A breve garantiti anche i piccoli finanziamenti con il Fondo Garanzia PMI
Servono solo le disposizioni operative per garantire le operazioni di microcredito
Con decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la disciplina per l'estensione dell'operatività del Fondo centrale di garanzia per le PMI a favore degli interventi di microcredito destinati alla microimprenditorialità.
Il decreto ministeriale attua quanto previsto dalla legge n. 214-2011, che ha destinato una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a interventi in favore del microcredito a sostegno della microimprenditorialità.
La garanzia diretta del Fondo sui finanziamenti è concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del prestito concesso, mentre la controgaranzia è ammessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altri fondi di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino a loro volta la percentuale massima di copertura dell'80%.
Alla concessione delle garanzie per le operazioni di microcredito è destinata una quota pari al 5% delle risorse a disposizione del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, fino a un importo annuo massimo di 30 milioni di euro. Inoltre, per la concessione delle garanzie sui microfinanziamenti possono essere utilizzate le somme affluite al Fondo dai versamenti su base volontaria destinati da enti, associazioni, società o singoli cittadini alla microimprenditorialità, come previsto dal decreto-legge n. 69-2013.
Le norme si applicheranno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito Internet del Fondo centrale di garanzia dell'aggiornamento delle disposizioni operative dello strumento alla luce delle novità introdotte dal decreto ministeriale.
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Decreto ministeriale 24 dicembre 2014 - Gazzetta ufficiale del 3 febbraio 2015
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