Sicurezza dei lavoratori: approvato il decreto attuativo della Legge 123/2007
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto attuativo della legge 123/2007 che ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro, rivisitando e collocandovi le regole in un'ottica di sistema. Il provvedimento è stato considerato urgente anche nella presente fase di scioglimento delle camere in considerazione degli infortuni occorsi di recente e della rilevanza sociale della materia.Il provvedimento garantisce l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, compresi quelli a tempo determinato “flessibili” attraverso il rispetto dei diritti civili e sociali e si applica in tutti i settori di attività pubblici e privati e a tutte le tipologie di rischio. Si applica a tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza ( telelavoro) e di impresa familiare. Vengono introdotte o rivalutate alcune “figure” e alcuni “concetti” appartenenti del mondo del lavoro: medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi, buone prassi, responsabilità sociale delle imprese.
Il concetto di salute viene esplicitato come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia e d’infermità.
Le novità più rilevanti:
- ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
- rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi.
- viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
- finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all'oggetto della delega - per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
(Fonte: Ministero della salute)