

Se un’impresa ha ottenuto una garanzia prima del Dl liquidità, ma di importo inferiore ai livelli ora consentito dal decreto, può elevare questa copertura anche fino al 100%? Come interpretare la lettera p del decreto, che consente di garantire operazioni già erogate con la condizione di una revisione del tasso? Ciò vale anche nel caso in cui ci fosse una garanzia precedente, ma di importo inferiore?

Non sono previsti innalzamenti automatici delle coperture relative a garanzie già concesse.

Ai fini della copertura al 100% prevista al comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del DL Liquidità è necessario presentare una nuova domanda di garanzia su un nuovo finanziamento.

I finanziamenti già erogati (da non più di 3 mesi e comunque non prima del 31 gennaio 2020) possono essere garantiti a condizione che il soggetto finanziatore informi il gestore riguardo lo sconto applicato sul tasso d’interesse grazie alla garanzia concessa sul finanziamento stesso. 

Altra questione è l’eventuale rinegoziazione del finanziamento. Quando parliamo di rinegoziazione possiamo far riferimento anche a finanziamenti erogati 1 o 2 anni fa: in questo caso è necessario, qualora quel finanziamento non sia già garantito dal fondo, erogare questa liquidità aggiuntiva in misura almeno pari al 10%. Si fa presente, comunque, che i finanziamenti di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del DL Liquidità non possono essere finalizzati alla rinegoziazione di finanziamenti in essere.

Per gli importi superiori a 25mila euro, con garanzia al 90%, il finanziamento può essere allungato oltre il periodo dei 6 anni? 

Finché si rispettano i paletti imposti dal Decreto legge e soprattutto dal Temporary Framework  si può avere una garanzia al 90%. Qualora l’impresa abbia necessità di un finanziamento a 10 anni anziché 6, resterà ammissibile al Fondo ai sensi del regolamento de minimis o di esenzione (Reg. 651/2014). 

Il preammortamento di 24 mesi è previsto solo per i finanziamenti fino a 25mila euro o anche per altre tipologie? 

Il preammortamento riguarda solo i finanziamenti garantiti fino a 25mila euro.

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Allegato 4

Per le imprese in contabilità semplificata che non hanno lo stato patrimoniale è sufficiente un’autocertificazione?

Anche per queste imprese si dovrebbe indicare il totale attivo, facendo riferimento non al bilancio, ovviamente, ma ad altra documentazione contabile. Tuttavia può non essere necessario indicare il totale attivo qualora siano già rispettati i limiti in termini di numero di dipendenti e fatturato. 

La scheda 2, relativa alla definizione dei parametri dimensionali, dev’essere compilata anche dai professionisti?

Può non essere compilata se il beneficiario finale è un professionista.

Ci sarà una semplificazione dell’allegato 4?

MCC sta lavorando alla pubblicazione di un nuovo allegato 4, che dovrà essere modificato e integrato ai fini dell'avvio dell'operatività ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework. In particolare, le imprese avranno in riferimento al regime di aiuti su cui richiedere la concessione della garanzia del fondo una terza opzione che si aggiunge a quelle esistenti: ad oggi hanno solo il “de minimis” ed il regolamento di esenzione, a questi due regimi si aggiungerà quello previsto dal  framework temporaneo, con tutto ciò che prevede il framework in termini di requisiti.

Garanzie al 90%

Per le garanzie al 90% (DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera c), si prevede che l’importo del finanziamento garantito non possa superare il doppio della spesa salariale, il 25% del fatturato o il fabbisogno per costi di capitale d’esercizio e costi d’investimento. Questi tre requisiti sono alternativi?

L’impresa sceglie, sottoscrivendo l’allegato 4, indicando il regime su cui ricevere la garanzia del fondo. Quello che l’impresa andrà a dichiarare è il rispetto o meno dei primi due limiti, che fanno riferimento alla documentazione contabile. Qualora l’importo dell’operazione finanziaria, sommata alle altre operazioni finanziarie garantite ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework, dovesse essere superiore a questi due limiti sarà necessaria una dichiarazione ulteriore da parte dell’impresa, e dovrà essere presentata dal soggetto richiedente sul modulo di domanda. 

