Attivato il Fondo di solidarieta' per i mutui sulla prima casa

Home - Immagine di Wavemaster447 In Gazzetta ufficiale il regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà che consente ai soggetti impossibilitati a provvedere al pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa di sospendere temporaneamente il pagamento delle relative rate.

L'agevolazione prevede che, a fronte della sospensione del pagamento del mutuo, la banca con la quale è stato contratto ottenga il rimborso di eventuali onorari notarili che ha anticipato e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario.

Potranno accedere all'intervento i soggetti proprietari dell'immobile, titolari di mutui di importo non superiore a 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno e il cui ISEE, indicatore di situazione economica equivalente, non superi la somma di 30 mila euro, che siano incorsi in una delle seguenti situazioni:

  1. perdita del posto di lavoro;
  2. morte o non autosufficienza di un componente del nucleo familiare che contribuisse al reddito complessivo per almeno il 30%
  3. pagamento di spese mediche o di assistenza superiori a 5 mila euro annui;
  4. spese di adeguamento dell'immobile non differibili;
  5. aumento della rata del mutuo di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

Dall'agevolazione sono escluse le abitazioni di lusso.

Il decreto entrerà in vigore a partire dal 2 settembre 2010, tuttavia per la piena operatività del Fondo bisognerà attendere che il Dipartimento del Tesoro individui il soggetto gestore dell'operazione, cioè una società a capitale pubblico che si occupi del sito internet, al momento in costruzione, dal quale i beneficiari potranno scaricare la modulistica per presentare domanda alle rispettive banche e a cui queste dovranno inviare la documentazione ricevuta.

Il Dipartimento dovrà quindi pubblicare delle circolari dirette al Gestore e alle banche per illustrare le modalità operative dell'intervento e per chiarire alcuni aspetti non sufficientemente approfonditi nel testo del Regolamento.

Non viene specificato, infatti, se al Fondo di solidarietà siano ammessi anche i mutui per la ristrutturazione della prima casa e se la sospensione possa applicarsi, oltre che ai mutui a tasso fisso e variabile, anche ad altre forme di mutuo.

Infine il Dipartimento dovrà specificare se la soglia Isee di 30 mila euro si riferisca all'intestatario del mutuo o al nucleo familiare.