Crowdfunding: come funziona in Italia
A quasi due anni dall'adozione del regolamento della CONSOB sull'equity crowdfunding, i risultati non sono rosei: malgrado i 14 portali registrati, sono pochi quelli operativi, e i progetti finanziati con successo sono solo 4.
Crowdfunding
Con il termine “crowdfunding” s'intende la raccolta di piccole somme di denaro (funding) versate dal pubblico (crowd) a supporto di un progetto tramite piattaforme web. Una pratica di micro-finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse.
Si parla di “equity-based crowdfunding” o equity crowdfunding quando tramite l’investimento online si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
Crowdfunding in Italia
Sul crowdfunding l'Italia può dirsi all'avanguardia, almeno sul piano normativo. Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding, infatti, il fenomeno non è soggetto a regolamentazione. L’Italia, al contrario, è il primo paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding.
La raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative in Italia è regolata del decreto Crescita 2.0, il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, lo stesso che ha introdotto il concetto di start-up innovativa nella legislazione italiana.
In base alle indicazioni contenute nel testo in questione, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ha messo a punto un regolamento sulla 'Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line': 25 articoli e 3 allegati per definire norme e condizioni dell'equity crowdfunding in Italia. Un testo che definisce i requisiti e gli obblighi da rispettare per l'iscrizione al registro dei gestori dei portali online per la raccolta di capitali, e dà indicazioni sulle modalità di investimento.
In particolare, le soglie indicate nel regolamento, volte a graduare gli oneri e favorire lo sviluppo del fenomeno crowdfunding, corrispondono a 500 euro per investimento e 1.000 euro annui per le persone fisiche, mentre salgono a 5.000 euro per investimento e 10.000 euro annui per le persone giuridiche.
Consob - Registro dei gestori di portali di equity crowdfunding
Il regolamento disciplina inoltre il registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative, che si suddivide in:
- sezione ordinaria: i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, tra i quali: la forma giuridica di società di capitali; il possesso, da parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti dionorabilità; il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti dionorabilità (gli stessi dei soci di controllo) e di professionalità; la presentazione di una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa;
- sezione speciale: sono invece annotati i “gestori di diritto”, ovvero le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.
Il ruolo fondamentale del portale è quello di assicurare che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti, prendendo visione della relativa informativa presente nel portale e della presente sezione di investor education.
Ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina più “leggera” rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali. In compenso, i gestori non possono detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM. I gestori non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.
Le piattaforme di crowdfunding iscritte nel Registro Consob
Sono 14 i gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative iscritti nella sezione ordinaria del registro della Consob (dato aggiornato al 26 febbraio 2015).
La metà ha sede a Milano: Assiteca Crowd, Baldi & Partners, Crowdfundingme, Ecomill, Fundera, Siamosoci, Smarthub, Start Up.
Gli altri 7 portali sono: Equinvest (Roma), Muum Lab (Molfetta), Next equity crowdfunding marche (Civitanova Marche), Start Up (Livorno), Statzau (Ancona), The Ing Projet (Brescia) e Wearestarting (Bergamo).
Nel registro speciale risulta iscritta solo Unicasim, società di intermediazione mobiliare.
“Non sono risultati esaltanti", nota Silvia Carbone dell'ufficio analisi di impatto della regolamentazione sull'equity crowdfunding della Consob. "Abbiamo 15 piattaforme, ma i progetti sono molto meno. L'interesse delle piattaforme è sicuramente alto, molte le società che si sono iscritte, ma l'operatività non è così elevata: sono solo 4 o 5 i portali operativi”.
Un'accelerazione in tal senso, nota ancora la Carbone, dovrebbe arrivare con l'entata in vigore il decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2015, il decreto Investment Compact che la Camera dovrà approvare entro venerdì prossimo, che introduce una modifica al Testo unico della finanza istituendo la categoria delle PMI Innovative, e prevedendo una mini-riforma dell’equity crowdfunding, esteso alla raccolta di capitale di rischio non più solo per le startup, ma anche per le PMI innovative, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.
Attesa dunque per l'evoluzione della normativa, che “potrebbe aprire alle Spa” permettendo di ampliare notevolmente la platea di investitori.
Del resto, conclude la Carbone, “il ricorso italiano alla finanza alternativa è abbastanza ridotto”. Dato noto, e ribadito da uno studio realizzato dall'università di Cambridge a febbraio: escludendo il Regno Unito, che da solo copre fa il 75% del mercato, il resto d’Europa ha raccolto, attraverso il crowdfunding, 620 milioni di euro nel 2014, con un tasso medio di crescita del 115% negli ultimi 3 anni.
L'Italia non ne esce bene: con 8,2 milioni di euro raccolti nel 2014, il Paese incide solo per l'1,3% sul mercato della finanza alternativa. E di tali risorse, solo 1,3 milioni di euro sono stati raccolti attraverso l’equity crowdfunding.
I numeri dell'equity crowdfunding in Italia
A fornire ulteriori informazioni utili in merito all'andamento e ai risultati raggiunti in Italia nel settore è l'Osservatorio del Politecnico di Milano sul Crowdfunding. E il bilancio non è del tutto positivo.
Secondo i dati forniti, aggiornati al 6 marzo 2015, sono 16 i progetti pubblicati attraverso le piattaforme autorizzate: di questi, le startup innovative finanziate con successo sono state solo 4, mentre 5 sono stati i progetti chiusi senza successo. A questi si devono aggiungere altri 7 progetti, ad oggi in fase di raccolta fondi.
I capitali di rischio raccolti ad oggi superano il milione di euro, per la precisione 1 milione 307mila 780 euro. Il target medio di raccolta, nota ancora l'Osservatorio, ammonta a poco più di 350mila euro, mentre la quota media del capitale di rischio offerto è pari al 25,12%.
Infine, l'Osservatorio fotografa la percentuale media di raggiungimento del target da parte dei progetti presentati. E qui emerge una notevole differenza fra quelli che hanno ottenuto unesito positivo e i progetti senza successo: nel primo caso i progetti presentati, poi finanziati, hanno raggiunto il 101,9% del target, mentre i secondi hanno raggiunto solo il 4,8% del target.
Links
Università di Cambridge - The European Alternative Finance Benchmarking Report
Osservatorio del Politecnico di Milano sul Crowdfunding
Photo credit: LendingMemo / Foter / CC BY