Legge di Stabilita' 2017 – misure per attrazione di investimenti
Con il passaggio del disegno di legge di Bilancio alla Camera viene estesa la platea di beneficiari degli incentivi per attrarre investimenti esteri.
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Tra le misure contenute nel disegno di legge di Bilancio 2017, approvato dalla Camera dei Deputati, il rilascio di visti e permessi per incoraggiare gli investimenti stranieri, regimi fiscali alternativi per alcune categorie di nuovi residenti, incentivi fiscali per ricercatori residenti all’estero e per lavoratori Ue ed extra-Ue di alto profilo.
Con il passaggio parlamentare, l'unica misura modificata è quella relativa al visto per gli investitori stranieri, con l'estensione della platea di beneficiari anche a chi investe nelle startup innovative.
Visto per investitori stranieri
Sulla base di esperienze positive di altri Paesi Ue, la manovra prevede una norma che faciliti l’ingresso in Italia di potenziali investitori. Il provvedimento stabilisce il rilascio di un visto, e del relativo permesso di soggiorno, agli stranieri che:
- investono nel capitale di un’impresa italiana per almeno un milione di euro,
- investono in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro,
- investono almeno 500mila in start-up innovative.
Per tutti e tre i tipi di impegno è stabilito l'obbligo di mantenere l’investimento per almeno 2 anni.
La commissione Bilancio della Camera ha inserito anche specifiche verifiche preliminari da effettuare sui richiedenti e sulla provenienza dei fondi da investire prima di concedere il beneficio.
Il rilascio del visto e del permesso di soggiorno è previsto anche quando, in alternativa all'investimento, il soggetto straniero provvede a una “donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l’economia italiana”, in ambiti quali cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell’immigrazione, istruzione e ricerca scientifica, “per un importo non inferiore a un milione di euro”.
Il rilascio è, in ogni caso, subordinato alla dimostrazione della disponibilità e origine delle risorse e al loro trasferimento in Italia, “limitato ad un periodo iniziale di due anni rinnovabile per ulteriori periodi”.
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Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Tra le misure per l'attrazione degli investimenti, la Legge di Bilancio prevede, inoltre, la reintroduzione di un'agevolazione volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero, introdotta originariamente dalla decreto-legge n. 269/2003 e successivamente riproposta nel decreto-legge n. 185/2008 e nel decreto-legge n. 78/2010.
Il beneficio è rivolto a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo in tal modo “alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano”. Nello specifico, la misura consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90% degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia.
L’incentivo è relativo al periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi d’imposta successivi, a condizione che sia mantenuta la residenza fiscale in Italia.
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Regime speciale per lavoratori impatriati
La manovra prevede, poi, a partire dal 2017, l'espansione – rispetto a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 – del regime fiscale agevolato per i lavoratori (anche autonomi) che rivestono ruoli direttivi o una qualifica per cui è richiesta alta qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la propria residenza in Italia, impegnandosi a rimanervi.
Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del suo ammontare, risultando così detassato della metà ai fini IRPEF.
Inoltre, al fine di evitare discriminazioni ed ampliare il bacino di soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al regime - riservate in base alla Legge di Stabilità 2016 ai cittadini di Paesi Ue - sono estese anche ai cittadini di Stati diversi da quelli Ue, “con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” o, in alternativa, “un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale”.
Regime speciale per alcune categorie di nuovi residenti
Al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, in alternativa alla disciplina ordinaria, la legge di bilancio introduce un regime fiscale speciale applicabile ad alcune categorie di soggetti in presenza di specifiche condizioni. In particolare, nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi, si stabilisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero nel caso ricorrano specifiche condizioni:
- non siano state residenti in Italia in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione,
- abbiano ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate.
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero, il soggetto interessato deve versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti. Tale imposta è quindi sostitutiva delle imposte sui redditi di fonte non italiana e non si applica alle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi di imposta di validità del regime speciale.
La misura dell’imposta dovuta è pari a 100mila euro per ciascun anno d’imposta cui si riferisce l'opzione e a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione stessa.
L’opzione è revocabile e, comunque, non produce più effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
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Photo credit: thinkpanama via Foter.com / CC BY-NC