I chiarimenti sul Bonus Ricerca nella Circolare 17/E-2009 dell'Agenzia Entrate
Confermato anche che chi ha interamente utilizzato il credito alla data del 31/12/2008 non è obbligato all'inoltro telematico del formulario.
Per tutti gli altri casi è invece necessario presentare telematicamente il formulario (esaminati dall'Agenzia in base all'ordine cronologico di arrivo) e si distinguono due procedimenti:
1. Attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008
La fruizione del credito d’imposta è subordinata alla comunicazione del nulla osta da parte dell’Amministrazione finanziaria e può avvenire a partire dall’anno cui si riferiscono le disponibilità finanziarie indicate nel nulla-osta stesso.
Ad esempio, il soggetto che in relazione a spese sostenute nel 2007 ed indicate nella relativa dichiarazione dei redditi modello Unico riceve il nulla-osta per la fruizione del credito d’imposta a decorrere dal 2009 (anno cui si riferiscono le disponibilità finanziarie indicate nel nulla osta) potrà utilizzare detto credito d’imposta direttamente in compensazione essendo decorso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2007.
Il soggetto che in relazione a spese sostenute nel 2008 – da indicare nella relativa dichiarazione dei redditi modello Unico - riceve il nulla-osta per la fruizione del credito d’imposta a decorrere dal 2009 (anno cui si riferiscono le disponibilità finanziarie indicate nel nulla osta) potrà utilizzare detto credito d’imposta per il versamento delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo di imposta 2008, in cui le spese sono state sostenute, e in compensazione a partire dal mese di ottobre 2009, mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2008.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio in corso (2009), nel nulla-osta dovrebbe quindi essere indicato che la fruizione del credito di imposta è possibile negli esercizi successivi (2010 e 2011).
2. Attività di ricerca avviate dal 29 novembre 2008
Per questi progetti di ricerca la presentazione del formulario all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti interessati vale come prenotazione dell’accesso all'incentivo solo dopo che siano state soddisfatte le richieste relative alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008.
In particolare l’Agenzia delle entrate esamina i formulari pervenuti secondo l’ordine cronologico di arrivo e comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
- la certificazione dell’avvenuta presentazione del formulario, e
- la certificazione dell’avvenuto inserimento nella graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione.
Entro novanta giorni successivi alla certificazione dell’avvenuto inserimento nella graduatoria l’Agenzia comunica ai soggetti interessati “… l’eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l’assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione” di cui al punto 2).
L’assenso all’utilizzo del credito, esplicito o per effetto del silenzio assenso, finanziato con le risorse disponibili per il 2009 consente al contribuente di utilizzare il predetto credito entro il sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009.
In particolare, nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il credito maturato in relazione a spese sostenute nel 2009 e finanziato con risorse disponibili per il medesimo 2009 può essere utilizzato nella misura massima del 30 per cento entro il 31 dicembre 2009 e per la restante parte entro il 30 giugno 2010, fatta salva l’ipotesi in cui il credito non trovi capienza nelle imposte dovute dal contribuente risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al medesimo periodo d’imposta 2009; il credito maturato in relazione a spese sostenute nel 2009 e finanziato con risorse disponibili per il 2010 può essere utilizzato nella misura massima del 30 per cento entro il 31 dicembre 2010 e per la restante parte entro il 30 giugno 2011, fatta sempre salva l’ipotesi di incapienza.
Avvio dell’attività di ricerca
La data di avvio dell’attività di ricerca è un punto cruciale perché l'accesso all'incentivo sarà più probabile per chi ha avviato i progetti prima del 29 novembre 2008.
Un progetto si considera avviato se ci sono comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare le attività di ricerca pianificate. Tali comportamenti devono risultare da atti o documenti aventi “data certa”.
"Il requisito della certezza della data si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali. A titolo esemplificativo, fermo restando il definitivo riscontro in sede di controllo, la “data certa” di un documento può essere individuata attraverso:
- la formazione di un atto pubblico;
- l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
- l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione;
- l’invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.
Più in particolare, analogamente a quanto affermato con circolare n. 38/E del 11 aprile 2008, per le attività di ricerca che comportano l’acquisizione di beni la data certa di avvio dell’attività agevolabile può desumersi dalla data di conclusione del contratto, quale risulta:
- dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
- dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari che trovano causa nel contratto;
- dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all’attività prevista dal contratto;
- da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l’impegno ad acquisire il bene (quali, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali)."
Cumulo con altre agevolazioni
Le agevolazioni in favore delle attività di ricerca e sviluppo previste dal d.lgs. 297/99 e disciplinate dal d.m. 593/2000 sono cumulabili con il bonus ricerca e con gli altri interventi del Ministero dello Sviluppo economico di sostegno alle attività di ricerca, sviluppo precompetitivo ed innovazione tecnologica, purchè venga rispettato il limite in base al quale l’importo risultante dal cumulo dei contributi non potrà risultare superiore ai costi sostenuti.
Circolare 17/E del 17 aprile 2009 Agenzia delle Entrate