Incentivi al reimpiego di personale: ripartiti i fondi per l'anno finanziario 2011
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 4 maggio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente la ripartizione dei fondi, ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di "Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa". Quasi un milione di euro le risorse suddivise a livello regionale sulla base della distribuzione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti.
Secondo l'art. 20 della citata Legge, a tali imprese e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabiliti per l'anno in questione.
Ai fini della concessione del beneficio vengono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti.
Le Regioni, attraverso la Agenzie regionali per il lavoro ove presenti, sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro i decreti di ammissione delle aziende alla concessione del beneficio di cui alla legge n. 266/97 all'atto della loro emissione. In particolare, entro il prossimo 30 settembre, dovranno trasmettere una relazione sull'applicazione della norma nella quale saranno riportati:
- il numero dei decreti emanati nei limiti delle risorse assegnate ad ogni singola Regione;
- il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di legge;
- il numero dei dirigenti assunti;
- il totale delle risorse impegnate a fronte delle risorse attribuite con decreto alle singole Regioni.
L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
Di seguito la ripartizione delle risorse per l'anno in corso:
- PIEMONTE 74.921,32 euro;
- VALLE D'AOSTA 2.503,56 euro;
- LOMBARDIA 170.520,17 euro;
- PROV. DI BOLZANO 9.086,99 euro;
- PROV. DI TRENTO 8.437,92 euro;
- VENETO 85.399,17 euro;
- FRIULI VENEZIA GIULIA 19.657,57 euro;
- LIGURIA 28.373,67 euro;
- EMILIA ROMAGNA 81.782,92 euro;
- TOSCANA 71.119,61 euro;
- UMBRIA 14.650,46 euro;
- MARCHE 28.095,49 euro;
- LAZIO 81.412,02 euro;
- ABRUZZO 20.213,92 euro;
- MOLISE 4.450,77 euro;
- CAMPANIA 67.781,54 euro;
- PUGLIA 51.091,14 euro;
- BASILICATA 7.510,68 euro;
- CALABRIA 22.439,30 euro;
- SICILIA 56.005,54 euro;
- SARDEGNA 21.790,23 euro,
per un totale complessivo di 927.244 euro.
Decreto Direttoriale del 4 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011)