Manovra: Mezzogiorno, dal bonus investimenti al fondo Cresci al Sud
Oltre a prorogare e allargare il raggio di una serie di bonus previsti per le imprese del Mezzogiorno, in Manovra spunta "Cresci al Sud", un nuovo fondo per far crescere le PMI nelle 8 Regioni interessate.
> Il testo della legge di bilancio 2020
Diversi commi della Manovra 2020 sono interamente dedicati alle misure per il Sud Italia, con una serie di misure per favorire gli investimenti delle imprese in queste zone.
Cresci al Sud: cos'è e come funziona
Partiamo dalla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. Dopo Resto al Sud, l’incentivo per coprire i costi di avvio delle nuove imprese da parte degli under 46 - esteso con il decreto sisma anche ai Comuni del cratere sismico 2016 e 2017 - il Governo propone una misura complementare per far crescere le imprese del Mezzogiorno.
Si tratta di Cresci al Sud, il fondo a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si parte con una dotazione di 250 milioni tra il 2020 e il 2021 (rispettivamente 150 il primo anno e 100 il secondo) provenienti dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Per garantire tali risorse la Manovra annulla il piano da 300 milioni per l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nelle Zone economiche speciali, previsto dal decreto Crescita, che di fatto ancora non aveva preso il via.
Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate dagli investitori privati, che saranno individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.
La gestione è affidata ad Invitalia, che può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
Nuova Sabatini: contributo più alto per le imprese del Sud
Per rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si allarga il perimetro della Nuova Sabatini: la maggiorazione del contributo statale prevista se si tratta di investimenti 4.0 sale dal 30 al 100%. A disposizione, 60 milioni dal 2020 al 2025 (12 milioni di euro per il 2020, 11 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 4 milioni di euro per l’anno 2025).
Il 25% delle risorse è destinata alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Proroga di un anno, quindi al 31 dicembre 2020, per il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Previsto dalla Legge di Stabilità 2016, il bonus doveva scadere a fine anno. Per il 2020 la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'agevolazione è 617 milioni di euro.
Nuove modifiche al Piano Sviluppo e coesione
Per accelerare la spesa dei fondi nazionali destinati alla coesione territoriale il decreto Crescita aveva sostituito la molteplicità di Programmi finanziati dal FSC con un unico Piano Sviluppo e Coesione per ciascuna amministrazione.
Ora la Legge di Bilancio rimette mano ad alcuni aspetti di questa semplificazione. La Manovra prevede che in sede di prima approvazione, i Piani sviluppo e coesione potranno contenere:
- a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario;
- b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al DEF 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
Le risorse eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, saranno riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle “missioni”. Tali risorse possono finanziare i Contratti istituzionali di sviluppo e la progettazione degli investimenti infrastrutturali.
Contributo per infrastrutture sociali
Per incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è assegnato un contributo pari a 300 milioni per il periodo 2020-2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Nuove risorse per le aree interne e rafforzate le ZES
Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, è incrementata la dotazione del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 16 aprile 1987 di 90 milioni di euro (30 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2022).
Previsto inoltre il rafforzamento delle Zone economiche speciali (ZES): la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo della ZES, cioè di presidente dell’organo che amministra le Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo. Viene inoltre esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle ZES.
Il regime delle ZES è inoltre esteso alle cosiddette ZLS, zone logistiche semplificate: estendsi quindi i benefici di carattere fiscale previsti originariamente solo in capo alle ZES.
Clausola del 34%
Si tratta del criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in base al quale che le Amministrazioni centrali dello Stato si debbano conformare all'obiettivo di destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (corrispondente, cioè, 34% degli stanziamenti) o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.
La Legge di Bilancio interviene sulle modalità di definizione della cosiddetta “clausola del 34%” ai fini della destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie in conto capitale, in proporzione alla popolazione di riferimento.
La Manovra 2020 sopprime la norma che prevedeva l’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui stabilire le modalità per verificare l’attuazione delle disposizioni e l’andamento della spesa erogata.
Con le modifiche apportate, inoltre, l’unico criterio di riferimento per l’assegnazione differenziale delle risorse in favore del Mezzogiorno è quello della popolazione, escludendo pertanto la possibilità di indicare “altro criterio relativo a specifiche criticità”.
Non si prevede più l’individuazione annuale dei programmi di spesa in conto capitale interessati dall'applicazione della regola del 34%.
Per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione differenziale, non si fa più riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale, in quanto la nuova formulazione considera, ora, le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati.
Si conferma quindi l’esclusione, dalla regola del 34%, delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) e dal relativo cofinanziamento nazionale, in quanto assoggettate a specifica chiave di riparto (80% al Sud e 20% al Centro Nord).
Prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale identificati.