Friuli Venezia Giulia - Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilita' - Lr n. 18-2005
Criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
Obiettivi
Il regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di incentivi volti al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.
Beneficiari
Sono beneficiari degli incentivi i seguenti soggetti, con esclusione del lavoro domestico:
- a) datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999;
- b) datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione in quanto già ottemperanti all’obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.
Destinatari
Sono destinatari degli incentivi i seguenti soggetti:
- a) lavoratori con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 68/1999 e assunti con le procedure di cui alla legge 68/1999;
- b) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
- c) lavoratori con disabilità che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro con la vigente normativa (articolo 4, comma 4, legge 68/1999);
- d) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.
Interventi finanziabili
Gli interventi per i quali è possibile richiedere gli incentivi sono i seguenti:
- a) assunzione e stabilizzazione dei lavoratori con disabilità;
- b) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
- c) rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche;
- d) rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;
- e) iniziative volte a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
- f) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;
- g) attività di tutoraggio, svolte da dipendenti interni o da soggetti esterni all’azienda, rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;
- h) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
- i) tirocini finalizzati all’integrazione lavorativa di soggetti con disabilità;
- j) progetti innovativi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Incentivi
Sono concessi incentivi:
- finalizzati all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, di lavoratori con disabilità da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2;
- finalizzati a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità, già in forza presso i datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2;
- finalizzati alla realizzazione e all’adeguamento del posto di lavoro a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato che permettono lo svolgimento di compiti propri della mansione affidata e quindi correlabili alla sua specifica menomazione, come desumibile dalla visita di accertamento ai sensi della legge 68/1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’articolo 14, comma 4, della legge 68/1999 ) in considerazione delle specifiche necessità legate alla sua patologia;
- per gli interventi che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche riferiti al lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato;
- per gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di postazioni di telelavoro, adeguate alle effettive abilità e capacità residue del lavoratore con disabilità, che permettono lo svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata;
- per la durata massima di dodici mesi dall’assunzione, finalizzati a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti del lavoratore con disabilità;
- per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi);
- per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all’assistenza dei lavoratori con disabilità;
- per la durata massima di dodici mesi, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze;
- per le spese sostenute per attività formative rivolte al personale dipendente incaricato del tutoraggio dei lavoratori con disabilità, nonché per il rimborso dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate per la formazione, per la durata massima di tre mesi, purché non si tratti di interventi riconducibili a formazione obbligatoriamente a carico del datore di lavoro ai sensi di legge;
- per i datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi della normativa regionale in materia di tirocini extracurriculari;
- per l’attivazione di progetti innovativi finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione.
Presentazione delle domande
Le domande per la concessione degli incentivi, sottoscritte con firma digitale ai sensi della normativa in materia, sono presentate, a pena di esclusione, sull’apposito formulario on line, comprensivo del piano finanziario indicante l’importo massimo richiesto, disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, e sono inoltrate esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGCI, secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica delle domande di finanziamento.
Photo credit: Anas Qtiesh via Foter.com / CC BY