Per le garanzie al 90% (DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera c), il limite del 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019: cosa succede se non c’è il bilancio 2019? 

Qualora non fosse disponibile il bilancio 2019 si fa riferimento al dato di bilancio ammesso ma non ancora depositato, alla dichiarazione fiscale trasmessa o per cui c’è già stato un impegno alla trasmissione da parte del soggetto incaricato dall’impresa. Qualora anche questi dati non fossero disponibili si fa riferimento ad un prospetto contabile che l’impresa mette a disposizione del soggetto richiedente.

L’altro limite è dato dal fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per i costi di investimento nei 12 mesi successivi per le mid cap e 18 mesi per le PMI, come risultante da autocertificazione. Cosa si intende fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per i costi di investimento? Cosa va incluso nella spesa salariale (anche co co co, interinali, compensi degli amministratori, tfr…)? 

Per quanto riguarda le spese del personale si fa riferimento al totale delle voci che si trovano sul conto economico che fanno riferimento a tali spese, al lordo di contributi e tutte le altre voci che la compongono. 

L'impresa non dovrà definire un importo esatto del fabbisogno di liquidità per i successivi 18 mesi, ma dovrà dichiarare che  l’operazione finanziaria per cui richiede la garanzia del fondo rientra in un piano di copertura del proprio fabbisogno e di rientrare in alcune specifiche fattispecie. 

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Mid cap

Come si calcola il limite dei dipendenti (499), va tenuto conto anche delle imprese del gruppo e delle unità lavorative annue?

Nel decreto non c’è alcun riferimento a imprese collegate o associate né a ULA, quindi interpretiamo la normativa alla lettera, calcolando solo i dipendenti senza riferimenti alla normativa UE.

Nella contabilizzazione vanno ricompresi solo i dipendenti in senso proprio o anche gli imprenditori, i soci e i collaboratori familiari?

Per quanto riguarda la definizione di mid cap si fa esclusivamente riferimento ai dipendenti.  Per quanto riguarda la collocazione dell’impresa nel parametro di PMI, ovviamente continua a dover essere applicata la normativa comunitaria. 

Tasso d’interesse e cumulabilità

Per quanto riguarda i finaziamenti di cui alla lettera m) il tasso d’interesse è effettivo o dev’essere inteso come tasso d’interesse nominale? Può essere anche variabile?

Si tratta di taeg non taen, quindi di un tasso effettivo. Il DL non esclude la possibilità di un tasso variabile. 

Possibile cumulare garanzie del fondo con quelle dei fondi pubblici che spesso i Confidi hanno tra le loro dotazioni?

Questa possibilità è descritta nel comma 4 dell’art. 13 del dl Liquidità, in cui si fa riferimento esplicito al fatto che la garanzia del fondo possa essere cumulata con una garanzia di confidi a valere su risorse nazionali, regionali, camerali. Va precisato però che il comma 4 non è stato oggetto di autorizzazione da parte della Commissione europea. 

Un’azienda che fattura 300mila euro può chiedere 25mila euro con garanzia al 100% e poi ulteriori 50mila euro con garanzia 90+10%? 

Assolutamente sì. Fatti salvo il 100% sui primi 25mila euro, poi la garanzia del fondo potrà arrivare al 90%. A questo 90% potrà essere aggiunta anche una garanzia del 10% sul confidi sul patrimonio, sulle risorse proprie. Questa possibilità è concessa solo per le imprese con fatturato non superiore a 3,2 milioni e comunque in misura non superiore al 25% del fatturato.

Quando interviene un Confidi, sia nella forma della riassicurazione 100% sui 25mila euro sia nelle altre forme previste dalle altre misure, come funziona il meccanismo?

Sulle operazioni fino a 25mila euro il Confidi dà una propria garanzia del 100% ed è riassicurato e controgarantito dal fondo al 100%. In tutti gli altri casi la percentuale di copertura massima è 90% qualora si rientri nel framework, o 80%: nel primo caso il fondo può arrivare ad una riassicurazione e controgaranzia del 100%, nel secondo caso il fondo può arrivare una riassicurazione e controgaranzia del 90%.

La commissione è da considerare annuale a copertura dei costi di istruttoria?

Il decreto non dà precise indicazioni, dice che la commissione di garanzia deve tener conto dei costi d’istruttoria e di gestione.  Non ci sono riferimenti temporali.  

