Friuli Venezia Giulia - sviluppo dei cluster - Lr n. 3-2015
Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell’articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.
Obiettivi
Il regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi di cui all’articolo 15, comma 2 sexies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG) così come introdotto con l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), finalizzati al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.
Iniziative finanziabili
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione quelle iniziative per lo sviluppo e la gestione dei cluster aventi le caratteristiche di poli di innovazione che siano volte ad incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster e aventi ad oggetto, anche congiuntamente:
- a) l’innovazione del prodotto e del processo;
- b) l’internazionalizzazione delle imprese;
- c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
- d) l’introduzione di sistemi di certificazione aziendale.
Le iniziative sono individuate e realizzate nell’ambito di un piano triennale strategico che individua finalità, obiettivi e attività con indicazione dei tempi e delle risorse necessarie per sviluppare le potenzialità dei relativi cluster.
Beneficiari e incentivi
Sono beneficiari dell’incentivo i soggetti gestori dei cluster indicati all’articolo 15 della legge regionale n. 3/2015.
Gli incentivi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articolo 27 e articolo 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.
Nel limite delle risorse ripartite l’incentivo è concesso nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.
Tempistiche
La domanda di incentivo è presentata entro il primo marzo di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio sviluppo economico locale, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo economia@certregione.fvg.it.
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