Covid-19, Decreto liquidita’: cosa c’e' per export e internazionalizzazione

Coronavirus, Decreto liquidità: Sace - internazionalizzazione: lPhotocredit: postcardtrip da PixabayLa Camera ha modificato alcuni aspetti delle misure per l’export previste dal Dl liquidità, lasciando comunque inalterato il sistema di co-assocurazione Sace-Stato che libera 200 miliardi di euro per sostenere l’internazionalizzazione. Previsto anche un credito d’imposta per le fiere.

> Cosa prevede il Decreto Liquidità

Varato il 6 aprile dal governo, il Dl liquidità è nato con l’obiettivo di mettere immediatamente in campo misure per sostenere adeguatamente l’accesso al credito da parte delle imprese. Sul fronte “internazionalizzazione” il decreto riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da Sace, estendendo e potenziando i compiti della Società. 

In particolare si prevede che Sace favorisca l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.

Durante il passaggio alla Camera, oltre ad introdurre un credito d’imposta per le fiere, i deputati hanno precisato che, ai fini dell'internazionalizzazione, sono da considerare strategici la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del made in Italy, i congressi, le camere di commercio italiane all'estero, e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

> Cosa prevede il decreto rilancio per l'export

Dal 2021 arriva un nuovo sistema di co-assicurazione 

Tra le misure più rilevanti in materia di export previste dal decreto, figura senza dubbio l'introduzione - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - di un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti:

  • Per il 90% dallo Stato;
  • Per il restante 10% da SACE stessa. 

I limiti cumulati all’assunzione di impegni da parte di Sace e dello Stato saranno definiti in legge di bilancio, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione.

Il nuovo sistema prende forma anche perchè, negli ultimi anni, sono aumentate le richieste di assicurare operazioni di ammontare molto elevato e ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, ma che Sace non era in grado di assicurare.

Garanzie alle banche per 200 miliardi finanziamenti alle imprese

Per sostenere e rilanciare l’economia il decreto introduce anche una nuova forma di operatività di Sace. In particolare, la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie in qualsiasi forma in favore delle banche (ma anche in favore di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia) per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. 

Sugli impegni assunti da Sace opera la garanzia statale.

Per le operazioni a rischio concentrazione serve prima l’ok del Ministero

Quando però le garanzie e le coperture assicurative possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da Sace e dal Ministero dell’economia (Mef), il loro rilascio deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero.

Un nuovo Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato per l’export

Per assicurare adeguata copertura agli interventi previsti, il decreto prevede anche l’istituzione di un nuovo Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato che sarà:

  • Gestito da Sace, che opererà secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio;
  • Alimentato con i premi riscossi da Sace per conto del Mef (al netto delle commissioni trattenute da Sace).

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Tempistiche

Il decreto prevede che gli impegni assunti e le operazioni deliberate da Sace, nonché le garanzie statali rilasciate dallo Stato nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020.

Con decreto del Mef può poi essere riassicurato il 90% degli impegni assunti da Sace nel periodo tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.

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I rapporti tra SACE e il Ministero dell’economia

Il Decreto prevede anche la stipula di una convenzione di 10 anni tra SACE e il MEF che disciplinerà, tra gli altri, i seguenti aspetti:

  • Lo svolgimento da parte di SACE dell’attività istruttoria delle operazioni; 
  • Le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE quando non è prevista l’autorizzazione preventiva del MEF;
  • La gestione degli impegni assunti (inclusi l’esercizio delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l’attività di recupero dei crediti); 
  • Le modalità di gestione del Fondo da parte di SACE; 
  • L’eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione

Il Decreto prevede, infine, anche l’istituzione di un “Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione” composto da rappresentanti del MEF, della Farnesina, del MISE, del MIPAAF e della Difesa.

Compito del Comitato è quello di deliberare il piano annuale di attività che definisce l’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l’importo delle operazioni da sottoporre all’autorizzazione preventiva del MEF, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”).

Credito d’imposta per le fiere

Nella legge di conversione del decreto, è spuntato anche un nuovo articolo a sostegno delle fiere, il 12-bis. 

I parlamentari, infatti, hanno esteso il credito d’imposta a 30% previsto dal dl 34- 2019, anche per le spese sostenute dalle imprese per partecipare a fiere all’estero che sono state cancellate a causa del coronavirus.

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