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Rinegoziazione e consolidamento

Le operazioni di rinegoziazione e consolidamento possono riguardare anche operazioni a breve? 

Le rinegoziazioni e consolidamenti su passività a breve termine sono fattibili. 

Caratteristiche dei finanziamenti e delle imprese

Il plafond massimo di 5 milioni è da intendersi per impresa o per gruppo? 

L’importo massimo garantito dei 5 milioni è per impresa, e ci si può arrivare anche con più domande fatte da diversi soggetti finanziatori o garanti.

Come viene verificato lo stato di difficoltà dell’impresa a causa dell’emergenza covid?

La normativa prevede, in alcuni casi (ad esempio lettera m)), che venga acquisita una dichiarazione da parte del soggetto beneficiario con la quale il medesimo dichiara di aver subito danni alla sua attività a causa dell'epidemia di COVID-19. Si tratta banalmente di un'autocertificazione che poi non sarà oggetto di verifiche. Da non confondere con il requisito di impresa non rientrante tra le "imprese in difficoltà" ai sensi del Reg. 651/2014, dichiarato dall'impresa nell'Allegato 4bis tramite il richiamo al rispetto dei quanto previsto dalla Sezione 3.1 del Framework temporaneo; per le operazioni finanziarie non rientranti nella lettera m), tale requisito non è autocertificato dall'impresa.

Se una certa operazione di finanziamento non rientra nel temporary framework continua ad essere utilizzato il modello di valutazione del fondo?

I finanziamenti che non rispettino il temporary framework possono accedere al fondo di garanzia sulla base del regime de minimis o del regime di esenzione e comunque sono ammissibili senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.

Le garanzie della lettera e), rinegoziazioni, ed m), finanziamenti fino a 25 mila euro, si possono concedere anche alle imprese con esposizioni classificate UTP dopo il 31 gennaio 2020 o che abbiano avviato accordi di ristrutturazione, concordati in continuità o piani attestati ai sensi della lettera g) dopo il 31 dicembre 2019?

Quelle previste dalla lettera g sono condizioni che si applicano in toto all’operatività del fondo. 

Se un’impresa è classificata come inadempienza probabile per una banca ma non per altre, le altre possono chiedere la garanzia?

Sulle sofferenze si fa riferimento all’intera esposizione dell’impresa sul sistema bancario. Per quanto riguarda inadempienze probabile, posizioni classificate come scadute o sconfinanti e crediti deteriorati si fa riferimento solo alle posizioni dell’impresa nei confronti dello stesso soggetto finanziatore. 

Le banche hanno l’obbligo di verificare che le imprese siano da considerarsi in difficoltà ai sensi della normativa europea?

Per quanto riguarda i finanziamenti fino a 25mila euro,   è il soggetto beneficiario finale che dichiara di non essere in difficoltà tramite il richiamo al rispetto dei quanto previsto dalla Sezione 3.1 del Framework temporaneo.

Negli altri casi, il soggetto richiedente deve verificare che l'impresa abbia questo requisito. 

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Startup

Come funziona l’accesso al fondo per le startup? Un’impresa neo costituita (dopo l’emergenza) può beneficiare delle misure?

Vale l’impianto delle disposizioni operative del Fondo: le startup continuano ad avere la strada privilegiata che avevano in precedenza. A tali disposizioni si aggiunge la possibilità in alcuni casi di un'ulteriore innalzamento della copertura al 90% qualora siano rispettate le condizioni per poter accedere a una garanzia del fondo ai sensi del framework temporaneo.

Anche le "operazioni di importo ridotto", qualora siano rispettati i requisiti del framework, potranno essere garantite al 90% anziché all’80%. 

Discorso a parte per il rischio tripartito, che ha una struttura che non permette modifiche all’impianto delle coperture. L’operazione rimane la stessa, con il Confidi che copre il 67% e ottiene una riassicurazione pari al 50%, in maniera tale che ci sia una tripartizione più o meno perfetta del rischio tra i soggetti coinvolti. Anche questa struttura si potrà poggiare sul framework temporaneo  qualora l’operazione e l’impresa abbiano i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del suddetto framework.

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La registrazione della conferenza