Friuli Venezia Giulia: rimozione amianto da edifici privati - Lr n. 25-2016
Descrizione
Regolamento per la concessione dei contributi di cui alla Legge Regionale n. 25-2016 (Legge di Stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.
Aggiornamento: Apertura termini 2023 - Comunicazione del 1° febbraio 2023.
Obiettivo
Il regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, situati sul territorio regionale, di proprietà privata adibiti a uso residenziale comprese le relative pertinenze.
Beneficiari
Sono beneficiari dei contributi i soggetti di seguito indicati:
- a) proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento;
- b) locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento;
- c) condomini costituiti per la maggioranza da unità abitative a uso residenziale.
La maggioranza di cui alla lettera c) è calcolata in base ai millesimi di proprietà.
Budget e Tipologia di agevolazione
Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.500 euro.
Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l’importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1.500 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
Tempi e scadenze
La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena d’inammissibilità, dall’1 al 15 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al regolamento (vedi Links) e disponibile sul sito internet della Regione.
Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all’articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento.
Con decreto n. 07/Pres. del 23 gennaio 2019, pubblicato sul Bur n. 5 del 30 gennaio 2019, sono state apportate modifiche al regolamento. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata, pena la sua irricevibilità, esclusivamente attraverso la piattaforma web accessibile dal sito istituzionale della Regione dall’1 febbraio al 28 febbraio di ogni anno.
Aggiornamenti e Link
Con decreto n. 07/Pres. del 23 gennaio 2019, pubblicato sul Bur n. 5 del 30 gennaio 2019, sono state apportate modifiche al regolamento.