Legge Bilancio 2018 - web tax, imposta su transazioni digitali
Aggiornato il 2 gennaio 2018. In Gazzetta ufficiale la legge di Bilancio 2018, che introduce la web tax, l'imposta sulle transazioni digitali rivolta alle imprese non residenti in Italia.
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La legge di Bilancio 2018 - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2017 - introduce la web tax, l'imposta per tassare l'economia digitale, che sarà introdotta dal 1° gennaio 2019.
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Web tax, di cosa si tratta
Per web tax si intende un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 1 e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
In linea generale, si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
Le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici saranno individuate più in dettaglio con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018.
L'aliquota della web tax è pari al 3% sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.
La web tax non si applica a:
- soggetti che hanno aderito al regime forfettario,
- soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Le imprese agricole rientrano nel perimetro dell’imposta.
L'imposta viene prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino, con apposite formalità, di non superare i limiti delle 3.000 unità di transazioni. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
Nel testo definitivo della legge di bilancio sono stati eliminati sia il credito d’imposta riconosciuto alle imprese residenti che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate.
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