Cina - Ue, consultazione su future misure antidumping
Aperta una consultazione pubblica per valutare future misure da intraprendere per le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina
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Protocollo adesione OMC, la scadenza di dicembre 2016
Il dumping, lo ricordiamo, è la pratica di esportare un prodotto ad un prezzo più basso di quello che viene normalmente praticato sul mercato interno (il cosiddetto valore normale). Al fine di preservare le proprie industrie nazionali da questa pratica commerciale sleale, i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) possono, in base alla normativa di riferimento, caricare dazi all'importazione su prodotti specifici provenienti da Paesi che esercitano il dumping, come la Cina.
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L'11 dicembre 2016 alcune disposizioni del Protocollo di adesione all'OMC di Pechino scadranno. La scadenza si riferisce, in particolare, a un comma della Sezione 15 del documento di adesione, in base a cui, qualora i produttori cinesi oggetto dell'inchiesta antidumping non possano dimostrare chiaramente che nel settore che produce un determinato prodotto prevalgono le condizioni di economia di mercato, i membri OMC importatori possono utilizzare, ai fini della determinazione del dumping, una metodologia alternativa a quella normalmente prevista, vale a dire a quella basata sul confronto con i prezzi o i costi interni cinesi. Ciò dipende dal fatto che, a causa dell'intervento costante dello Stato nell'economia, il prezzo e/o il costo di un determinato prodotto cinese non rappresenta una misura credibile degli effettivi costi di produzione di quel prodotto.
Eventuale conseguenza di questa scadenza - che è in ogni caso oggetto di numerose interpretazioni e di un acceso dibattito a livello europeo e mondiale - è che, dopo l'11 dicembre 2016, l'Ue potrebbe dover modificare il trattamento riservato alla Cina nelle indagini antidumping. E, più in particolare, dovrebbe smettere di usare quella metodologia alternativa citata nel protocollo, che nel caso dell'Unione è il cosiddetto “metodo del Paese di riferimento”.
A una manciata di mesi di distanza da dicembre 2016, la Commissione europea sta analizzando il possibile impatto che la scadenza di tali disposizioni avrebbe sulla legislazione antidumping di base dell'Ue (Regolamento (CE) n. 1225/2009). Qualora si ritenesse necessaria una modifica della normativa, infatti, la cosa potrebbe compromettere la capacità dell'Ue di imporre dazi in misura sufficiente a compensare gli effetti negativi del dumping e, dunque, a garantire un ambiente di concorrenza leale tra imprese europee e cinesi, con conseguenti danni per l'industria e l'occupazione dell'Ue.
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Consultazione pubblica su misure antidumping
In tale contesto, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica per valutare le future misure da utilizzare per le importazioni oggetto di dumping dalla Cina dopo l'11 dicembre 2016.
La consultazione online, che sarà aperta per dieci settimane (fino al 20 aprile 2016), invita tutti i soggetti interessati a dare il proprio parere su varie opzioni prese in considerazione da Bruxelles. Obiettivo dell'iniziativa è quello di garantire che tutti i soggetti coinvolti dalla questione abbiano la possibilità di commentare gli impatti economici e sociali delle opzioni in esame. Nello specifico, le opzioni finora previste sono tre:
1 - lasciare invariata la normativa Ue. Questa opzione prevede che l'Ue continui ad applicare la metodologia da economia non di mercato nelle inchieste antidumping relative ai prodotti cinesi oggetto di dumping. Il rischio più evidente di questa scelta è che l'Ue sia accusata di violazione degli obblighi nei confronti dell'Organizzazione mondiale del commercio.
2 - cambiare la metodologia antidumping per le inchieste di difesa commerciale contro la Cina senza misure di mitigazione. L'opzione prevede che il diritto dell'Unione venga modificato in modo da riflettere la scadenza del regime transitorio imposto alla Cina per i primi 15 anni dall'ingresso nell'OMC. Perchè la Cina venga rimossa dalla lista dei Paesi ad economia non di mercato sarebbe necessaria una procedura legislativa ordinaria di modifica del Regolamento (CE) n. 1225/2009.
3 - cambiare la metodologia antidumping per la Cina come parte di un pacchetto che comprende misure di mitigazione. In base a questa ultima opzione la normativa Ue antidumping verrebbe modificata in modo da riflettere la scadenza del regime transitorio attraverso la rimozione della Cina dalla lista dei Paesi ad economia di mercato. Allo stesso tempo verrebbero rafforzate altre disposizioni connesse alla legislazione, come la salvaguardia delle misure antidumping definitive in vigore o l'inasprimento di altri strumenti di difesa commerciale per garantire la loro efficacia nei casi futuri. Ad oggi, l'esatta portata e programmazione di tali misure di mitigazione è ancora da definire. Obiettivo ultimo di tale opzione sarebbe quello di mantenere la capacità dell'Ue di difendersi da eventuali distorsioni che potrebbero essere rilevate sul mercato del Paese esportatore, così da imporre dazi antidumping che riflettano la realtà economica del Paese importatore, mantenendo parità di condizioni.
La Commissione utilizzerà i risultati della consultazione per identificare le azioni normative e non normative più adeguate da mettere in atto e decidere se - e, se sì, in che modo - proporre modifiche al Regolamento (CE) n. 1225/2009 e al connesso Regolamento (CE) n. 597/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi extra Ue.