Docenti e ricercatori impatriati, i codici per prorogare il regime agevolato
Arrivano dall'Agenzia delle entrate i codici tributo che docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 devono indicare per il versamento che proroga il regime speciale per gli impatriati. Ecco le ultime novità sulle agevolazioni per il 'rientro dei cervelli'.
Rientro dei cervelli, guida all'agevolazione per i lavoratori impatriati
Incentivare il rientro in Italia di soggetti con alte qualificazioni e specializzazioni, favorendo in tal modo lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese. È questo l'obiettivo dell'agevolazione nota anche come "rientro dei cervelli", il regime speciale per docenti e ricercatori impatriati stabilito dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.
La norma, già oggetto di diversi documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate e aggiornata dal decreto legge 34-2019, ha subito un'importante modifica grazie alla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ne ha ampliato la platea dei beneficiari.
A proposito di quest'ultima novità, l'Agenzia ha reso noti i codici tributo "1880" e "1881" che ricercatori e docenti iscritti all'AIRE o cittadini UE trasferiti in Italia prima del 2020 e beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime agevolativo dovranno inserire nel modello F24 Elide per esercitare l’opzione che consente loro di prorogare il beneficio.
Ecco in che cosa consiste, quali sono le principali novità e le risposte alle domande più frequenti relative al regime agevolato per docenti e ricercatori impatriati.
Rientro dei cervelli: le novità sul regime agevolato per docenti e ricercatori
- Come funziona il regime per il rientro di docenti e ricercatori all'estero ?
- Rientro di ricercatori e docenti: come richiedere l'agevolazione?
- Legge di Bilancio 2022, regime speciale esteso a chi è rientrato in passato
- I chiarimenti del Fisco sul rimpatrio ricercatori
Come funziona il regime per il rientro di docenti e ricercatori all'estero?
Si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa.
Nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 5, gli emolumenti percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap (riguardo ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione Irap spetta ai sostituti d’imposta che erogano le retribuzioni).
Per i docenti e i ricercatori trasferiti in Italia a partire dal 2020, la detassazione è estesa:
- a 8 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
- a 11 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico;
- a 13 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico;
Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:
- ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato;
- è stato residente all’estero non in maniera occasionale;
- ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;
- acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di ritrasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).
Sono fra i beneficiari anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Rientro di ricercatori e docenti: come richiedere l'agevolazione?
Si distinguono due diverse modalità per beneficiare del regime fiscale agevolato a seconda della tipologia di lavoro del soggetto interessato.
I titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, indicando tutti i propri dati personali tra cui il codice fiscale, i dati relativi al rientro in Italia e all'assunzione avvenuta nel paese. Inoltre, il richiedente deve dichiarare gli altri requisiti di accesso al regime agevolato: la residenza specifica in Italia, l’impegno a comunicare eventuali cambiamenti di residenza, oltre alla dichiarazione di non recepire altri incentivi fiscali per rientro in Italia. Il datore di lavoro a questo punto può applicare l’agevolazione per il periodo successivo al momento della richiesta, oppure è possibile per il contribuente rivolgersi all’Agenzia delle Entrate in occasione della dichiarazione dei redditi.
Per i titolari di reddito di lavoro autonomo è possibile accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. In questo caso è necessario presentare una richiesta scritta simile a quella prevista per i lavoratori dipendenti.
Legge di Bilancio 2022, regime speciale esteso a chi è rientrato in passato
La Manovra 2022 estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione del regime speciale per gli impatriati.
In particolare, i soggetti interessati devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o essere cittadini di Stati membri dell'UE, aver già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultare beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli.
La possibilità di fruire del regime agevolato è condizionata al versamento di una somma di denaro, oltre ad essere legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia. Nel dettaglio, è necessario il versamento in un'unica soluzione di:
- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente all'esercizio dell'estenzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'esenzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio di questa estensione sono oggetto di uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 31 marzo 2022.
Ulteriori specifiche sono contenute nella risoluzione n. 24/E del 31 maggio 2022, in base alla quale i beneficiari dovranno eseguire il versamento, in un’unica soluzione e tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) indicando i codici tributo:
- "1880" - denominato "Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019";
- "1881" - denominato "Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019".
Per quanto riguarda la compilazione del modello, nella sezione "CONTRIBUENTE" devono essere inseriti i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente che opta per l’adesione al regime agevolato, nella sezione "ERARIO ED ALTRO" vanno indicati:
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nel campo "tipo", la lettera "R";
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nel campo "elementi identificativi", se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
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nel campo "codice", il codice tributo;
-
nel campo "anno di riferimento", l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del Dl n. 78/2010, nel formato "AAAA";
-
nel campo "importi a debito versati", l’importo dovuto.
L’adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se tale periodo è terminato il 31 dicembre 2021, il versamento è effettuato entro il 27 settembre 2022.
Per i lavoratori l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta diretta al datore di lavoro; per i lavoratori autonomi, invece, l’opzione per l’agevolazione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.
I chiarimenti del Fisco sul rimpatrio ricercatori
Rientro dei cervelli, quando è possibile richiedere l'estensione del regime agevolato?
Nella circolare n. 17 del 25 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate illustra requisiti e condizioni per esercitare l’opzione per l’estensione della fruizione dell’agevolazione per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, opportunità introdotta con la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
Rientro in Italia di docenti residenti all'estero
Il regime di favore, introdotto per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero, è applicabile per cinque anni, che diventano undici se il contribuente ha almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico. Inoltre, non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l'attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 274 del 26 agosto 2020.
Sì agli incentivi fiscali per ricercatori rimpatriati
In tema di incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero, la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all'estero, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 307 del 3 settembre 2020, con cui ha specificato il significato di requisito della attività all'estero.