Mediazione civile: debutta la condizione di procedibilità ex D.Lgs. 28/2010
A partire da oggi, il tentativo di trovare un accordo amichevole tra le parti coinvolte in una lite civile o commerciale non è più facoltativo, bensì obbligatorio, in attuazione del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In particolare, il passaggio da uno degli organismi di mediazione fin qui accreditati dal ministero della Giustizia diventa «condizione di procedibilità» solo per alcune materie, dalle locazioni all'affitto di aziende, dalle successioni ai contratti assicurativi.