Innovation Fund: Fondo per l’innovazione
L’Innovation Fund o fondo per l'innovazione è uno dei più grandi programmi di finanziamento al mondo per la diffusione di tecnologie innovative e a impatto zero.
L’Innovation Fund è il fondo dell’UE per la politica climatica, con particolare attenzione all’energia e all’industria. L’obiettivo è portare sul mercato soluzioni per decarbonizzare l’industria europea e sostenere la sua transizione verso la neutralità climatica, promuovendone al contempo la competitività.
Obiettivi del programma
Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:
- a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- a bis) sostenere progetti sufficientemente maturi, che presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e mirino all’applicazione su larga scala di tecnologie, processi o prodotti innovativi per giungere alla loro ampia diffusione commerciale in tutta l’UE;
- b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;
- c) provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.
Risorse del fondo per l’innovazione
La Commissione provvede a che le quote destinate al fondo per l'innovazione siano vendute all'asta secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e gestisce le entrate del fondo per l'innovazione in conformità con gli obiettivi della medesima direttiva.
La Commissione provvede a che le entrate siano trasferite tempestivamente all'organo esecutivo per il finanziamento dei costi delle attività di attuazione e per l'erogazione ai progetti selezionati.
La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Ai fini della delega la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione delle entrate del fondo per l'innovazione da parte della BEI.
Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l'innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE fino a che tutte le entrate sono spese per obiettivi del fondo per l'innovazione. I nuovi progetti sono selezionati tramite nuovi inviti a presentare proposto o sono finanziati a norma dell'articolo 14 o 15 del regolamento 2019/586 sul funzionamento del fondo per l'innovazione, concernenti il sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione e il sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario.
Forme di sostegno del fondo per l'innovazione
Il sostegno fornito dal fondo per l'innovazione al progetto può assumere le seguenti forme:
- a) sovvenzioni;
- b) contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione;
- c) ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento finanziario, in particolare premi e appalti.
Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni
Costi pertinenti: i costi pertinenti sono i costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra.
I costi pertinenti sono calcolati come la differenza tra la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale, del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto e il risultato dello stesso calcolo per una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva del prodotto finale in questione.
Qualora la produzione convenzionale di cui sopra non esista, i costi pertinenti sono la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale e del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto.
I costi pertinenti di un progetto su piccola scala sono la spesa complessiva in conto capitale del progetto.
Erogazione delle sovvenzioni: il sostegno del fondo per l'innovazione, ove fornito sotto forma di sovvenzione, è erogato al raggiungimento di tappe principali prestabilite.
Per tutti i progetti le tappe sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:
- a) chiusura finanziaria;
- b) entrata in esercizio.
Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata, nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.
Fino al 40% dell’importo totale della sovvenzione a favore di un determinato progetto è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria.
Il resto dell’importo totale della sovvenzione è erogato dopo la chiusura finanziaria. La somma può essere erogata parzialmente prima dell’entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l’entrata in esercizio.
L'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione fornito ad un determinato progetto comprende l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione fornito a detto progetto sotto forma di assistenza allo sviluppo dello stesso (punto soppresso con la modifica apportata con il Regolamento delegato (UE) 2023/2537).
Inviti a presentare proposte
I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda di sovvenzione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.
Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.
La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue:
- l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;
- l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto (punto soppresso con la modifica apportata con il Regolamento delegato (UE) 2023/2537);
- i tipi di progetti o settori mirati;
- una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi e precisi le informazioni e la documentazione da presentare insieme alla domanda;
- informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;nel caso siano applicate procedure specifiche di presentazione delle domande e di selezione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento 2019/586 sul funzionamento del fondo per l'innovazione, per progetti su piccola scala, le regole di tali procedure specifiche;
- se la Commissione riserva ai progetti su piccola scala o su media scala una parte dell’importo totale del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’invito, l’ammontare di tale parte;
- l’indicazione dell’eventuale applicazione di criteri di assegnazione aggiuntivi a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) 2019/856.
