Contributi in regime De Minimis a 500mila euro con il DPCM 03-06-2009

 Dopo l'autorizzazione concessa a fine maggio da parte della Commissione Europea, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 con le direttive per gli enti che intendono applicare il regime di aiuti di stato cosidetto "de minimis" secondo quanto stabilito a fine 2008 per fronteggiare la crisi economica con il Recovery Plan: invece di 200mila euro, le imprese potranno usufruire di contributi a fondo perduto fino a 500mila nel triennio 2008-2010.

Il decreto prevede che le amministrazioni possono concedere alle imprese gli aiuti di Stato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 (e successive modifiche) - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

A tal fine, le amministrazioni devono verificare  che le imprese beneficiarie:

  • non versavano in condizioni di difficolta' alla data del 30 giugno 2008.
  • non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Lo stato di difficoltà si verifica se:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

La Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 prevede che "un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali:

  • il livello crescente delle perdite,
  • la diminuzione del fatturato,
  • l'aumento delle scorte,
  • la sovracapacità,
  • la diminuzione del flusso di cassa,
  • l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi,
  • nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività."

Una piccola o media impresa - PMI - costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non si trovi assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza (fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Per concedere i contributi le amministrazioni devono assicurare che gli aiuti:
a) siano in forma di regime;
b)
siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 :

  • gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
  • gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
  • gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia:
    i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure
    ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
  • gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata. 
  • Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento (800/2008). Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

c) venga acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche' su altri aiuti. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio 2008-2010 non superi l'importo di 500.000 euro e che tale limite massimo sia calcolato al lordo delle imposte dovute.

Le imprese che operano nei seguenti settori non possono essere ammesse al regime:
a) pesca;
b) produzione primaria di prodotti agricoli;
c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, limitatamente alle ipotesi in cui:

  • l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero
  • l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Non possono essere concessi contributi anche quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati (perché limitano la concorrenza).

Garanzie
Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, le amministrazioni concedenti devono assicurare le seguenti condizioni:

a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie deve essere conforme alle comunicazioni e regolamenti comunitari. Detto premio puo' essere ridotto, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti:
  • 25% per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio;
  • 15% per le imprese di grandi dimensioni;
b) l'importo massimo del prestito non deve superare, per le imprese costituite entro il 1° gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attivita';
c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;
d) la misura della garanzia non supera il 90% del prestito per tutta la durata del prestito.

Tassi di interesse agevolati

Per prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, le condizioni da rispettare prevedono che:
a) il tasso d'interesse non e' inferiore a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, piu' il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario;
b) il metodo di calcolo di cui alla lettera a) e' applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.

Prodotti verdi
E' consentita la riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati per investimenti destinati ad un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, se le amministrazioni concedenti assicurano che

  • l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e
  • la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra.
La riduzione del tasso di interesse e' fissata al 25%, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50%, per le piccole e medie imprese e puo' essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.


Capitale di rischio
Per gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese vanno rispettate le seguenti soglie:
a) le tranche massime di investimento non devono superare 2,5 milioni di euro l'anno, per ogni impresa beneficiaria;
b) almeno il 30% del finanziamento deve provenire da investitori privati, quale che sia la zona in cui e' situata l'impresa beneficiaria.

Cumulo
Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensita' massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2009