Congedo parentale 2023, le nuove istruzioni INPS sull'indennità all’80%
L'INPS ha pubblicato nuovi chiarimenti con le modalità di richiesta del mese di congedo parentale facoltativo indennizzato all'80% previsto per lavoratori e lavoratrici dipendenti dalla legge di Bilancio 2023 per favorire un miglior equilibrio tra attività professionale e vita familiare.
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Il congedo parentale facoltativo potenziato, introdotto dalla Manovra 2023 per l'anno in corso, permette a uno dei due genitori di fruire per una sola mensilità ed entro i sei anni di vita del bambino di un contributo pari all’80%, anziché al 30%, della retribuzione.
Con la circolare n. 45/2023, l'INPS torna ad occuparsi dell'indennità fornendo le indicazioni operative e le istruzioni contabili relativamente all'applicazione della misura riservata ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore privato.
Come funziona il nuovo congedo parentale 2023?
Come anticipato nell'introduzione, il congedo parentale facoltativo rafforzato consiste in un contributo pari all’80% della retribuzione per un mese del periodo complessivo accessibile, da fruire entro i sei anni di vita del figlio o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o di affidamento.
Possono beneficiarne le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, che terminano il periodo di congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
L’indennità spetta esclusivamente ai dipendenti, sono quindi escluse tutte le altre categorie di lavoratori come ad esempio gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Di conseguenza, nel caso in cui solamente uno dei genitori risulti dipendente, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetterà solamente a tale genitore.
Quanto previsto dalla Manovra 2023 non aggiunge un ulteriore mese al congedo parentale, ma eleva dal 30% all’80% della retribuzione l’indennità prevista per uno dei tre mesi già spettanti al genitore.
Il mese in questione è uno solo per entrambi i genitori, i quali possono anche fruirne in modalità ripartita. L’indennità all’80% della retribuzione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e riguarda tutte le modalità di fruizione del congedo parentale.
Il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca nel 2023 di almeno un giorno di maternità o paternità obbligatoria o di congedo di paternità alternativo.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale web dell'INPS, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
I chiarimenti INPS sul congedo parentale all'80% per i lavoratori dipendenti
Con la circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, l'INPS ha delineato un primo quadro sintetico delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in materia di ammortizzatori sociali, di sostegno al reddito e di aiuti alle famiglie. Tra queste prime indicazioni rientrano le prime istruzioni sul congedo parentale facoltativo rafforzato.
Lo stesso Istituto, nella circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha diffuso ulteriori chiarimenti in merito alla misura per i genitori, specificando la platea dei soggetti che possono accedere al beneficio, la misura dell’indennità, la decorrenza delle nuove disposizioni, le modalità di presentazione della domanda, la modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS e le istruzioni contabili.
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