L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la relativa procedura di presentazione in due fasi successive:
- a) la manifestazione di interesse;
- b) la domanda completa.
Durante la fase di manifestazione di interesse il promotore del progetto presenta una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nell’invito a presentare proposte. Tale descrizione comprende una descrizione dell’efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento delegato (UE) 2019/856.
Durante la fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto presenta una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compresi i piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione.
Qualora si applichi la procedura di domanda in una fase, il promotore del progetto presenta una domanda completa.
Assistenza allo sviluppo del progetto
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento delegato (UE) 2019/856., stabilisce l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’assistenza allo sviluppo del progetto.
La Commissione può assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto sotto forma di assistenza tecnica a qualsiasi progetto che rientri nell’ambito di applicazione del fondo per l’innovazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, primo e sesto comma, della direttiva 2003/87/CE.
Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:
- a) miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell’architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto;
- b) valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;
- c) consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;
- d)n sviluppo delle capacità del promotore del progetto.
Se l’assistenza allo sviluppo del progetto è attuata in regime di gestione indiretta, l’ente esecutivo procede alla selezione e decide di attribuire l’assistenza allo sviluppo del progetto previa consultazione della Commissione. I criteri di assegnazione tengono conto del livello di innovazione rispetto allo stato dell’arte, del potenziale di ridurre in modo significativo gli impatti climatici e di sostenere una vasta applicazione, della maturità nonché dell’equilibrio geografico e settoriale nel portafoglio di progetti finanziati.
Disposizioni specifiche applicabili alle procedure di gara competitive
La Commissione definisce l’impostazione della procedura di gara competitiva conformemente ai principi di apertura, chiarezza, trasparenza e non discriminazione.
Le procedure di gara competitive sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di offerte speculative.
Tutte le procedure di gara competitive hanno un bilancio o un volume massimo che funge da vincolo imprescindibile. Le procedure di gara competitive che registrano una scarsa adesione sono adattate per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure successive.
Per consentire una concorrenza effettiva, l’impostazione della procedura di gara competitiva è resa pubblica con sufficiente anticipo rispetto alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.
I promotori dei progetti sono invitati a partecipare a una procedura di gara competitiva tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.
Le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione sono classificate in base al prezzo offerto, dal più basso al più alto, a meno che non si applichino criteri aggiuntivi.
La Commissione può decidere, in via eccezionale, di utilizzare criteri aggiuntivi per la classificazione delle proposte, a condizione che il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, rappresenti almeno il 70 % della ponderazione dei criteri di classificazione. Il ricorso a criteri aggiuntivi è chiaramente indicato nell’invito a presentare proposte ed è giustificato dalla natura del prodotto messo all’asta e dagli obiettivi dell’invito.
Per ciascuna procedura di gara competitiva, la Commissione può decidere di limitare la possibilità per un promotore di progetto di cumulare il sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva con i finanziamenti dell’UE o con il sostegno pubblico nazionale.
Eventuali restrizioni si limitano a quanto necessario per garantire condizioni di parità e conseguire gli obiettivi della procedura di gara competitiva.
La portata e la motivazione delle restrizioni sono chiaramente definite nel progetto di decisione presentato agli Stati membri nonché nella pubblicazione degli elementi d’impostazione della procedura di gara competitiva.
Disposizioni specifiche applicabili alle forme di sostegno del fondo per l'innovazione diverse dalle sovvenzioni
Sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione
Ove la Commissione decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, il sostegno del fondo per l'innovazione è attuato in conformità con le regole applicabili allo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione. L'ammissibilità dei progetti è comunque valutata a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica se il contributo ad operazioni di finanziamento misto assuma la forma di un sostegno non rimborsabile o di un sostegno rimborsabile o entrambe le forme, e che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione tramite lo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione.
Sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario
Ove decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione in una forma prevista dal regolamento finanziario diversa dalle sovvenzioni, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione in detta forma e le regole applicabili alla domanda di sostegno, alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno.
I progetti destinatari del sostegno del fondo per l'innovazione a norma del presente articolo rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.