Coronavirus: cosa c'e' per le imprese nel decreto Cura Italia
Accesso semplificato al Fondo di garanzia PMI, mutui e prestiti sospesi, incentivi e crediti d’imposta. Sospesi anche i pagamenti dei finanziamenti per le aziende beneficiarie della Nuova Sabatini. Pronti 50 milioni per le imprese che vogliono produrre mascherine. Tutte le misure per aiutare le imprese a far fronte all'emergenza coronavirus contenute nel decreto Cura Italia (dl 18/2020).
> Cosa prevede il decreto Cura Italia
Il decreto Cura Italia concede una serie di aiuti immediati per imprese, lavoratori e famiglie, approvato in via definitiva dalla Camera il 24 aprile. Vale 25 miliardi ed assomiglia molto a una Manovra di bilancio. Del resto, lo stesso premier Giuseppe Conte nel presentarne i contenuti l’aveva definito “una manovra poderosa”.
Fondo di garanzia PMI a maglie più larghe
In primis, viene semplificato l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Per 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) la garanzia è gratuita e si alza l’asticella dell’importo massimo garantito per singola impresa.
Le novità apportate dal decreto 49 del Cura Italia:
- L'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro;
- Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);
- Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;
- È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;
- Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo);
- La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti oggetto di moratoria.
Ma le modifiche maggiori al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono state apportate successivamente, con il cosiddetto decreto Liquidità.
Per questo, l'articolo 49 del Cura Italia nella conversione in legge è stato abrogato dall'articolo 13 del dl Liquidità che ha introdotto una nuova disciplina transitoria (fino al 31 dicembre 2020), maggiormente implementativa dell’intervento del Fondo di garanzia PMI in favore delle imprese, anche alla luce della normativa sugli aiuti di Stato.
Revoche e proroghe per mutui e prestiti
Per dare un’iniezione di liquidità il decreto Cura Italia prevede revoche e proroghe sul fronte prestiti e mutui.
L’articolo 56 del decreto 18/2020 prevede che, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione di una serie di misure di sostegno finanziario:
- non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito "a revoca", nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020. La disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Escluse le aziende le cui esposizioni debitorie siano classificate come deteriorate.
Sospese inoltre le rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà: misura estesa anche agli autonomi, senza necessità di presentare l'Isee. Il sostegno alla liquidità prevede l'uso di strumenti come il Fondo Gasparrini, attualmente riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che presentano autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per l'emergenza.
> Per approfondire: moratoria prestiti e mutui per imprese e partite IVA
Mediocredito centrale ha attivato un servizio a distanza per la raccolta via mail delle richieste di sospensione delle rate dei finanziamenti da parte delle micro, piccole e medie imprese e dei mutui prima casa da parte di privati (lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti).
Per richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020 occorre scaricare il modulo (Clicca qui), compilarlo ed iniviarlo tramite firma digitale o - in assenza di firma digitale - con firma olografa, scannerizzarlo in formato PDF unitamente al documento di identità in corso di validità. Il modulo va inviato via mail con oggetto “comunicazione di adesione alla sospensione rate per emergenza COVID 19” a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nuova Sabatini: sospesi i pagamenti dei finanziamenti
Disposta anche la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l'acquisto dei beni strumentali.
I contributi agevolativi alle imprese concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari della Nuova Sabatini non subiranno variazioni e continueranno pertanto ad essere erogati.
CDP coprirà le spalle delle grandi imprese
L'articolo 57 stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.
A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
Incentivi alle imprese per produrre mascherine e non solo
Invitalia mette a disposizione 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza. Gli incentivi sono previsti da un'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri del 23 marzo, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 24 marzo 2020.
Lo sportello per la presentazione delle domande si apre il 26 marzo. Possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull’intero territorio nazionale, che dovranno realizzare un programma di investimenti di valore compreso tra 200mila e 2 milioni di euro, che sarà agevolato fino al 75% con un prestito senza interessi (tasso zero).
Previsto un sistema di premialità legato alla velocità di intervento, che trasforma il mutuo in fondo perduto al 100% se si conclude l’investimento in 15 giorni; al 50% se si conclude in 30 giorni; al 25% se si conclude in 60 giorni.
All’ammissione del progetto è previsto inoltre un anticipo immediato del 60% delle agevolazioni, concesse senza garanzie.
> Per approfondire: Incentivi alle imprese per produrre mascherine e dispositivi medici
Credito d’imposta per affitti di botteghe e negozi e per sanificare gli ambienti di lavoro
Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per il 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.
Il decreto Cura Italia prevede inoltre un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Il bonus è rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, ed è pari al 50% delle spese sostenute e documentate, fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Il decreto legge n. 23 del 2020, meglio noto come decreto Liquidità, estende il credito d’imposta all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani e i disinfettanti.
Prorogati a giugno i termini per accedere al Fondo indennizzo risparmiatori
Il decreto Cura Italia ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di rimborso dei risparmiatori.
Slitta infatti al 18 giugno 2020 la deadline per l'invio della domanda al Fondo Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), lo strumento istituito presso il Ministero dell'economia (MEF) e che è chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Originariamente, infatti, la domanda di indennizzo poteva essere presentata dal 22 agosto 2019, per i 180 giorni previsti dalla normativa. In considerazione dell'emergenza Coronavirus, però, il Governo ha ampliato la finestra per presentare le domande, fissando il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020.
Il FIR - lo ricordiamo - indennizza le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.
Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro "successori" e "familiari" (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.
Agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
Le DTA diventano crediti d’imposta
Le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione. Ma anche alle eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile.
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura
L’articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30mila euro;
- i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. Le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.
Più risorse per i contratti di sviluppo
Il Decreto Cura Italia mette a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico altri 400 milioni per rifinanziare i contratti di sviluppo delle imprese, che favoriscono la realizzazione di grandi programmi di sviluppo composti da uno o più progetti d’investimento (in ricerca, sviluppo e innovazione) finanziabili in vari settori, tra cui l’industria. Il Ministero dello Sviluppo Economico può sottoscrivere specifici “Accordi di programma” o “di sviluppo” e cofinanziare singole iniziative.
Contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi
L'articolo 51 del decreto Cura Italia consente ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco. Estesa a tale Organismo la disciplina applicabile all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, per effetto di tale estensione viene previsto che l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco dei confidi, anche nei rapporti con i terzi, sia disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato, mentre viene esplicitamente esclusa l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.
> Decreto Cura Italia: decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020